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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29510/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per truffa (artt. 110 e 640 c.p.). Locatelli e Tribbia deducono carenza di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo di essere stati meri mediatori e che non sarebbe provata la loro consapevolezza che il bene (cassero) non fosse nella disponibilità del venditore (Tony Cavalli). Tosetti deduce invece la prescrizione del reato, per effetto della normativa emergenziale Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020), sostenendo che nel periodo di sospensione (09/03/2020-11/05/2020) non si siano tenute udienze né pendessero termini processuali tali da far operare la sospensione e che quindi la prescrizione sarebbe maturata il 6 aprile 2022, anteriore alla sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Locatelli e Tribbia: il motivo è ritenuto meramente reiterativo di censure di merito e di fatto, estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, e la Corte di merito ha motivato congruamente la responsabilità penale. Quanto a Tosetti: il motivo è manifestamente infondato perché la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 ha operato nel procedimento (udienza del 14/04/2020 rinviata) e, considerati i giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione è spirato il 9 giugno 2022, quindi dopo la sentenza di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in complessivi euro 2.740 per ciascuna parte civile) e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 640 cod. pen.

    Regolano la partecipazione al reato e il delitto di truffa: i ricorrenti erano imputati di concorso nel reato di truffa; la sentenza ha ritenuto provati artifici e raggiri e la partecipazione degli imputati

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Ha previsto il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione (09/03/2020-11/05/2020) del decorso dei termini per il compimento di atti processuali e della prescrizione. La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione al procedimento in esame in ragione del rinvio dell'udienza del 14/04/2020

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Disciplinano il decorso e il termine massimo della prescrizione; la determinazione del termine massimo, integrata dalla causa di sospensione, ha portato alla conclusione che la prescrizione è spirata il 9/06/2022, successivamente alla sentenza di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti anche al versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovata valutazione del merito e dei fatti: i motivi meramente reiterativi o che chiamano la riconsiderazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione sulla responsabilità occorre indicare specifici profili di illegittimità logica o normativa, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
  • La sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 opera quando risulti l'effettivo rinvio/assenza di udienze o la sospensione di termini processuali; in presenza di un rinvio disposto per emergenza, i giorni di sospensione vanno computati ai fini della prescrizione.
  • Per valutare la prescrizione in epoca Covid-19 è necessario calcolare il termine di prescrizione ordinario e sommare eventuali periodi di sospensione riconosciuti dalla normativa emergenziale; la prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata non può essere valorizzata se il ricorso è inammissibile (manca rapporto processuale valido).
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende); chi propone ricorso deve considerare il rischio economico di un rigetto per inammissibilità.
  • Per chi sostiene di essere mero mediatore/terzo estraneo ai fatti fraudolenti è necessario produrre elementi probatori diretti o indicatori di incoerenza nella motivazione che dimostrino la manifesta illogicità della ricostruzione della Corte superiore.

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