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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23721/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori hanno chiesto l'accertamento del diritto al passaggio alle dipendenze delle società subentranti nella gestione dei servizi di assistenza a terra aeroportuale, invocando la clausola sociale prevista dal CCNL Assohandlers (art. 26 parte generale e artt. G3 e H37 parte speciale) oppure, in subordine, la configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la clausola sociale non operasse in caso di dismissione totale dei servizi da parte dell'operatore uscente e che mancassero i presupposti del trasferimento d'azienda/ramo, trattandosi non di subentro in un'organizzazione preesistente e identificabile ma di complessiva riorganizzazione del mercato aeroportuale dopo la cessazione dell'attività dell'uscente e la stipula di accordi sindacali. I ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, violazione della disciplina collettiva e dell'art. 18/99, sostenendo: (1) che la clausola sociale si applicherebbe anche al trasferimento di tutte le categorie di servizi di handling, essendo previsto il passaggio del personale in ragione della quota di traffico acquisita; (2) che i protocolli d'intesa richiamati non integrerebbero la "diversa intesa tra cedente e cessionario" idonea a derogare alla clausola, perché sottoscritti anche da soggetti diversi dalle società subentranti o in assenza di una delle imprese interessate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 14 d.lgs. n. 18/1999 e le clausole collettive invocate nel senso che la tutela occupazionale per il personale aeroportuale opera, fuori dall'ipotesi di trasferimento d'azienda o di ramo ex art. 2112 c.c., solo quando vi sia trasferimento di attività di handling caratterizzate dalla preesistenza di un'organizzazione identificabile e dal subentro in specifici settori organizzativi o categorie di servizi cui siano stabilmente adibiti determinati lavoratori. Nel caso concreto, secondo l'accertamento di merito non sindacabile, vi era stata invece una cessazione complessiva dell'attività dell'operatore uscente e una riorganizzazione del mercato con diverso modello operativo, senza trasferimento di un'entità organizzata previamente individuabile e senza un nesso diretto tra attività trasferita e singoli lavoratori. Di conseguenza, non era applicabile la clausola sociale invocata e non ricorrevano i presupposti dell'art. 2112 c.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro è deducibile come violazione di legge; le clausole collettive si interpretano secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le clausole del CCNL vanno interpretate secondo i criteri di ermeneutica negoziale, con lettura letterale, sistematica e funzionale.

  • art. 14 del d.lgs. n. 18/1999

    La norma, in tema di protezione sociale nel processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali, mira a governare gli effetti sociali della liberalizzazione tramite coinvolgimento delle parti sociali.

  • art. 26, parte generale, CCNL Assohandlers 8.7.2010

    Prevede una regolamentazione del settore in coerenza con la liberalizzazione e con la salvaguardia occupazionale, richiamando le specifiche parti speciali del contratto.

  • art. G3, parte speciale, CCNL Assohandlers 8.7.2010

    Disciplina la clausola sociale: il passaggio del personale opera, salvo trasferimento diretto di ramo d'azienda e salvo diverse intese tra cedente e cessionario, in caso di trasferimento di attività concernenti categorie di servizi con preesistente organizzazione identificabile e lavoratori stabilmente utilizzati.

  • art. H37, parte speciale, CCNL Assohandlers 8.7.2010

    Richiamato insieme alla clausola sociale quale base della pretesa al passaggio del personale.

  • art. 2112 c.c.

    La tutela per trasferimento d'azienda/ramo richiede il trasferimento di un'entità economica organizzata e identificabile; in mancanza di tale trasferimento non opera la successione automatica nei rapporti di lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Le clausole sociali del settore aeroportuale vanno lette in coerenza con la funzione di governare gli effetti occupazionali della liberalizzazione, ma operano solo quando vi sia un vero subentro in un'attività organizzata previamente identificabile e non una mera ristrutturazione complessiva del mercato.
  • La previsione del passaggio del personale "in ragione della quota di traffico acquisita" non consente, di per sé, di estendere la clausola sociale a qualsiasi dismissione totale del precedente operatore; è necessario un nesso diretto tra l'attività trasferita e i lavoratori da assorbire.
  • La deroga alla clausola sociale mediante "diverse intese tra cedente e cessionario" presuppone accordi effettivamente riferibili alle imprese interessate secondo la disciplina collettiva applicabile.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione delle clausole collettive è sindacabile come violazione di legge e si compie con i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando dato letterale, sistema e funzione della disciplina.
  • Il trasferimento d'azienda o di ramo ex art. 2112 c.c. richiede la preesistenza e il passaggio di un'entità economica organizzata e identificabile; in assenza di tale requisito non si produce il subentro automatico nei rapporti di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoroContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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