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Sentenza

Sentenza n. 2122/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1784/2025, depositata e resa pubblica il 18.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, su r.g.6080/2024.

Giustizia amministrativa202506762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto l'accredito complessivo di 2.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1784/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 30 luglio 2025. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'Amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinator​​io nei confronti dell'Amministrazione e impone di far conseguire concretamente al beneficiario l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi soltanto formalmente. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prescrivendo l'esecuzione nei successivi 60 giorni dall'insediamento su istanza del ricorrente. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce una condizione per procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione e consente di azionare l'ottemperanza, una volta rimasta ineseguita la sentenza passata in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una prestazione o un'utilità ha immediato valore conformativo-ordinator​​io nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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