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Sentenza

Sentenza n. 4765/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ▪ del provvedimento di diniego del 28 marzo 2025, adottato dal Comune di Pozzuoli e trasmesso con provvedimento del SUAP Pozzuoli, prot. n. 66430 del 28 marzo 2025, avente ad oggetto il diniego definitivo sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base, codice impianto NA800778_011 POZZUOLI NUOVA COLMATA; ▪ del parere non favorevole adottato dal Comune di Pozzuoli, Commissione per il Paesaggio e trasmesso con comunicazione del SUAP Pozzuoli prot. n. 14421 del 22 gennaio 2025; ▪ se ed in quanto occorre possa, del nulla osta archeologico prot. n. 1447 del 21 gennaio 2025, adottato dalla Soprintendenza, nella parte in cui non ha espressamente confermato il proprio parere positivo in relazione al vincolo paesaggistico; ▪ della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, adottata dal Comune di Pozzuoli in data 18 aprile 2024; ▪ se ed in quanto occorre possa, della nota prot. n. 7146 del 3 aprile 2024, adottato dalla Soprintendenza, nella parte in cui la stessa non ha espressamente confermato il proprio parere positivo in relazione al vincolo paesaggistico; ▪ del provvedimento di riapertura dei termini della Conferenza dei servizi, adottato dal Comune di Pozzuoli, in data 26 marzo 2025 e comunicato dal SUAP Pozzuoli con comunicazione prot. n. 36159 del 26 marzo 2025; ▪ della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, adottata dal Comune di Pozzuoli in data 12 marzo 2024; ▪ del parere non favorevole adottato dal Comune di Pozzuoli, Commissione per il Paesaggio del 5 marzo 2024; ▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, nonché dell’art. 14 bis e s.s. della L. 241/1990, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 18 dicembre 2023, relativa all’installazione della S.R.B., codice impianto NA800778_011 POZZUOLI NUOVA COLMATA, e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio del medesimo impianto.

Giustizia amministrativa202502918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e presupposto parere non favorevole della Commissione Locale del Paesaggio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo del Comune di Pozzuoli relativo all'installazione di una stazione radio base, nonché gli atti presupposti adottati nell'ambito della conferenza di servizi, chiedendo anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 18 dicembre 2023. Con il primo motivo ha dedotto la tardività del diniego, sostenendo che il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003 fosse decorso senza un valido dissenso e che il diniego costituisse un annullamento d'ufficio del titolo tacito, in violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Con il secondo motivo ha sostenuto che il parere della Commissione Locale del Paesaggio fosse meramente endoprocedimentale e che il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza si fosse formato per silenzio-assenso, imponendo la conclusione positiva della conferenza di servizi. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e violazione dell'art. 14-bis l. 241/1990, lamentando che il secondo parere paesaggistico negativo fosse apodittico e non avesse esaminato le modifiche progettuali proposte per ridurre l'impatto visivo dell'impianto, tra cui la schermatura vegetale, la riduzione delle antenne, lo spostamento dei moduli e il camuffamento dell'impianto quale finto albero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo. Ha respinto la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, rilevando che il Comune aveva indetto la conferenza di servizi e che, entro il termine assegnato, erano intervenuti pareri negativi della Commissione Locale del Paesaggio; inoltre, la conferenza era stata riaperta per esaminare la proposta di mitigazione e, nel relativo segmento procedimentale, era intervenuto anche il dissenso della Soprintendenza. Il diniego finale, pertanto, non costituiva annullamento d'ufficio di un precedente titolo tacito e non era soggetto all'art. 21-nonies l. 241/1990. Ha respinto anche la censura concernente il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza, affermando che il termine previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004 non produce un silenzio significativo, ma un silenzio devolutivo, sicché non si forma un parere tacitamente favorevole. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: il secondo parere della Commissione Locale del Paesaggio e il diniego comunale non avevano esaminato le modifiche progettuali proposte dalla ricorrente in risposta alle osservazioni del primo parere, né ne avevano spiegato l'eventuale inadeguatezza rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica. Il parere e il diniego risultavano quindi privi di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del diniego del 28 marzo 2025 e del presupposto parere negativo del 22 gennaio 2025, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003

    Prevede il ricorso alla conferenza di servizi per il procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica quando siano coinvolte più amministrazioni.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

    Il silenzio-assenso speciale presuppone la regolare indizione della conferenza di servizi e non si forma quando, nel termine previsto, intervenga un parere negativo o un dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali.

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    Costituisce, unitamente all'art. 44, la base normativa dell'istanza autorizzatoria per l'installazione della stazione radio base.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica al diniego finale che conclude il procedimento dopo l'acquisizione di determinazioni negative in conferenza di servizi, quando non vi sia stato un precedente titolo favorevole da annullare d'ufficio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e specifica, soprattutto quando l'amministrazione deve valutare proposte progettuali presentate per superare le criticità precedentemente rilevate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento esaminato, le osservazioni e le proposte formulate dalla richiedente in risposta ai motivi ostativi dovevano essere effettivamente valutate e, se disattese, specificamente confutate.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Nel procedimento in conferenza di servizi, le determinazioni amministrative devono confrontarsi con gli apporti e le modifiche progettuali pertinenti presentati dall'istante.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il decorso del termine per l'apporto consultivo della Soprintendenza non determina la formazione di un parere paesaggistico tacitamente favorevole; opera invece un meccanismo di silenzio devolutivo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di definire sollecitamente il giudizio di merito quando le esigenze cautelari possono essere tutelate attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio speciale per infrastrutture di comunicazione elettronica, il silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 non si forma se, entro il termine previsto, un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali esprime un parere negativo o un dissenso, purché la conferenza di servizi sia stata regolarmente indetta e l'amministrazione sia stata coinvolta nel procedimento.
  • Il diniego finale adottato dopo l'acquisizione di determinazioni negative in conferenza di servizi non costituisce annullamento d'ufficio di un titolo tacito, ma provvedimento conclusivo del procedimento; pertanto, non è soggetto ai presupposti dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il termine previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non dà luogo a silenzio-assenso paesaggistico: l'inerzia produce, secondo la decisione, un effetto devolutivo e non equivale a un parere favorevole.
  • Quando il richiedente presenta modifiche progettuali per superare le criticità paesaggistiche indicate in un precedente parere, l'amministrazione deve esaminarle concretamente e motivare specificamente le ragioni della loro eventuale inadeguatezza. Il loro mancato esame integra difetto di motivazione e di istruttoria e determina l'illegittimità del diniego.
  • Un parere paesaggistico negativo non può fondarsi soltanto su affermazioni apodittiche circa la superficialità con cui il richiedente avrebbe considerato i vincoli, se l'amministrazione non collega tali valutazioni allo specifico stato dei luoghi e alle soluzioni progettuali proposte.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

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