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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto d’interesse della ricorrente e alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70, recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi, strutturata mediante accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per operatore, senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata, la lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l’elenco dei lotti, gli atti di rettifica e le FAQ pubblicate dalla stazione appaltante. La contestazione riguardava, in particolare, la struttura della procedura, volta a fissare per ciascun operatore economico un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza preventiva individuazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati. La ricorrente sosteneva l’illegittimità della configurazione della procedura e rappresentava l’esigenza di rendere la partecipazione più aderente alla propria organizzazione d’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede sommaria ha ritenuto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prima facie conforme al combinato disposto degli articoli 15 del decreto-legge n. 19 del 2026, 76, comma 2, lettera b), e 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha valorizzato la finalità di snellire la procedura e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati alla cura di pazienti fragili, ritenendola prevalente rispetto all’interesse dell’impresa a una partecipazione maggiormente conforme alla propria organizzazione. Ha inoltre considerato che il peculiare assetto della procedura non appariva idoneo a compromettere la partecipazione della ricorrente, quale produttrice esclusiva dei farmaci, operante in un mercato non concorrenziale e consapevole dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi ritenuti idonei a consentirle di governare il rischio d’impresa. È stato altresì escluso un pregiudizio economico e imprenditoriale derivante dalla mancata partecipazione, poiché l’impresa avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci esclusivi alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendola per carenza dei presupposti cautelari.

  • art. 15 d.l. 19 febbraio 2026, n. 19

    Richiamato, insieme alle norme del codice dei contratti pubblici, quale fondamento della conformità prima facie della procedura.

  • art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Ritenuto prima facie applicabile alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Richiamato quale ulteriore parametro normativo della struttura della procedura e dell’accordo quadro.

  • principio di risultato

    Utilizzato per valorizzare la celere definizione della procedura e la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie conforme alla disciplina del codice dei contratti pubblici quando il suo assetto sia riconducibile alle disposizioni applicabili alla procedura negoziata e agli accordi quadro, oltre che al principio di risultato.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di assicurare tempestivamente la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili può prevalere sull’interesse dell’operatore economico a ottenere una procedura organizzata secondo modalità più aderenti alle proprie esigenze imprenditoriali.
  • La configurazione di una procedura con massimale di spesa per operatore, pur senza puntuale indicazione preventiva di tutti i prodotti e quantitativi futuri, non determina in sede cautelare un pregiudizio partecipativo sufficientemente grave quando l’operatore sia produttore esclusivo, operi in un mercato non concorrenziale e conosca i fabbisogni, i prezzi e il massimale di spesa.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non comporti per l’operatore un pregiudizio economico irreversibile, poiché lo stesso può continuare a fornire i prodotti all’amministrazione mediante ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

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