Cassazione Penale, Sentenza n. 44026/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. Il difensore ha dedotto (i) nullità dell'ordinanza per impossibilità di individuare il procedimento (errata indicazione del numero di ruolo e mancata specificazione della data dell'impugnazione) e (ii) errata applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, sostenendo che la norma non trova applicazione nei confronti di imputati detenuti, per i quali le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p., e che l'obbligo di dichiarare/eleggere domicilio opera solo in ipotesi di scarcerazione ex art. 161, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: nonostante l'errata indicazione di un numero di iscrizione, il procedimento era identificabile tramite numero di ruolo in appello, data e autorità della sentenza, titolo di reato e pena. Ha invece accolto il secondo motivo: alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/22 e della giurisprudenza della Corte (tra cui sent. n.33355/23 e richiamo a Sezioni Unite n.12778/27/02/2020 e Sez.2 n.38442/13/9/2023), l'art. 581, comma 1 ter, non va applicato all'imputato detenuto perché le notificazioni a quest'ultimo vanno eseguite "sempre" nel luogo di detenzione mediante consegna della copia; pertanto l'assenza di dichiarazione/elezione di domicilio non poteva giustificare l'inammissibilità dell'appello. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Torino per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1 ter, codice di procedura penale
"notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha ritenuto che il tenore letterale non distingue tra imputati liberi e detenuti, ma l'applicazione non può avere carattere di specialità derogatoria rispetto alle norme sulle notificazioni al detenuto; quindi la disposizione non è applicabile per negare l'impugnabilità dell'atto quando l'imputato è detenuto.
art. 156 codice di procedura penale
Interpretata alla luce delle modifiche, stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; perciò prevale sul requisito della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini delle notificazioni.
art. 157-ter codice di procedura penale (introdotto dal d.lgs. 150/22)
Prevede regole specifiche per le notifiche agli imputati non detenuti; il richiamo a questa norma, insieme alle modifiche, conferma la distinzione operativa tra detenuti e non detenuti nelle notificazioni.
art. 161, comma 3, codice di procedura penale
Rilevata dalla difesa come norma che impone all'imputato, in caso di scarcerazione, l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio; la Corte ha precisato che tale obbligo non vale per l'imputato mentre è detenuto ai fini delle notificazioni dell'impugnazione.
art. 164 codice di procedura penale
Richiamata nella ricognizione delle novità legislative del d.lgs.150/22; le modifiche incidono sulla validità della determinazione del domicilio per specifiche notificazioni, senza incidere sulle notificazioni al detenuto nel luogo di detenzione.
d.lgs. 150/2022
Considerato decisivo: ha modificato l'art.156 (notificazioni al detenuto), introdotto l'art.157-ter (notifiche agli imputati non detenuti) e modificato l'art.164; tali interventi impediscono di dare carattere deroga all'art.581, comma 1 ter, rispetto alle regole generali sulle notificazioni al detenuto.
Cass. sent. n.33355/23 (Quattrocchi) e Cass. Sez.2 n.38442/13/9/2023 (Toure); Sezioni Unite n.12778/27/02/2020
Giurisprudenza richiamata come orientamento conforme: le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione anche se l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio; tali precedenti supportano l'esclusione dell'applicabilità dell'art.581, comma 1 ter, al detenuto.
Massime di principio
- Se l'appellante è detenuto, le notificazioni rilevanti per il processo vengono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna della copia; l'assenza di dichiarazione o elezione di domicilio non impedisce automaticamente l'esercizio dell'impugnazione.
- L'art. 581, comma 1 ter, non si deve interpretare come norma speciale che deroga alle disposizioni generali sulle notificazioni al detenuto; occorre verificare lo stato di detenzione prima di dichiarare l'inammissibilità per mancata elezione/dichiarazione di domicilio.
- Errori formali nell'indicazione del numero di ruolo o altre inesattezze non determinano per sé la nullità dell'atto o l'impossibilità di individuare il procedimento quando sussistono altri elementi univoci di identificazione (data sentenza, autorità emittente, titolo di reato, pena).
- In caso di scarcerazione, l'imputato ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e, se ciò non avviene, possono sorgere conseguenze per le notificazioni future; quindi il difensore deve aggiornare tempestivamente la situazione anagrafica/di domicilio.
- I giudici di merito devono accertare e motivare lo stato di detenzione dell'imputante prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per carenza di dichiarazione/e elezione di domicilio; in mancanza, la decisione può essere annullata dalla Cassazione.
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