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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14164/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procura generale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il decreto del tribunale di sorveglianza di Perugia del 7 febbraio 2024. La Corte ha rilevato che, essendo il provvedimento impugnato e il ricorso successivi al 3 agosto 2017, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 non consente all'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione nei casi considerati dalla disciplina richiamata dalla Corte

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • legge n. 103 del 2017

    ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello

    conferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato dopo la riforma

  • Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo

    ribadisce che è irrilevante l'autenticazione della sottoscrizione o la firma del difensore "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, poiché ciò non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere da eventuali autenticazioni della firma o dalla delega al deposito dell'atto.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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