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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di revoca nulla osta al lavoro subordinato codice pratica P-BO/L/Q/2025/101967 del 18/12/2025.

Giustizia amministrativa202600347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bologna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il datore di lavoro e il lavoratore hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. La revoca era motivata dal parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui il reddito imponibile del datore, pari a circa 24.862 euro, era inferiore alla soglia di 27.000 euro prevista per un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, risultando inoltre familiari a carico. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, hanno sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche l'assegno unico percepito dal datore di lavoro dall'INPS, pari a 2.270,40 euro, il cui cumulo con il reddito imponibile avrebbe consentito di raggiungere la soglia di 27.000 euro. Hanno inoltre documentato che il nucleo familiare era composto soltanto dal datore di lavoro e dalla figlia minore. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che l'assegno unico, in quanto sussidio destinato al mantenimento dei familiari a carico, non fosse computabile ai fini della capacità economica. La stessa nota dell'Ispettorato ha tuttavia riconosciuto che, ove fosse risultato un solo figlio a carico anziché quattro, la cumulabilità tra redditi esenti e redditi rilevanti ai fini della capacità economica avrebbe potuto essere diversamente valutata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto fondate le censure di difetto istruttorio perché l'Amministrazione, nel verificare il requisito reddituale previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, non aveva adeguatamente esaminato né la documentata percezione dell'assegno unico né la composizione effettiva del nucleo familiare, costituito da due sole persone. Tali elementi avrebbero potuto condurre, mediante il cumulo dell'assegno unico con il reddito imponibile, al raggiungimento della soglia di 27.000 euro. Il giudice non ha direttamente accertato in via definitiva la sussistenza del requisito reddituale, ma ha imposto all'Amministrazione una nuova e adeguata istruttoria, considerando gli elementi dedotti e ogni altro dato rilevante. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020

    Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

    La verifica della soglia reddituale richiede un esame effettivo della composizione del nucleo familiare e degli elementi economici documentati, inclusa la possibile rilevanza di prestazioni o redditi esenti, quando il loro computo possa incidere sul raggiungimento della soglia prevista.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del requisito reddituale previsto per l'emersione di un rapporto di lavoro domestico, l'Amministrazione deve accertare concretamente la composizione del nucleo familiare rilevante e non può fondarsi esclusivamente su una lettura automatica della dichiarazione dei redditi quando siano stati documentati elementi ulteriori potenzialmente idonei a incidere sulla soglia richiesta.
  • Quando il privato documenta la percezione di una prestazione economica e dimostra che, cumulata con il reddito imponibile, essa consentirebbe di raggiungere la soglia reddituale prevista dalla disciplina applicabile, l'Amministrazione deve esaminare espressamente la rilevanza di tale prestazione; il mancato esame determina difetto di istruttoria.
  • L'annullamento per difetto istruttorio del provvedimento di revoca del nulla osta non comporta necessariamente l'accertamento giudiziale definitivo del possesso del requisito reddituale, ma impone all'Amministrazione di rinnovare l'istruttoria considerando gli elementi indicati dal giudice e ogni ulteriore circostanza rilevante.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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