Sentenza del 03/05/2016 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Mancata presentazione quadro RW - Termine per l'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata indicazione nel quadro RW è stata qualificata come violazione di carattere formale. Di conseguenza, il termine per l'accertamento decorre secondo la disciplina propria della violazione e scade il quinto anno successivo a quello in cui essa è stata commessa. L'accertamento è quindi tempestivo se notificato entro tale termine.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria poteva contestare l'omessa compilazione del quadro RW in relazione ad attività detenute all'estero e produttive di reddito. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'accertamento fosse tardivo, mentre l'Amministrazione riteneva applicabile il termine previsto per la violazione accertata.
Norme richiamate
Disciplina del quadro RW del modello UNICO
mancata indicazione nel quadro RW di attività detenute all'estero produttive di reddito
L'omessa compilazione del quadro RW integra una violazione dichiarativa autonoma, riferita agli obblighi di monitoraggio fiscale, anche quando le attività estere producono redditi.
Regola sul termine di accertamento delle violazioni tributarie
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione
Per questa violazione il termine di accertamento è individuato nel quinto anno successivo a quello della commissione dell'omissione; la natura formale dell'illecito non esclude l'applicazione di un termine specifico di accertamento.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di attività estere nel quadro RW può costituire una violazione formale autonoma rispetto all'eventuale omessa dichiarazione dei redditi prodotti da tali attività.
- Per verificare la tempestività di un accertamento occorre individuare l'anno in cui è stata commessa la violazione e aggiungere cinque anni, applicando la disciplina vigente per quello specifico obbligo dichiarativo.
- La qualificazione della violazione come formale non comporta automaticamente l'irrilevanza dell'omissione né l'inesistenza di sanzioni o termini di accertamento.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra l'obbligo di monitoraggio fiscale, l'eventuale imposizione sui redditi esteri e le relative sanzioni, poiché possono avere presupposti e termini differenti.
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