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Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 5280 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Notifica dell'avviso prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura della verifica fiscale - Ragione di urgenza - Ipotesi - Imminente decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento - Possibile - Condizione - Ritardo dovuto ad eventi esterni - Sussiste - Ritardo dovuto esclusivamente all'operato dell'ente impositore - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica anticipata dell’avviso non è stata giustificata da una valida ragione di urgenza. L’imminente scadenza del termine decadenziale può legittimare l’emissione prima dei 60 giorni soltanto quando dipenda da circostanze esterne, imprevedibili o non imputabili all’Ufficio. Se, invece, la situazione di urgenza è stata determinata esclusivamente dal ritardo dell’ente impositore, l’atto è illegittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’avviso di accertamento è stato notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica fiscale, in violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. L’Ufficio ha invocato come ragione di urgenza l’imminente decadenza dal potere di accertamento. Tale giustificazione è stata ritenuta insufficiente perché il ritardo risultava riconducibile esclusivamente all’organizzazione e all’operato dell’ente impositore, anziché a eventi esterni idonei a condizionare temporalmente l’avvio o lo svolgimento della verifica.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni tutela il contribuente, consentendogli di formulare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento. L’anticipazione è ammessa solo in presenza di una urgenza effettiva, specificamente motivata e non imputabile al comportamento dell’Ufficio.

Massime di principio

  • La scadenza imminente del termine di decadenza non giustifica automaticamente la notifica dell’accertamento prima dei 60 giorni.
  • L’urgenza è valida solo se deriva da fattori esterni, imprevedibili o comunque non dipendenti dall’organizzazione e dai ritardi dell’ente impositore.
  • L’Ufficio deve dimostrare concretamente sia l’esistenza dell’urgenza sia il nesso causale tra l’evento esterno e la necessità di anticipare l’atto.
  • Se il ritardo nella verifica o nell’emissione dell’accertamento è imputabile esclusivamente all’Amministrazione, non può essere utilizzato per comprimere il termine di 60 giorni riconosciuto al contribuente.
  • In una situazione analoga, occorre verificare la data di chiusura della verifica, la data di notifica dell’avviso, la motivazione dell’urgenza e l’eventuale presenza di circostanze esterne documentate.

Testo integrale

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