Ordinanza del 28/09/2015 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevanza - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecuzione della sentenza richiede la prova di un danno grave e irreparabile, valutabile in presenza di un’eccezionale sproporzione tra vantaggio dell’esecuzione e pregiudizio per l’altra parte, oppure di conseguenze oggettivamente irreversibili sul bene o sulla situazione giuridica interessata. Il fumus boni iuris è irrilevante in sede di sospensiva, mentre il periculum in mora deve essere dimostrato mediante adeguata documentazione.
Sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c. e requisiti del periculum in mora
Sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c.
La sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c. presuppone la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile. La misura cautelare non può essere concessa sulla base della sola prospettazione di un pregiudizio, ma richiede che il rischio dedotto sia concreto e adeguatamente documentato.
Presupposti del danno grave e irreparabile
Il pericolo può essere valutato sotto due distinti profili.
- Profilo soggettivo: deve sussistere un’eccezionale sproporzione tra il vantaggio conseguito dalla parte che procede all’esecuzione e il pregiudizio arrecato all’altra parte.
- Profilo oggettivo: l’esecuzione deve poter determinare la distruzione o la perdita delle qualità essenziali del bene sottoposto a esecuzione forzata, oppure produrre una situazione di pregiudizio irreversibile e non suscettibile di restitutio ad integrum qualora la sentenza venga successivamente cassata.
Il danno rilevante, pertanto, è quello che non potrebbe essere integralmente eliminato mediante la restituzione o il ripristino della situazione precedente in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità.
Irrilevanza del fumus boni iuris
In sede di esame della richiesta di sospensione, la valutazione del fumus boni iuris non assume rilievo. Il giudice della sospensiva non è chiamato a svolgere il vaglio concreto sulla fondatezza delle censure rivolte contro la sentenza, poiché tale valutazione è demandata al giudice di legittimità.
Necessità della prova documentale del periculum in mora
Ai fini della dimostrazione del periculum in mora, le circostanze dedotte dal contribuente devono essere adeguatamente documentate. La mera allegazione del rischio di un danno grave e irreparabile non è sufficiente: occorre fornire elementi concreti e documentali idonei a dimostrare la natura, l’attualità e l’irreversibilità del pregiudizio prospettato.
Principio conclusivo
La sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c. può essere riconosciuta solo quando il richiedente dimostri, con adeguata documentazione, l’esistenza di un danno grave e irreparabile secondo i criteri della sproporzione eccezionale tra vantaggio e pregiudizio oppure dell’irreversibilità delle conseguenze dell’esecuzione. Il fumus boni iuris resta estraneo alla valutazione cautelare, essendo riservato al giudice di legittimità.
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