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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08188/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria posta a base dell'affermazione di colpevolezza. La Corte ha rilevato che il motivo era generico perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza una reale correlazione critica con la motivazione impugnata; inoltre ha richiamato specifici dati valorizzati in appello, e cioè che la denuncia di smarrimento della carta Postepay era stata presentata cinque giorni dopo la truffa e che l'imputato non aveva contestato gli accrediti sulle proprie carte, avendo anzi effettuato numerosi prelievi poco dopo i versamenti della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendolo non adeguatamente motivato; la Corte ha reputato la doglianza manifestamente infondata, osservando che la motivazione di merito era immune da illogicità e che, ai fini del diniego, non è necessario esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o rilevanti. È stato inoltre ribadito che lo stato di incensuratezza, da solo, non basta più per ottenere le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, quando vi è assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità e fondata su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione della diminuente.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    modifica dell'art. 62 bis

    La modifica normativa ha rafforzato l'idea che per concedere le attenuanti generiche non sia sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    conversione con modifiche del D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    La disciplina conferma il nuovo assetto dell'art. 62-bis c.p. richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una critica argomentata e correlata alle rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalle parti.
  • Ai fini delle attenuanti generiche, lo stato di incensuratezza non è da solo sufficiente a fondare la concessione del beneficio, dovendo emergere ulteriori elementi positivi.
  • Una motivazione di merito immune da manifesta illogicità sul diniego delle attenuanti generiche non è utilmente censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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