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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/159

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/159 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014

Normativa europea32025R0159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, mantenendone la qualificazione come additivo tecnologico del gruppo degli additivi per l'insilaggio. La Commissione si basa sulla valutazione positiva dell'EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma introduce misure di protezione per gli utilizzatori per il rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente atto autorizzativo del 2014 e fissa la nuova scadenza dell'autorizzazione al 19 febbraio 2035.

Rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori dell'additivo e delle premiscele contenenti Pediococcus pentosaceus DSM 14021, nonché, in via generale, a tutte le specie animali destinatarie dei mangimi trattati. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. L'autorizzazione riguarda il solo preparato specificato nell'allegato, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio, alle condizioni d'impiego stabilite. Sono escluse modifiche sostanziali delle condizioni autorizzate, poiché il rinnovo non introduce una nuova valutazione di efficacia.

Rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/159 rinnova l'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 destinato a tutte le specie animali, nell'ambito della disciplina degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si colloca nel quadro del procedimento di rinnovo previsto dall'articolo 14 del regolamento di base e recepisce il parere scientifico favorevole dell'EFSA, pur imponendo cautele specifiche per la tutela degli utilizzatori.

Contesto normativo e motivazione del rinnovo

La Commissione richiama, in primo luogo, il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. Il preparato in questione era già stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014; prima della scadenza è stata presentata domanda di rinnovo corredata della documentazione richiesta dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

Nel parere del 12 marzo 2024, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, il preparato resta sicuro per le specie animali bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha però rilevato che l'additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che l'esposizione cutanea o respiratoria è rischiosa; non ha invece potuto esprimersi sull'irritazione oculare per carenza di dati. La Commissione, tenendo conto di tali profili, ritiene opportuno imporre misure di protezione adeguate per gli utilizzatori, senza pregiudizio delle ulteriori norme dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Contenuto dell'autorizzazione rinnovata

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato come additivo appartenente alla categoria degli "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". L'allegato specifica che l'additivo è identificato dal numero 1k1009 e consiste in un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 in forma solida, con un contenuto minimo di 1 × 10^11 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali del ceppo DSM 14021.

Condizioni di impiego, conservazione e dose minima

L'allegato stabilisce condizioni puntuali di impiego. L'additivo deve essere utilizzato solo in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, secondo la definizione richiamata nel regolamento (CE) n. 429/2008. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. La dose minima, quando l'additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, è fissata a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Misure di tutela per gli operatori

Il regolamento pone specifici obblighi in capo agli operatori del settore dei mangimi. Essi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati mediante tali misure, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

Per il controllo ufficiale e la verifica della conformità sono indicati i metodi di analisi: per il conteggio nell'additivo, il metodo dello spatolamento superficiale con agar MRS (EN 15786); per l'identificazione del ceppo, l'elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697 oppure metodi di sequenziamento del DNA. Il regolamento rinvia inoltre alle informazioni tecniche del laboratorio di riferimento.

Durata, abrogazione ed entrata in vigore

L'autorizzazione rinnovata ha termine il 19 febbraio 2035. Con l'articolo 2, il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014, che costituiva la base dell'autorizzazione originaria. L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed escluda qualsiasi necessità di recepimento, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato indicato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

Il rinnovo si fonda sulla domanda presentata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere EFSA del 12 marzo 2024, che ha confermato la sicurezza dell'additivo alle condizioni già autorizzate per specie animali, consumatori e ambiente. L'EFSA ha inoltre rilevato il potenziale di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie e l'assenza di conclusioni sull'irritazione oculare per mancanza di dati.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Condizioni tecniche di impiego e dose minima

L'additivo deve essere impiegato solo in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. La dose minima, se non usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Caratteristiche del prodotto e metodi di analisi

L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k1009 e lo descrive come preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 14021. Per il conteggio e l'identificazione sono indicati il metodo EN 15786 con agar MRS, la PFGE secondo CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.

Durata dell'autorizzazione

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 19 febbraio 2035.

Abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014, che aveva inizialmente autorizzato preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, DSM 23688 e DSM 23689 come additivi per mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimisanità animalesalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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