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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS-emesso e notificato il 31 ottobre 2025 dalla Prefettura di Bologna.

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto emesso e notificato il 31 ottobre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto adottato dalla Prefettura di Bologna, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha valorizzato l'esistenza di un asserito rapporto fiduciario e la pretesa infungibilità della prestazione richiesta; il Collegio ha inoltre considerato rilevante un precedente riguardante la straniera interessata dalla vicenda.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, con riserva di ogni diversa valutazione nella fase di merito, che non emergessero prima facie elementi sufficienti a ritenere fondata la pretesa, anche in ragione del rilevante precedente riguardante la straniera interessata. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum in mora adeguatamente dimostrato, poiché l'asserito rapporto fiduciario non provava sufficientemente la concreta infungibilità della prestazione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando, alla luce degli elementi sommariamente esaminabili e di precedenti rilevanti riguardanti la posizione interessata, non emergano prima facie elementi sufficienti a sostenere la fondatezza della pretesa, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione nel merito.
  • L'asserita esistenza di un rapporto fiduciario non dimostra, di per sé, il periculum in mora: chi richiede la tutela cautelare deve fornire elementi concreti sulla non fungibilità della prestazione e sull'effettività del pregiudizio derivante dalla mancata sospensione dell'atto.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non risultino adeguatamente comprovati, anche alternativamente nella motivazione giudiziale, i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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