Ordinanza del 24/09/2015 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevanza - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, nel procedimento di sospensiva, la valutazione concreta del fumus boni iuris spetta al giudice di legittimità. La sola situazione di illiquidità del contribuente, anche se non contestata, non dimostra il periculum in mora, poiché l’Amministrazione finanziaria deve tutelare il proprio credito nel modo più conveniente, soprattutto in presenza di una comprovata criticità del debitore.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora e irrilevanza del fumus boni iuris nella fase cautelare
Misure cautelari e sospensione
Il documento riguarda i presupposti per l’adozione di una misura cautelare sospensiva, con particolare riferimento alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Fumus boni iuris
Nella sede cautelare della sospensiva, la valutazione del fumus boni iuris non assume rilievo decisivo. Il vaglio concreto della fondatezza giuridica della pretesa o della controversia è infatti demandato al giudice di legittimità. Ne consegue che il giudice della fase cautelare non deve anticipare né sostituire l’esame spettante al giudice competente per il merito di legittimità.
Periculum in mora
Il periculum in mora non può essere desunto dalla sola situazione di illiquidità nella quale il contribuente dichiara di versare. Tale circostanza non è sufficiente neppure quando non venga contestata dall’Amministrazione finanziaria.
La difficoltà finanziaria del contribuente deve essere valutata anche in rapporto all’esigenza dell’Amministrazione di tutelare il proprio credito nel modo più conveniente. In un contesto di dichiarata criticità del debitore, l’adozione della misura richiesta non risulta automaticamente giustificata, poiché la tutela cautelare deve considerare anche il rischio per la riscossione e la conservazione del credito erariale.
Principio applicato
Il documento esclude la sussistenza del periculum in mora sulla base della sola illiquidità del contribuente e ribadisce che, nella fase di sospensiva, il fumus boni iuris non costituisce l’elemento da valutare concretamente, essendo tale verifica riservata al giudice di legittimità.
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