Cassazione Penale, Ordinanza n. 10151/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna personalmente l'ordinanza del 3 aprile 2024 con cui il Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. La Corte di cassazione, tuttavia, non entra nel merito della richiesta di continuazione perché rileva un vizio preliminare dell'impugnazione: il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale, con conseguente inammissibilità del mezzo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non più escludibili, a distanza di tempo dall'entrata in vigore della riforma, profili di colpa ostativi all'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma richiamata come base dell'istanza di applicazione della continuazione in executivis, non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso non sottoscritto da difensore abilitato, secondo il regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017
legge n. 103 del 2017
ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, escludendo il ricorso personale
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello
richiamata quale precedente delle Sezioni Unite che ha affermato l'inammissibilità del ricorso personale per cassazione dopo la riforma del 2017
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa del ricorrente a distanza di anni dalla riforma
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra un vizio originario e preclude ogni esame del merito dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni idonee a escludere la colpa.
- Trascorso un significativo periodo dall'entrata in vigore della riforma, non è più generalmente sostenibile l'assenza di profili di colpa idonei a evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
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