Cassazione Penale, Ordinanza n. 14164/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procura generale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il decreto del tribunale di sorveglianza di Perugia del 7 febbraio 2024. La Corte ha rilevato che, essendo il provvedimento impugnato e il ricorso successivi al 3 agosto 2017, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
dopo la riforma del 2017 non consente all'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione nei casi considerati dalla disciplina richiamata dalla Corte
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
legge n. 103 del 2017
ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello
conferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato dopo la riforma
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
ribadisce che è irrilevante l'autenticazione della sottoscrizione o la firma del difensore "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, poiché ciò non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere da eventuali autenticazioni della firma o dalla delega al deposito dell'atto.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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