Cassazione Civile, Ordinanza n. 11074/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui la banca aveva chiesto il pagamento del saldo passivo di un conto corrente per euro 53.170,51. I correntisti hanno sostenuto che il rapporto non fosse iniziato nel 2005, ma già nel 1979, e che quindi la banca dovesse produrre la documentazione contabile dell'intera durata del rapporto. Hanno inoltre dedotto la nullità delle clausole sugli interessi passivi, sulla capitalizzazione trimestrale, sulla commissione di massimo scoperto e su altri addebiti, nonché, limitatamente ai fideiussori, la nullità o risoluzione delle fideiussioni per violazione dell'art. 1938 c.c. In appello la domanda riconvenzionale dei correntisti è stata respinta; con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali per avere la corte territoriale ritenuto sufficiente la prova bancaria sul solo periodo successivo al 2005; omesso esame del fatto decisivo relativo all'origine del rapporto; violazione delle norme su interessi, anatocismo e trasparenza bancaria per non avere esaminato le nullità dedotte; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla ripetizione dell'indebito per il rigetto della riconvenzionale, sostenendo che la mancanza di tutti gli estratti conto non potesse comportare il rigetto integrale della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, aspecifici e in larga parte estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha condiviso l'accertamento della corte d'appello secondo cui il contratto di conto corrente del 2005 costituiva un nuovo rapporto, con nuove condizioni, tassi e garanzie, sicché la banca era tenuta a provare solo il periodo successivo al 2005. Ha inoltre affermato che la censura sull'art. 2697 c.c. era impropria perché non denunciava un errore nel riparto dell'onere della prova, ma contestava semmai l'apprezzamento del materiale istruttorio. Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte ha ribadito che incombeva ai correntisti, attori in ripetizione dell'indebito, provare l'inesistenza della giusta causa degli addebiti, e che in ogni caso la mancanza di parte degli estratti conto non impone automaticamente l'azzeramento del saldo, essendo questa una scelta rimessa al giudice di merito caso per caso. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando ritenga erroneamente assolto l'onere sulla base delle prove acquisite
art. 132 n. 4 c.p.c.
il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
consente la censura per violazione di legge, non per mero errore nella valutazione delle prove
art. 360 n. 4 c.p.c.
rileva la nullità della sentenza, ma non è utilizzabile per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mera insufficienza della motivazione
art. 1283 c.c.
richiamato come norma sull'anatocismo e sulla capitalizzazione degli interessi
art. 1284 c.c.
richiamato come norma sulla misura e pattuizione degli interessi
artt. 117 e 120 t.u.b.
richiamati in tema di trasparenza bancaria e disciplina degli interessi nei rapporti bancari
art. 2033 c.c.
richiamato per la ripetizione dell'indebito; l'attore deve provare l'assenza di giusta causa dell'attribuzione patrimoniale
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio
art. 1938 c.c.
richiamato dai fideiussori a sostegno della dedotta nullità delle garanzie
art. 380-bis c.p.c.
usato per la definizione accelerata del ricorso e la proposta del consigliere delegato
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per l'ulteriore somma sanzionatoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/contributo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisce l'onere della prova tra le parti in modo errato; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento della sufficienza o insufficienza delle prove prodotte.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che prescindano dall'effettiva motivazione adottata sono inammissibili per difetto di specificità.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o per dolersi della mancata adesione del giudice a una tesi di parte.
- Nei rapporti di conto corrente bancario, se il giudice di merito accerta che il contratto successivo costituisce un nuovo rapporto autonomo rispetto a quelli precedenti, la banca deve provare solo il periodo coperto da quel rapporto, salvo specifiche contestazioni sulla continuità e sul saldo iniziale del rapporto precedente.
- La mancanza di alcuni estratti conto non comporta automaticamente l'azzeramento del saldo: il ricorso a prove alternative o all'azzeramento è rimesso alla valutazione discrezionale e motivata del giudice di merito, caso per caso.
- L'attore in ripetizione dell'indebito deve provare l'inesistenza della giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, anche se tale prova abbia ad oggetto un fatto negativo.
- Le contestazioni su nullità di clausole bancarie, interessi e addebiti devono essere specifiche, circostanziate e riferite a contratti e periodi determinati; deduzioni generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10998/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10999/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11000/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11001/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11004/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11005/2025 del 27/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →