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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 333 del 30/12/2023

Decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2024 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce per l’anno 2024 il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, includendo anche macchine agricole, veicoli eccezionali e alcuni trasporti in condizioni di eccezionalità. Disciplina inoltre agevolazioni, esenzioni e deroghe per traffici da/verso l’estero, Sardegna e Sicilia, per il trasporto intermodale e per specifiche categorie di veicoli, merci e situazioni di assoluta necessità. Un’ulteriore parte è dedicata al trasporto di merci pericolose ADR, con divieti specifici nei fine settimana estivi e deroghe autorizzabili dalle Prefetture secondo procedure dettagliate.

Direttive 2024 sui divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per i trasporti eccezionali e di merci pericolose

Direttive 2024 sui divieti di circolazione per autotrasporto, trasporti eccezionali e merci pericolose

Il decreto ministeriale, adottato in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), e del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, definisce per l’anno 2024 i divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. L’atto disciplina inoltre agevolazioni, esenzioni e autorizzazioni in deroga, nonché un regime specifico per il trasporto di merci pericolose ADR.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama l’articolo 6 del codice della strada e le relative disposizioni regolamentari in materia di limitazioni alla circolazione nei giorni festivi e nei periodi di maggiore intensità del traffico. Le premesse motivano il decreto con esigenze di sicurezza stradale e con la necessità di rendere più agevole l’attuazione dei divieti per operatori del trasporto, organi di controllo e autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Ambito di applicazione del divieto

Il divieto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane nei giorni e nelle fasce orarie indicati nell’allegato A. La disciplina si applica anche:

  • agli autoveicoli per trasporto di cose di cui all’articolo 54 del codice della strada;
  • alle macchine agricole di cui all’articolo 57;
  • ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, purché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice della strada;
  • ai trattori stradali quando viaggiano isolati, assumendo come massa di riferimento la tara.

Le posticipazioni e le agevolazioni per i traffici da/verso l’estero, Sardegna e Sicilia operano solo se l’arrivo o la partenza nel giorno di divieto ricade effettivamente nella fattispecie prevista.

Calendario dei divieti per il 2024

L’allegato A riporta il calendario completo delle limitazioni per ciascun mese del 2024, con giorni e orari di inizio/fine del divieto. Il calendario comprende sia i tradizionali divieti domenicali e festivi, sia giorni aggiuntivi e fasce orarie differenziate, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Il decreto precisa anche che il calendario si applica alle merci pericolose nei limiti indicati dall’articolo 12.

Agevolazioni per veicoli provenienti o diretti all’estero

Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di documentazione attestante origine del viaggio e destinazione del carico, l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se il veicolo ha un solo conducente e il riposo giornaliero ex Regolamento (CE) n. 561/2006 termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo decorre dalla fine del riposo.

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, il termine del divieto è anticipato di 2 ore. Ai fini di tali agevolazioni, i veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano sono assimilati ai veicoli interni.

Agevolazioni per Sardegna e Sicilia

Per la Sardegna, il decreto prevede:

  • posticipo di 4 ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’isola o circolanti in Sardegna provenienti dal resto d’Italia, con idonea documentazione;
  • anticipo di 4 ore del termine del divieto per i veicoli diretti in Sardegna;
  • non applicazione del divieto ai veicoli diretti ai porti sardi per l’imbarco verso il continente, se muniti di documentazione e titolo di viaggio.

Per la Sicilia, fuori dai casi legati alla Calabria e ai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, il decreto prevede:

  • posticipo di 4 ore dell’inizio del divieto per i veicoli in ingresso in Sicilia che si avvalgono di traghettamento;
  • non applicazione del divieto per i veicoli in uscita dalla Sicilia verso il continente che si avvalgono di traghettamento e dispongono di documentazione e prenotazione del viaggio.

In relazione alle difficoltà di collegamento con la Calabria tramite Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è previsto inoltre un posticipo di 2 ore dell’inizio e un anticipo di 2 ore del termine del divieto per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, con idonea documentazione.

Trasporto intermodale

Il decreto agevola diversi tipi di trasporto intermodale e combinato. In particolare non si applica il divieto, o il termine è anticipato di 4 ore, nei seguenti casi:

  • veicoli diretti a interporti di rilevanza nazionale o terminal intermodali strategici che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, purché muniti di documentazione sulla destinazione estera e sulla prosecuzione ferroviaria;
  • veicoli impiegati in trasporti strada-mare diretti ai porti per tratte marittime di cui al d.m. 31 gennaio 2007, con documentazione e prenotazione di imbarco;
  • veicoli diretti o provenienti da aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo;
  • veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi o complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti o aeroporti;
  • trattori stradali isolati già sganciati dal semirimorchio per la prosecuzione del trasporto nel sistema intermodale, se muniti di prova dell’avvenuta riconsegna;
  • veicoli in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, anche su tratte nazionali, purché il tratto stradale iniziale o terminale non superi 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria.

Veicoli e servizi esentati dal divieto

Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a:

  • Forze di Polizia;
  • Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto;
  • Vigili del Fuoco;
  • Protezione Civile;
  • Croce Rossa Italiana;
  • Regioni ed altri enti territoriali, anche associati.

Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali, anche se scarichi, tra cui fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, nettezza urbana e raccolta rifiuti, trasporto di rifiuti urbani con specifica documentazione comunale, spurgo fognature, servizi postali, radiotelevisivi, pronto intervento sulla circolazione stradale e altri servizi pubblici urgenti con documentazione idonea.

Ulteriori esclusioni riguardano autocisterne per acqua domestica, latte fresco, altri liquidi alimentari connessi al latte fresco, alimenti per animali da allevamento, combustibili liquidi o gassosi, nonché macchine agricole ordinarie ed eccezionali nei limiti previsti dal codice della strada. Per alcune di queste categorie è richiesto l’uso del contrassegno verde con la lettera "d".

Merci escluse dal divieto

Il decreto esclude dal divieto i veicoli che trasportano esclusivamente determinate merci, anche scarichi, tra cui:

  • forniture per il servizio di ristoro a bordo degli aeromobili e ricambi aeronautici;
  • viveri e merci per servizi indispensabili della marina mercantile;
  • giornali, quotidiani e periodici;
  • prodotti per uso medico;
  • prodotti alimentari deperibili in regime ATP;
  • alcuni prodotti agricoli rapidamente deperibili, quali frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non germogliati, uova da cova e miele non invasettato;
  • sottoprodotti della macellazione;
  • prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati insieme a prodotti ATP, entro il limite del 50% del carico;
  • altri prodotti alimentari trasportati insieme a prodotti ATP, entro il limite del 50% del carico, per viaggi con origine e destinazione nello stesso ambito provinciale.

Sono esclusi anche i trasporti di animali vivi in specifiche ipotesi: pulcini da allevamento, animali destinati alla macellazione, animali provenienti dall’estero, animali destinati a gare agonistiche autorizzate da effettuarsi nelle 48 ore, api per nomadismo. Anche per tali fattispecie è previsto il cartello verde con la lettera "d".

Deroghe prefettizie per casi di necessità e urgenza

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono autorizzare deroghe ulteriori, su istanza degli interessati e secondo la procedura degli articoli 10 e 11, solo per casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza. Le ipotesi tipizzate comprendono:

  • prodotti agricoli non compresi nelle esenzioni dell’articolo 8, per evitare deterioramento;
  • alimenti per animali da allevamento trasportati con veicoli diversi da quelli esenti;
  • materiali e attrezzature per cantieri edili relativi a opere di interesse nazionale;
  • prodotti di industria a ciclo continuo;
  • veicoli per fiere e mercati;
  • veicoli per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive;
  • veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità per viaggi singoli non programmabili fuori dal periodo di divieto;
  • veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree attrezzate o autoporti prossimi alla frontiera;
  • altri casi singoli emergenziali di comprovata necessità.

I veicoli autorizzati in deroga devono esporre il cartello verde con la lettera "a".

Procedura per ottenere l’autorizzazione in deroga

La domanda va presentata, di regola, almeno 10 giorni prima della partenza alla Prefettura della provincia di partenza oppure, in alternativa, a quella del territorio in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata anche alla Prefettura della provincia di confine dove inizia il viaggio in Italia, anche dal committente, dal destinatario o da un’agenzia delegata.

L’istanza deve indicare:

  • giorno o periodo di circolazione richiesto, limitato alle effettive esigenze;
  • targa o targhe dei veicoli;
  • località di partenza e arrivo e i percorsi previsti;
  • tipologia di merce, prodotto o attrezzatura e motivazioni della deroga.

Per i veicoli provenienti dall’estero, la Prefettura valuta anche la distanza della località di arrivo, il percorso e la situazione dei servizi nelle località di confine.

Istruttoria e contenuto del provvedimento prefettizio

La Prefettura istruisce la pratica sentite, se necessario, le altre Prefetture competenti. L’istruttoria deve verificare:

  • l’effettiva esigenza di deroga e la coerenza con le condizioni dell’articolo 9;
  • le criticità connesse alla posizione geografica di Sardegna e Sicilia e ai tempi di traghettamento;
  • l’indifferibilità del trasporto nei giorni di non divieto;
  • l’assenza di ostacoli da parte di enti proprietari o gestori delle strade;
  • la compatibilità con infrastrutture e traffico.

Il provvedimento autorizzativo deve indicare arco temporale, targhe, località e percorsi, tipologia di merce e, se del caso, la possibilità di circolare scarichi nell’ambito di un ciclo lavorativo giornaliero. Deve inoltre prescrivere il cartello verde con la lettera "a".

Per i prodotti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), è ammesso il rinnovo dell’autorizzazione, anche più volte e comunque non oltre l’anno solare, quando vi sia continuità dell’esigenza e costanza della tipologia di prodotti trasportati. Le Prefetture dei territori di confine possono inoltre autorizzare, anche in via permanente, la circolazione dei veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree di sosta o autoporti prossimi alla frontiera.

Merci pericolose: divieti e deroghe

Il decreto contiene un regime speciale per il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7 ADR. Per tali merci il divieto opera per qualunque quantità, indipendentemente dalla massa del veicolo, non solo nei giorni dell’allegato A ma anche:

  • dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato;
  • dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica;
  • nel periodo dal 18 maggio al 1° settembre 2024.

Sono previste deroghe per:

  • esplosivi per comprovate esigenze di servizio, con informativa alla Prefettura competente;
  • fuochi artificiali di IV e V categoria, previa autorizzazione prefettizia e verifica di compatibilità con la sicurezza stradale;
  • merci pericolose di classe 1 per cantieri di opere di interesse nazionale;
  • merci pericolose di classe 7 per esigenze urgenti in ambito sanitario.

Per i veicoli con massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t sono consentiti, in deroga, i casi di esenzione totale o parziale previsti dalle sottosezioni ADR 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6 e 1.7.1.4, le disposizioni speciali del capitolo 3.3, le quantità limitate del capitolo 3.4 e le quantità esenti del capitolo 3.5. Per i veicoli oltre 7,5 t che ricadono in tali casi, continua ad applicarsi il divieto generale dell’articolo 2. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi resta disciplinato dall’articolo 7, comma 3, lettera e).

Entrata in vigore e adempimenti amministrativi

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Prefetture devono dare attuazione alle direttive e comunicarle alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e agli altri enti o associazioni interessati. Ai fini statistici, i provvedimenti adottati in materia di deroghe devono essere trasmessi semestralmente al Ministero dell’interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È inoltre prevista la possibilità, entro tre mesi dall’entrata in vigore, di apportare modifiche e integrazioni tramite decreto dirigenziale MIT, anche alla luce del protocollo d’intesa Governo-associazioni di categoria del 28 novembre 2013, per contemperare sicurezza della circolazione e competitività dell’autotrasporto.

Punti principali

Ambito del divieto e calendario 2024

Il decreto, adottato in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, stabilisce i divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose oltre 7,5 t sulle strade extraurbane nei giorni festivi e negli altri giorni critici del 2024. Il divieto si applica anche alle macchine agricole, ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché ai trattori stradali quando viaggiano isolati. Il calendario completo è contenuto nell’allegato A, con fasce orarie differenziate per ciascuna data.

Agevolazioni territoriali e intermodali

Sono previste posticipazioni o anticipazioni del divieto per i veicoli provenienti o diretti all’estero, per quelli da/verso la Sardegna e per quelli da/verso la Sicilia, con specifiche regole documentali. Il decreto favorisce anche il trasporto intermodale: sono previste deroghe per i veicoli diretti a interporti, terminal intermodali, porti e aeroporti, nonché per i trasporti combinati strada-rotaia e strada-mare. In alcuni casi il divieto non si applica, in altri si anticipa il termine del divieto di 4 ore o si posticipa l’inizio, purché vi sia idonea documentazione di origine/destinazione e di prenotazione o prosecuzione del viaggio.

Veicoli e servizi esentati

Il decreto elenca categorie di veicoli esentate, tra cui forze di polizia, forze armate, capitanerie di porto, vigili del fuoco, protezione civile, Croce Rossa Italiana, regioni ed enti territoriali. Sono esclusi dal divieto anche numerosi servizi pubblici essenziali: fornitura di acqua, gas ed energia, nettezza urbana e raccolta rifiuti, pronto intervento fognature, servizi postali, radiotelevisivi, pronto intervento per la circolazione e altri servizi urgenti. Ulteriori esenzioni riguardano talune autocisterne e macchine agricole, nonché i veicoli in specifici casi di revisione, riparazione e rientro alle sedi o al domicilio del conducente, entro limiti di distanza e senza uso di autostrade.

Merci escluse dal divieto e segnaletica

Il decreto individua le merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto, tra cui forniture per aeromobili, viveri per la marina mercantile, giornali e periodici, prodotti per uso medico, prodotti alimentari deperibili in regime ATP, alcuni prodotti agricoli rapidamente deperibili, sottoprodotti della macellazione e merci complementari ai carichi ATP entro limiti quantitativi. Sono inoltre esclusi i trasporti di animali vivi in determinate condizioni. Per varie categorie di veicoli e merci è richiesta l’apposizione di cartelli verdi con la lettera "d"; per i trasporti in deroga autorizzati dalle Prefetture è invece previsto il cartello verde con la lettera "a".

Deroghe prefettizie e merci pericolose

Le Prefetture possono autorizzare deroghe solo per casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, tra cui prodotti agricoli non inclusi tra le esenzioni, alimenti per animali da allevamento, materiali e attrezzature per cantieri di opere di interesse nazionale, prodotti di industria a ciclo continuo, fiere e mercati, spettacoli e manifestazioni sportive, alcuni trasporti eccezionali, veicoli provenienti dall’estero verso aree di sosta o autoporti e altri casi singoli emergenziali. È inoltre disciplinato il trasporto di merci pericolose ADR: per le classi 1 e 7 il divieto opera anche in specifiche fasce del sabato e della domenica nel periodo 18 maggio-1° settembre 2024; sono previste deroghe per esplosivi, fuochi artificiali, esigenze sanitarie e cantieri di opere di interesse nazionale, oltre a regole particolari per veicoli fino a 7,5 t e per le esenzioni ADR parziali o globali.

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