Ordinanza del 29/09/2015 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Sussistono - Garanzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la sospensione della sentenza è giustificata dall’accoglimento parziale della decisione impugnata e dai possibili profili di nullità della sentenza e degli avvisi di accertamento. Il periculum in mora deriva dall’entità rilevante delle somme richieste. La sospensione può essere concessa previa garanzia fideiussoria o assicurativa di importo almeno pari al debito richiesto.
Sospensione cautelare di una sentenza tributaria per sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, subordinata alla prestazione di garanzia.
Sospensione cautelare della sentenza
Il documento riguarda la valutazione dei presupposti per ottenere la sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza, individuati nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. La misura cautelare viene ritenuta giustificata, purché accompagnata dalla prestazione di un’adeguata garanzia.
Fumus boni iuris
Nella verifica della plausibile fondatezza delle ragioni poste a sostegno della richiesta di sospensione devono essere considerati diversi elementi:
- l’accoglimento parziale della sentenza della quale si chiede la sospensione;
- i possibili profili di nullità della sentenza stessa;
- i profili di nullità degli avvisi di accertamento presupposti.
Tali circostanze incidono sulla valutazione della legittimità degli atti e rendono sussistente il requisito del fumus boni iuris.
Periculum in mora
Il pericolo derivante dall’attesa della decisione definitiva è individuato nell’ammontare oggettivamente notevole degli importi richiesti. L’entità delle somme dovute costituisce quindi un elemento idoneo a dimostrare il rischio di un pregiudizio grave derivante dall’immediata esecuzione della sentenza o degli atti impositivi collegati.
Garanzia richiesta
La sospensione può essere assistita da una garanzia ritenuta idonea e congrua. In particolare, il documento considera adeguata:
- una garanzia fideiussoria; oppure
- una garanzia assicurativa.
L’importo della garanzia deve essere almeno pari alle somme richieste. La prestazione della garanzia rappresenta quindi la condizione patrimoniale destinata ad assicurare l’eventuale soddisfacimento della pretesa, bilanciando gli effetti della sospensione cautelare.
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