Ordinanza del 30/09/2015 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la concessione della misura cautelare richiede una valutazione rigorosa e non apodittica del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulla base degli elementi forniti dal contribuente. Il fumus deve risultare senza anticipare un’approfondita valutazione di merito, mentre il periculum non è dimostrato quando l’importo contestato è modesto rispetto alla complessiva situazione economica del contribuente; non è sufficiente rapportarlo soltanto all’ammontare della pensione percepita.
Insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare: fumus boni iuris e periculum in mora
Insussistenza dei presupposti per la misura cautelare
Il documento esamina i presupposti necessari per ottenere una misura cautelare, individuandoli nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. Nel caso considerato, tali presupposti non risultano sussistenti.
Valutazione del fumus boni iuris
La verifica del fumus boni iuris deve essere rigorosa e concretamente motivata. Non è sufficiente una valutazione apodittica o priva di adeguato riferimento agli elementi disponibili.
Il fumus deve emergere dagli elementi forniti dal contribuente, senza che il giudice debba procedere a una valutazione approfondita del merito della controversia. Tale approfondimento è infatti precluso nella fase cautelare, nella quale occorre limitarsi a verificare l’apparente fondatezza della pretesa o delle ragioni dedotte, senza anticipare la decisione definitiva.
Valutazione del periculum in mora
Anche il periculum in mora deve essere accertato in modo concreto, sulla base della situazione economica complessiva del contribuente. Non è sufficiente considerare il rapporto tra l’importo richiesto e la sola pensione percepita.
Il periculum non sussiste quando l’importo oggetto della controversia è modesto rispetto alla complessiva situazione economica del contribuente. La valutazione deve quindi tenere conto dell’insieme delle condizioni patrimoniali ed economiche rilevanti, e non di un unico dato reddituale isolato.
Esito della valutazione cautelare
Poiché la verifica dei presupposti cautelari non può fondarsi su argomentazioni generiche e poiché l’importo risulta modesto in rapporto alla situazione economica complessiva, non risultano integrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora necessari per la concessione della misura cautelare.
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