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Sentenza

Sentenza n. 7632/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza – n. 1850/2024, depositata in data 14.02.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 33046/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202601053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi euro 2.500,00 sulla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione, nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notificazione, alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1850/2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile era decorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso e definitivo il titolo giudiziale, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di contestazioni o giustificazioni da parte dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente dell'Amministrazione resistente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente, previa verifica dell'eventuale adempimento anche tardivo. Ha respinto, allo stato, la richiesta di astreinte, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della rilevata inerzia strutturale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, la mancata esecuzione può integrare inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, cioè sul quomodo.
  • L'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni gravanti sulla pubblica amministrazione, unito alla mancata prova dell'adempimento e all'assenza di giustificazioni dell'inerzia, integra l'inottemperanza al giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, allo stato del giudizio, non siano ritenuti sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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