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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44026/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. Il difensore ha dedotto (i) nullità dell'ordinanza per impossibilità di individuare il procedimento (errata indicazione del numero di ruolo e mancata specificazione della data dell'impugnazione) e (ii) errata applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, sostenendo che la norma non trova applicazione nei confronti di imputati detenuti, per i quali le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p., e che l'obbligo di dichiarare/eleggere domicilio opera solo in ipotesi di scarcerazione ex art. 161, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: nonostante l'errata indicazione di un numero di iscrizione, il procedimento era identificabile tramite numero di ruolo in appello, data e autorità della sentenza, titolo di reato e pena. Ha invece accolto il secondo motivo: alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/22 e della giurisprudenza della Corte (tra cui sent. n.33355/23 e richiamo a Sezioni Unite n.12778/27/02/2020 e Sez.2 n.38442/13/9/2023), l'art. 581, comma 1 ter, non va applicato all'imputato detenuto perché le notificazioni a quest'ultimo vanno eseguite "sempre" nel luogo di detenzione mediante consegna della copia; pertanto l'assenza di dichiarazione/elezione di domicilio non poteva giustificare l'inammissibilità dell'appello. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Torino per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1 ter, codice di procedura penale

    "notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte ha ritenuto che il tenore letterale non distingue tra imputati liberi e detenuti, ma l'applicazione non può avere carattere di specialità derogatoria rispetto alle norme sulle notificazioni al detenuto; quindi la disposizione non è applicabile per negare l'impugnabilità dell'atto quando l'imputato è detenuto.

  • art. 156 codice di procedura penale

    Interpretata alla luce delle modifiche, stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; perciò prevale sul requisito della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini delle notificazioni.

  • art. 157-ter codice di procedura penale (introdotto dal d.lgs. 150/22)

    Prevede regole specifiche per le notifiche agli imputati non detenuti; il richiamo a questa norma, insieme alle modifiche, conferma la distinzione operativa tra detenuti e non detenuti nelle notificazioni.

  • art. 161, comma 3, codice di procedura penale

    Rilevata dalla difesa come norma che impone all'imputato, in caso di scarcerazione, l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio; la Corte ha precisato che tale obbligo non vale per l'imputato mentre è detenuto ai fini delle notificazioni dell'impugnazione.

  • art. 164 codice di procedura penale

    Richiamata nella ricognizione delle novità legislative del d.lgs.150/22; le modifiche incidono sulla validità della determinazione del domicilio per specifiche notificazioni, senza incidere sulle notificazioni al detenuto nel luogo di detenzione.

  • d.lgs. 150/2022

    Considerato decisivo: ha modificato l'art.156 (notificazioni al detenuto), introdotto l'art.157-ter (notifiche agli imputati non detenuti) e modificato l'art.164; tali interventi impediscono di dare carattere deroga all'art.581, comma 1 ter, rispetto alle regole generali sulle notificazioni al detenuto.

  • Cass. sent. n.33355/23 (Quattrocchi) e Cass. Sez.2 n.38442/13/9/2023 (Toure); Sezioni Unite n.12778/27/02/2020

    Giurisprudenza richiamata come orientamento conforme: le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione anche se l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio; tali precedenti supportano l'esclusione dell'applicabilità dell'art.581, comma 1 ter, al detenuto.

Massime di principio

  • Se l'appellante è detenuto, le notificazioni rilevanti per il processo vengono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna della copia; l'assenza di dichiarazione o elezione di domicilio non impedisce automaticamente l'esercizio dell'impugnazione.
  • L'art. 581, comma 1 ter, non si deve interpretare come norma speciale che deroga alle disposizioni generali sulle notificazioni al detenuto; occorre verificare lo stato di detenzione prima di dichiarare l'inammissibilità per mancata elezione/dichiarazione di domicilio.
  • Errori formali nell'indicazione del numero di ruolo o altre inesattezze non determinano per sé la nullità dell'atto o l'impossibilità di individuare il procedimento quando sussistono altri elementi univoci di identificazione (data sentenza, autorità emittente, titolo di reato, pena).
  • In caso di scarcerazione, l'imputato ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e, se ciò non avviene, possono sorgere conseguenze per le notificazioni future; quindi il difensore deve aggiornare tempestivamente la situazione anagrafica/di domicilio.
  • I giudici di merito devono accertare e motivare lo stato di detenzione dell'imputante prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per carenza di dichiarazione/e elezione di domicilio; in mancanza, la decisione può essere annullata dalla Cassazione.

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