Ordinanza n. 1828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 494/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il rinnovato giudizio negativo di anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha appellato la sentenza del TAR Puglia n. 494/2026, contestando gli esiti del rinnovato giudizio negativo di anomalia della propria offerta nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG 9562682ED0. In appello ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte contro il giudizio di anomalia né i motivi d'appello articolati contro la sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che l'interesse dell'appellante fosse adeguatamente tutelato dalla fissazione dell'udienza di merito al 9 luglio 2026, anche considerando che non risultava conclusa la fase di verifica prodromica all'efficacia dell'aggiudicazione. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la complessità delle questioni prospettate non si conciliava con la sommarietà propria della fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito dell'appello.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; l'istanza di sospensione della sentenza è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può assicurare adeguata tutela all'interesse dell'appellante, rendendo non necessaria la sospensione della sentenza impugnata, soprattutto quando non sia ancora conclusa la fase amministrativa prodromica all'efficacia dell'aggiudicazione.
- La complessità delle questioni sottoposte al giudice può impedire una valutazione favorevole del fumus boni iuris nella fase cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria, senza anticipare la decisione sul merito dell'appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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