Sentenza del 03/10/2018 n. 24007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 84.460, qualificando le anticipazioni in contanti effettuate dai soci come redditi non dichiarati della società, con conseguente recupero di maggiori imposte IVA, IRAP e IRPEF. La società aveva impugnato l'accertamento, sostenendo l'illegittimità della ripresa. In Cassazione, tuttavia, è stata rilevata d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci, nonostante l'accertamento riguardasse una società di persone e producesse effetti automatici anche nei confronti dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello e dell'intero giudizio per mancata instaurazione del litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. La causa è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio e celebrare nuovamente il giudizio con la partecipazione dei soci. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1
La norma è richiamata quale base del processo tributario e del principio per cui, nelle controversie riguardanti società di persone e soci, deve essere rispettata la necessaria partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.
Quando la controversia tributaria riguarda elementi comuni alla società di persone e ai suoi soci, tutti devono partecipare allo stesso processo. Se alcuni non sono stati chiamati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
È richiamata la possibilità di riunire procedimenti connessi, quale alternativa organizzativa all'integrazione del contraddittorio quando vi siano giudizi separati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Per le società di persone, il reddito è imputato direttamente ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. Per questo l'accertamento societario incide necessariamente anche sulle posizioni fiscali dei soci.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative al reddito di una società di persone, società e tutti i soci costituiscono normalmente un litisconsorzio necessario, perché l'accertamento societario determina automaticamente effetti fiscali anche sui soci.
- Se il processo si svolge senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la sentenza e l'intero giudizio sono affetti da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado.
- La Cassazione, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, non decide normalmente nel merito dell'accertamento, ma annulla il giudizio e rinvia al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo.
- Il rinvio per un vizio processuale non equivale a una definitiva vittoria nel merito del contribuente: la pretesa fiscale dovrà essere nuovamente esaminata dopo la partecipazione di tutti i soci.
- In situazioni analoghe occorre verificare fin dall'inizio chi siano tutti i soggetti direttamente o automaticamente interessati dall'accertamento e assicurarsi che siano parti del medesimo procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →