Sentenza n. 879/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a) della disposizione dirigenziale n. 386/A del 21.12.2022, notificata il 02.02.2023, a firma del Dirigente Area Urbanistica - Servizio Antiabusivismo, recante <ordine di rispristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del Dpr 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, alla via Nicolardi n. 145, parco Arcadia, pal. 5, scala C>; b) di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, consequenziale e propedeutico, tra cui: 1) il verbale di sopralluogo n. 51733/PG/2022/657732 del 12.09.2022;2) le risultanze dell’istruttoria tecnica condotta dal tecnico istruttore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativo a una tettoia con sottostante manufatto chiuso, realizzata sul terrazzo pertinenziale dell’immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, le aveva ingiunto la demolizione di una tettoia di circa 24 mq, posta a circa due metri dal piano di calpestio, con sottostante manufatto di circa 18 mq chiuso su tre lati da muratura e sul quarto da pannelli in pvc, alluminio e vetro. Il manufatto risultava realizzato tra il 2008 e il 2013, mentre la ricorrente aveva acquistato l’immobile nel 2018. Con il primo motivo è stata contestata la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, sostenendo l’assenza di autonomo valore di mercato, di incremento del carico urbanistico e di significativa alterazione del territorio, nonché l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Con il secondo motivo è stata dedotta la natura pertinenziale dell’opera, con conseguente applicabilità, secondo la ricorrente, dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 invece dell’art. 31. Con il terzo motivo è stata contestata l’individuazione della proprietaria quale responsabile dell’abuso, poiché l’opera era stata realizzata prima dell’acquisto. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la tettoia, realizzata in aderenza alla muratura perimetrale e chiusa su quattro lati, costituisca una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, poiché determina nuovi superficie e volume, pari rispettivamente a circa 18 mq e 48 mc, ed è destinata a servizio permanente dell’immobile, modificandone la sagoma. Ha escluso la qualificazione come pertinenza urbanistica, riservata a opere di modesta entità e accessorie, prive di autonoma utilizzabilità economica; la chiusura di un terrazzo o balcone con veranda, invece, crea un locale autonomamente utilizzabile. Ha inoltre escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che l’opera abusiva era stata puntualmente individuata e che l’ordine di demolizione è espressione di attività vincolata, non richiedente una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. È stata ritenuta irrilevante l’estraneità della proprietaria alla materiale realizzazione dell’abuso: le sanzioni edilizie hanno natura reale e l’ordine di demolizione può essere rivolto all’attuale proprietario del bene, anche se l’abuso è anteriore all’acquisto. È stata infine respinta la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio, poiché l’ingiunzione di demolizione di opere realizzate senza titolo, quale provvedimento vincolato, non richiede l’attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordine di ripristino dello stato dei luoghi
La disposizione disciplina la demolizione e il ripristino per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire; l’ordine ha natura vincolata una volta accertata e individuata l’opera abusiva.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un manufatto che crea nuovi volume e superficie e modifica la sagoma dell’edificio preesistente rientra nella nozione di nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
La qualificazione di un’opera come pertinenza urbanistica non opera quando il manufatto, per dimensioni e funzione, presenta autonomia rispetto all’edificio principale ed è autonomamente utilizzabile.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disposizione sanzionatoria invocata dalla ricorrente non è applicabile a un manufatto che, per caratteristiche e incidenza edilizia, costituisce nuova costruzione soggetta alla disciplina dell’art. 31.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’adozione di un ordine di demolizione relativo a opere edilizie abusive, trattandosi di attività vincolata.
Massime di principio
- Un manufatto realizzato su un terrazzo o balcone, chiuso sui lati e dotato di autonoma consistenza, che determini nuovi superficie e volume e modifichi la sagoma dell’edificio, costituisce nuova costruzione e non pertinenza urbanistica.
- La pertinenza urbanistica ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie e coessenziali all’edificio principale; è esclusa quando il manufatto possiede autonomia dimensionale, funzionale o economica ed è suscettibile di autonoma utilizzazione.
- L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è espressione di attività vincolata: una volta individuata l’opera realizzata sine titulo, non occorre una specifica motivazione sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né un’istruttoria ulteriore su tale bilanciamento.
- Le sanzioni edilizie ripristinatorie hanno natura reale e non personale; l’ordine di demolizione può quindi essere rivolto a chiunque sia proprietario dell’immobile al momento della sua adozione, anche se non ha materialmente realizzato l’abuso e lo ha acquistato successivamente.
- Per l’ordine di demolizione di opere abusive, in ragione della natura vincolata del provvedimento, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →