Ordinanza del 29/09/2015 n. 1389 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Istanza di sospensione sanzioni - Garanzia - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento richiama l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui la sospensione delle sanzioni in sede di appello può essere concessa esclusivamente previa prestazione di un’idonea garanzia. In assenza di tale garanzia, l’istanza cautelare è inammissibile.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione delle sanzioni in appello per mancata prestazione della garanzia prevista dalla legge.
Misure cautelari – Sospensione delle sanzioni e garanzia
Il documento riguarda l’istanza di sospensione delle sanzioni proposta in sede di appello e chiarisce che la concessione della misura cautelare è subordinata alla prestazione di un’idonea garanzia.
Riferimento normativo
La disciplina applicabile è individuata nell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. La disposizione stabilisce che la sospensione delle sanzioni in sede di appello può essere disposta soltanto quando il richiedente abbia prestato una garanzia idonea.
Condizione per la sospensione
La garanzia costituisce una condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Non è quindi sufficiente la sola proposizione dell’istanza cautelare: l’interessato deve anche fornire la garanzia richiesta dalla norma.
Conseguenze processuali
In mancanza della prestazione della garanzia, l’istanza di sospensione delle sanzioni è dichiarata inammissibile. Il documento collega pertanto l’assenza della garanzia non a una semplice carenza documentale sanabile, ma all’impossibilità di esaminare favorevolmente la richiesta cautelare in sede di appello.
Principio sintetico
La sospensione delle sanzioni nel giudizio di appello è subordinata, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, alla prestazione di un’idonea garanzia; in difetto, l’istanza è inammissibile.
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