Cassazione Penale, Sentenza n. 14271/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica del fatto applicata in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente deduceva che il fatto doveva configurarsi come "ricettazione lieve" ex art. 648, secondo comma, cod.pen. (e non come altra fattispecie), con conseguente diverso apprezzamento delle circostanze favorevoli e sfavorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), la censura in cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo se sussiste un errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulta immediatamente ed inequivocabilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto la sentenza applicata aveva qualificato il fatto come concorso nella falsificazione di carte bancomat (artt. 110 e 493‑ter c.p.), qualificazione ritenuta coerente con le risultanze e, peraltro, richiesta dallo stesso ricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); quadro processuale che limita la revisione della qualificazione del fatto in sede di cassazione.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto; in pratica pone un filtro di ammissibilità molto restrittivo per le censure sulla qualificazione nel patteggiamento.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; la fattispecie è stata utilizzata per evidenziare la partecipazione del ricorrente alla falsificazione delle carte.
art. 493‑ter cod. pen.
Falsificazione, alterazione o uso di carte di pagamento; norma invocata quale titolo di reato per la qualificazione applicata in sentenza.
art. 648‑ter cod. pen.
Impiego illecito di carte di credito o di pagamento contraffatte; norma originariamente contestata e richiamata nel quadro fattuale.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione; il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato come "ricettazione lieve" (secondo comma), distinguendola da altre fattispecie collegate.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le censure in Cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammesse solo per errori manifesti: se la qualificazione è discutibile o argomentabile, il ricorso sarà inammissibile.
- Se la nuova qualificazione in sentenza è coerente con il contenuto del capo di imputazione e con le risultanze esposte dal giudice, non è possibile ottenere l'annullamento in Cassazione salvo che emerga un evidente scostamento rispetto ai fatti contestati.
- Se il ricorrente ha richiesto o accettato una determinata qualificazione o il patteggiamento, è difficile per lo stesso contestarla successivamente in sede di legittimità; ciò può comportare responsabilità per spese e sanzioni.
- Le differenze tra ricettazione, impiego di carte contraffatte e falsificazione devono essere valutate attentamente in fase istruttoria: quando la partecipazione alla falsificazione è provata o chiaramente emergente, la qualificazione come concorso nella falsificazione è giustificata.
- Per preservare la possibilità di censurare la qualificazione in Cassazione, l'imputato deve contestarla tempestivamente e con argomentazioni tali da far emergere un errore manifesto, altrimenti il rimedio è precluso.
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