Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07535/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo e dal reclamo proposto avverso il decreto di omologazione. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che i creditori avessero ricevuto adeguata informazione sul piano e sui documenti allegati, che fossero stati posti in condizione di valutare consapevolmente la realizzabilità del piano, che la proposta fosse un concordato in continuità con prosecuzione dell’attività tramite conferimento dell’azienda a una newco e che, pertanto, non dovesse applicarsi la percentuale minima del 20% per i chirografari. La ricorrente ha impugnato tale decreto per cassazione con tre motivi, dedotti come tempestivi sulla base dell’assunto che il termine per ricorrere fosse di sessanta giorni. La Corte di cassazione ha però rilevato d’ufficio la tardività del ricorso, affermando che, in materia di concordato preventivo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte d’appello reso sul reclamo avverso l’omologazione è soggetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 l.fall., decorrente dalla comunicazione/notificazione eseguita dalla cancelleria. Poiché il decreto era stato comunicato il 6 luglio 2018 e il ricorso era stato notificato solo il 1° ottobre 2018, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del prospective overruling, rilevando che l’indirizzo interpretativo era già desumibile da precedenti della stessa Corte, e ha compensato le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di trenta giorni applicabile al giudizio di reclamo in materia di concordato preventivo. Ha precisato che, ai fini del decorso del termine, è sufficiente la comunicazione/notificazione della cancelleria del testo integrale del provvedimento, e che non rileva la distinzione tra comunicazione e notificazione né l’argomento della parte sulla presunta applicabilità del termine lungo di sessanta giorni. Ha altresì escluso la tutela dell’affidamento tramite prospective overruling, compensando le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 1, l.fall.

    al provvedimento della corte d’appello che decide sul reclamo avverso l’omologazione del concordato si applica la disciplina del termine prevista per il reclamo fallimentare.

  • art. 183, comma 2, l.fall.

    "con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma"

    il dato testuale conferma il richiamo alla disciplina del reclamo di cui all’art. 18 l.fall., anche per coerenza del sistema impugnatorio.

  • art. 18 l.fall.

    il termine per proporre l’impugnazione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione/comunicazione curata dalla cancelleria; tale disciplina si estende al ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello sul reclamo di omologazione.

  • art. 18, comma 13, l.fall.

    la trasmissione del provvedimento da parte della cancelleria mediante PEC, con invio del testo integrale, è idonea a far decorrere il termine.

  • art. 18, comma 14, l.fall.

    ancora il dies a quo alla notificazione a cura della cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    la modifica che impone la trasmissione del testo integrale del provvedimento tramite PEC consente la conoscenza legale del provvedimento impugnabile.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    la norma, nel testo novellato, non incide sulle speciali disposizioni fallimentari che prevedono la notificazione/c comunicazione a cura della cancelleria; riguarda le notifiche effettuate su impulso di parte.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato solo per escluderne l’applicazione alla disciplina speciale fallimentare del termine di impugnazione.

  • art. 739 c.p.c.

    esclusa la sua applicabilità al provvedimento della corte d’appello in tema di concordato preventivo.

  • d.l. n. 179/2012, art. 16, comma 6, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012

    ha determinato la modifica dell’art. 45 disp. att. c.p.c. che impone l’invio del testo integrale del provvedimento.

  • d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014

    ha novellato l’art. 133 c.p.c., norma ritenuta non incidente sulla disciplina speciale fallimentare.

Massime di principio

  • In materia di concordato preventivo, il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello che decide sul reclamo avverso l’omologazione è soggetto al termine breve di trenta giorni, non a quello ordinario di sessanta giorni.
  • Il dies a quo del termine per impugnare decorre dalla comunicazione/notificazione eseguita dalla cancelleria secondo la disciplina speciale fallimentare; è irrilevante la distinzione nominale tra comunicazione e notificazione quando il provvedimento sia trasmesso integralmente via PEC.
  • Le disposizioni generali sulle notifiche e sulla decorrenza dei termini di impugnazione non prevalgono sulle regole speciali dettate dalla legge fallimentare per le impugnazioni in materia concorsuale.
  • Il prospective overruling non opera quando l’interpretazione applicata era già desumibile da precedenti conformi o comunque da un orientamento non repentinamente e imprevedibilmente mutato.
  • La necessità di un sistema impugnatorio coerente impone di mantenere unitarietà di disciplina del termine per il reclamo e per il successivo ricorso per cassazione nella materia concordataria.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.