Cassazione Penale, Sentenza n. 45863/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di rinvio sostenendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per omessa declaratoria di estinzione del reato (prescrizione) ai sensi dell'art. 646 c.p., affermando che il giudicato parziale non può formarsi sui soli 'punti' della decisione ma solo sui capi e che il giudizio sul reato non poteva considerarsi esaurito prima della decisione su tutti i suoi elementi (accertamento del fatto, attribuzione, qualificazione giuridica, circostanze e pena); pertanto i termini di prescrizione, considerando le sospensioni, sarebbero scaduti al più tardi nel settembre 2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la pronunzia rescindente avesse già riqualificato il fatto in appropriazione indebita continuata e che la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, fosse stata chiamata esclusivamente a rideterminare la pena. Di conseguenza si era già formato un giudicato progressivo sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, che impedisce l'operatività di cause estintive sopravvenute (prescrizione) relativamente alle parti già irrevocabili. La Corte ha confermato quindi l'operato del giudice di rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, e rigettando la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Pur riconoscendo che l'art. 129 prevede l'efficacia delle cause estintive in ogni stato e grado del procedimento, la Corte interpreta la norma nel senso che tale efficacia non può superare la barriera del giudicato: se sull'accertamento del reato e sulla responsabilità si è già formato giudicato progressivo, l'estinzione sopravvenuta non può essere dichiarata in sede di rinvio.
art. 646 cod. pen.
Norma richiamata come base della declaratoria estintiva invocata dal ricorrente (prescrizione del reato indicato); la Corte però non ha accolto la doglianza perché ha ritenuto il giudicato già formato.
art. 624 cod. proc. pen. (richiami alla disciplina del giudicato)
L'art. 624 è richiamato per spiegare che le 'parti della sentenza' che non sono state annullate acquistano autorità di cosa giudicata; la Corte sottolinea che la nozione di 'parti' comprende anche statuizioni autonome nell'ambito dello stesso capo e che tali parti diventano irrevocabili e ostative all'applicazione di cause estintive sopravvenute.
art. 545 comma primo cod. proc. pen. (richiamo storico)
Citato come fonte interpretativa storica del principio della formazione progressiva del giudicato; la Corte si rifà a tale interpretazione consolidata per sostenere la non applicabilità della prescrizione alle parti già passate in giudicato.
art. 152 cod. proc. pen. (codice del 1930, richiamato)
Richiamato nel contesto storico-normativo per affermare che la previsione dell'efficacia delle cause estintive non può valicare il limite del giudicato già formatosi sulle parti non annullate.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente una sentenza ma rinvia al giudice di merito solo per la determinazione della pena o questioni afferenti il trattamento sanzionatorio, l'accertamento del fatto e la responsabilità dell'imputato possono considerarsi già passati in giudicato; in tal caso una prescrizione sopravvenuta non può essere dichiarata nel giudizio di rinvio.
- La nozione di 'parti della sentenza' che acquistano autorità di cosa giudicata è ampia: comprende non solo capi autonomi di imputazione, ma anche statuizioni autonome all'interno dello stesso capo che non sono state annullate e che non sono suscettibili di riesame.
- Per contestare efficacemente la decorrenza della prescrizione in un giudizio di rinvio, è fondamentale verificare quale fosse l'oggetto esatto del rinvio disposto dalla Cassazione: se il rinvio riguarda anche l'accertamento della responsabilità, la prescrizione potrà ancora essere valutata; se invece riguarda solo la quantificazione della pena, la prescrizione successiva all'annullamento non opera.
- In fase di impugnazione è utile richiedere espressamente nella pronuncia rescindente l'individuazione delle parti già irrevocabili (se non dichiarate dal dispositivo), perché la loro individuazione facilita la corretta valutazione della possibile operatività di cause estintive sopravvenute.
- La domanda di rimborso spese della parte civile nel giudizio di impugnazione non è automaticamente accolta: se l'impugnazione verte esclusivamente su questioni di trattamento sanzionatorio e la pronuncia dell'appello non può arrecare pregiudizio alla parte civile, la liquidazione delle spese della parte civile può essere rigettata.
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