Cassazione Penale, Sentenza n. 2133/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 04/05/2022 con cui era stata confermata la condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (31/07/2016). Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), argomentando che: i) non dovessero rilevare indici soggettivi quali la pericolosità sociale desunti dai precedenti; ii) avesse una sola precedente condanna per reato di cui all'art. 385 c.p.; iii) fosse in condizioni soggettive di salute e abuso di sostanze al momento del fatto; iv) la condotta fosse di minima offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la sussistenza della causa ostativa dell'abitualità del comportamento, atteso che dal certificato del casellario giudiziale aggiornato risultavano due condanne definitive per altri due episodi di evasione (23/04/2016 e 26/04/2016), realizzando la "serialità" di reati della stessa indole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
"e il comportamento risulta non abituale"; riferimento al terzo comma sulla comm[issione] [di] più reati della stessa indole
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede, oltre alla valutazione del fatto, anche la non abitualità del comportamento; l'abitualità si verifica con la commissione di più reati della stessa indole (la presenza di condanne per più reati omologhi determina la "serialità" che esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis).
art. 133, primo comma, cod. pen.
"modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo"
Per valutare la particolare tenuità del fatto occorre un giudizio complessivo e congiunto sugli elementi oggettivi e sul grado di colpevolezza, non solo su elementi soggettivi o un singolo fattore.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento normativo del motivo di ricorso: censura per vizio di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e dispone la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. va valutata con un giudizio complessivo che considera modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.).
- La non abitualità del comportamento è requisito soggettivo essenziale: la presenza nel casellario giudiziale di più reati della stessa indole costituisce un ostacolo all'applicazione della causa di esclusione della punibilità (si forma una "serialità" di reati).
- In giudizio di rinvio (dopo annullamento sul solo punto relativo all'art. 131-bis) il giudice deve considerare tutti i fatti intervenuti fino alla conclusione del giudizio di rinvio e il certificato del casellario giudiziale aggiornato; tali elementi possono legittimamente escludere la particolare tenuità.
- Fattori soggettivi (es. condizioni di salute, dipendenza da sostanze) possono essere rilevanti, ma devono essere espressamente valutati e motivati dal giudice: la mera loro evocazione non basta se sussiste serialità di reati omologhi.
- Il giudizio sulla tenuità non si esaurisce su un singolo elemento (età, precedenti isolati, basso danno): occorre una valutazione congiunta e motivata; la Corte può ritenere non applicabile l'art. 131-bis anche se il danno appare limitato, se emergono elementi di ripetizione delinquenziale.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) il Collegio di legittimità verifica la coerenza e completezza della motivazione: mancanza di valutazione di elementi decisivi può costituire motivo fondato, mentre motivazione che registra e usa il casellario aggiornato è legittima.
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