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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2133/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 04/05/2022 con cui era stata confermata la condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (31/07/2016). Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), argomentando che: i) non dovessero rilevare indici soggettivi quali la pericolosità sociale desunti dai precedenti; ii) avesse una sola precedente condanna per reato di cui all'art. 385 c.p.; iii) fosse in condizioni soggettive di salute e abuso di sostanze al momento del fatto; iv) la condotta fosse di minima offensività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la sussistenza della causa ostativa dell'abitualità del comportamento, atteso che dal certificato del casellario giudiziale aggiornato risultavano due condanne definitive per altri due episodi di evasione (23/04/2016 e 26/04/2016), realizzando la "serialità" di reati della stessa indole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    "e il comportamento risulta non abituale"; riferimento al terzo comma sulla comm[issione] [di] più reati della stessa indole

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede, oltre alla valutazione del fatto, anche la non abitualità del comportamento; l'abitualità si verifica con la commissione di più reati della stessa indole (la presenza di condanne per più reati omologhi determina la "serialità" che esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis).

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    "modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo"

    Per valutare la particolare tenuità del fatto occorre un giudizio complessivo e congiunto sugli elementi oggettivi e sul grado di colpevolezza, non solo su elementi soggettivi o un singolo fattore.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo del motivo di ricorso: censura per vizio di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e dispone la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. va valutata con un giudizio complessivo che considera modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.).
  • La non abitualità del comportamento è requisito soggettivo essenziale: la presenza nel casellario giudiziale di più reati della stessa indole costituisce un ostacolo all'applicazione della causa di esclusione della punibilità (si forma una "serialità" di reati).
  • In giudizio di rinvio (dopo annullamento sul solo punto relativo all'art. 131-bis) il giudice deve considerare tutti i fatti intervenuti fino alla conclusione del giudizio di rinvio e il certificato del casellario giudiziale aggiornato; tali elementi possono legittimamente escludere la particolare tenuità.
  • Fattori soggettivi (es. condizioni di salute, dipendenza da sostanze) possono essere rilevanti, ma devono essere espressamente valutati e motivati dal giudice: la mera loro evocazione non basta se sussiste serialità di reati omologhi.
  • Il giudizio sulla tenuità non si esaurisce su un singolo elemento (età, precedenti isolati, basso danno): occorre una valutazione congiunta e motivata; la Corte può ritenere non applicabile l'art. 131-bis anche se il danno appare limitato, se emergono elementi di ripetizione delinquenziale.
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) il Collegio di legittimità verifica la coerenza e completezza della motivazione: mancanza di valutazione di elementi decisivi può costituire motivo fondato, mentre motivazione che registra e usa il casellario aggiornato è legittima.

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