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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza – al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, n. 2431 del 2024.

Giustizia amministrativa202501338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione del capo della sentenza del TAR Sicilia n. 2431 del 2024 relativo al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I difensori antistatari hanno agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 2431 del 2024, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in loro favore, delle spese di lite liquidate e distratte. Hanno dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Hanno chiesto l’ordine di pagamento, la corresponsione di interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, affermando che il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce un autonomo obbligo pecuniario suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Ha accertato l’inadempimento del Ministero, poiché la sentenza era stata notificata, era divenuta definitiva ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è stato tuttavia accolto solo in parte: il Ministero è stato ordinato a pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute a titolo di spese di lite nei limiti di quanto liquidato e distratto nel titolo esecutivo, con esclusione di ulteriori accessori non previsti dal giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, è stata prevista la reiterazione della nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, con facoltà di delega, previa istanza di parte; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza compenso aggiuntivo. La richiesta di ulteriori interessi e rivalutazione è stata quindi esclusa nei limiti in cui tali accessori non risultavano previsti dal titolo esecutivo. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, poiché il giudice ha ritenuto non strettamente necessaria l’instaurazione di un nuovo giudizio di ottemperanza, essendo già previsti nel titolo originario strumenti esecutivi idonei.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il capo del giudicato che contiene una condanna pecuniaria al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce un autonomo obbligo suscettibile di tutela mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996

    Il pagamento delle somme dovute dall’Amministrazione può essere richiesto in sede esecutiva dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001

    L’attività del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun ulteriore compenso.

Massime di principio

  • Il capo di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite direttamente in favore dei difensori antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
  • Quando il titolo esecutivo ha già disciplinato le modalità di attuazione del giudicato e previsto strumenti esecutivi per l’ipotesi di inadempimento, l’instaurazione di un nuovo giudizio di ottemperanza resta ammissibile, ma la circostanza può giustificare la compensazione delle spese per ragioni di economia processuale e proporzionalità.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può riconoscere accessori, quali interessi o rivalutazione monetaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dal titolo esecutivo azionato.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 dopo la notificazione e la definitività della sentenza, l’Amministrazione inadempiente può essere ordinata al pagamento entro un nuovo termine, con previsione dell’intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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