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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2494

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2494 della Commissione, del 9 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa scambiati a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

Normativa europea32025R2494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per allinearne i messaggi elettronici al nuovo perimetro del sistema informatizzato delle accise, esteso dalla direttiva (UE) 2020/262 anche ad alcuni movimenti di esportazione e di prodotti già immessi in consumo. L’intervento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento del 2016, ridefinendo la struttura dei messaggi comuni, delle richieste e delle risposte tra Stati membri. La data di applicazione è differita al 12 febbraio 2026 per consentire l’adeguamento tecnico degli Stati membri e l’allineamento con la nuova versione del sistema.

Modifica la struttura dei messaggi elettronici usati per lo scambio di informazioni sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa nel sistema informatizzato europeo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle loro autorità competenti nell’ambito della cooperazione amministrativa sulle accise, con riferimento ai messaggi elettronici scambiati tramite il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 e al regolamento (UE) n. 389/2012. Riguarda i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa disciplinati dalla direttiva (UE) 2020/262, inclusi i movimenti tra Stati membri, i movimenti esportati fuori dall’Unione e i movimenti di prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali. Si applica dal 12 febbraio 2026; resta fermo che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica della struttura dei messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2494 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per adeguare la struttura dei messaggi elettronici impiegati nello scambio di informazioni tra Stati membri in materia di accise. L’aggiornamento si rende necessario perché la direttiva (UE) 2020/262 ha esteso il sistema informatizzato anche a nuovi flussi, tra cui alcune esportazioni fuori dall’Unione e i movimenti di prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e spediti verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 389/2012, in particolare sugli articoli 9, paragrafo 2, 15, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, e si coordina con la direttiva (UE) 2020/262 e con la decisione (UE) 2020/263. Dal momento che le modifiche al sistema informatizzato hanno reso alcuni dati obsoleti o non più coerenti, la Commissione ha ritenuto necessario rivedere l’architettura dei messaggi comuni e allinearla alla nuova operatività del sistema.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli Stati membri e le autorità competenti coinvolte nello scambio elettronico di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa. Opera nel quadro del sistema informatizzato per la circolazione e il controllo dei movimenti di tali prodotti e interessa sia i messaggi relativi ai movimenti in sospensione o ad accisa assolta, sia i messaggi di cooperazione amministrativa e di controllo. L’applicazione decorre dal 12 febbraio 2026, pur entrando formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/323

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323. Il nuovo allegato stabilisce la struttura dettagliata dei messaggi comuni, suddividendo i dati in gruppi e sottogruppi, indicando per ciascun campo se sia richiesto, opzionale o condizionale, le condizioni di utilizzo, le ripetizioni consentite, i formati e i codici di riferimento applicabili. Le note esplicative chiariscono anche l’uso di abbreviazioni come e-AD, e-DAS, ARC, SEED, EORI e IVA.

Messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa

Una parte centrale dell’allegato riguarda i messaggi scambiati in relazione ai movimenti: richiesta di scaricamento del movimento, risposta alla richiesta, iter storico del movimento e messaggi di sollecito. Per questi messaggi sono disciplinati campi essenziali come:

  • l’ARC del movimento;
  • il numero progressivo;
  • lo stato del movimento;
  • il tipo di messaggio ricevuto da ultimo;
  • l’indicatore delle informazioni richieste sul movimento nazionale;
  • i dati relativi a spedizioni, destinatari, luoghi di spedizione e consegna, trasportatori, uffici doganali e codici di destinazione.

Sono inoltre previsti campi specifici per le spiegazioni dei ritardi di consegna, per le notifiche di esportazione accettata, per le notifiche di invalidamento o rifiuto da parte delle autorità doganali, per le possibili interruzioni del movimento e per le cancellazioni dell’e-AD.

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Il regolamento aggiorna anche i messaggi di cooperazione amministrativa previsti dal regolamento (UE) n. 389/2012. La struttura dei messaggi comprende una richiesta generale di cooperazione, il relativo messaggio di risposta, il messaggio di sollecito e il messaggio sui risultati della cooperazione amministrativa. In tali flussi sono regolati:

  • il termine per i risultati;
  • i dati di follow-up;
  • il motivo della richiesta;
  • eventuali indicazioni sulla valutazione del rischio;
  • l’elenco degli ARC interessati;
  • i dati dell’operatore, i documenti giustificativi e le azioni richieste;
  • il contatto dell’autorità competente.

Nel messaggio di risposta sono previsti anche i motivi del ritardo o del rifiuto, mentre nei risultati della cooperazione amministrativa si dettagliano gli esiti, le azioni svolte e le eventuali cause di impossibilità dell’azione amministrativa.

Relazioni sul controllo ed eventi

L’allegato disciplina in modo puntuale la relazione sul controllo e la relazione sull’evento. La relazione sul controllo contiene dati sul luogo, sulla data, sul tipo di controllo, sul motivo, sull’identità del funzionario, sul giudizio complessivo del controllo e sull’eventuale presenza di irregolarità, oltre alle azioni di controllo effettuate, alle prove dell’evento e ai motivi di insoddisfazione. La relazione sull’evento regola invece la presentazione iniziale e la versione convalidata del messaggio, con dati sullo Stato membro dell’evento, sull’ufficio delle accise competente, sulla persona che presenta la relazione, sul tipo di evento, sulle informazioni correlate e sui dati relativi al trasporto.

Interruzione del movimento, allarme o rifiuto, chiusura manuale

Sono previste tabelle specifiche per l’interruzione del movimento, per l’allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS e per la chiusura manuale. In tali casi il regolamento richiede l’indicazione dell’ARC, delle date e ore rilevanti, dei motivi codificati dell’interruzione o del rifiuto, dell’ufficio delle accise, degli operatori destinatari, dell’ufficio di destinazione e dell’eventuale EORI per i casi di esportazione. La disciplina della chiusura manuale include anche la risposta dell’autorità competente, con l’indicazione dell’accettazione o del rifiuto della chiusura, dei motivi del rifiuto e dei documenti giustificativi.

Applicazione e coordinamento temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 12 febbraio 2026. La scelta è motivata dall’esigenza di concedere agli Stati membri il tempo necessario per adeguare i propri sistemi e per allineare la data di applicazione alla nuova versione del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/323

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando l’intera architettura dei messaggi elettronici utilizzati per lo scambio di informazioni sulle accise.

Aggiornamento della struttura dei messaggi comuni

L’allegato ridefinisce la struttura dei messaggi comuni relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262, indicando gruppi e sottogruppi di dati, codici, condizioni di obbligatorietà, ripetibilità, formati e lingue di compilazione.

Messaggi di richiesta e risposta relativi ai movimenti

Sono disciplinate le tabelle relative alla richiesta di scaricamento di un movimento, alla risposta, all’iter storico di un movimento, ai messaggi di sollecito, alla richiesta generale e al rifiuto della richiesta generale. Le tabelle precisano i campi richiesti per ARC, numeri progressivi, stati del movimento, tipo di messaggio ricevuto, identificativi degli operatori e dati di destinazione, nonché i codici di motivo di rifiuto e di sollecito.

Messaggi di cooperazione amministrativa

Sono aggiornati i messaggi relativi alla cooperazione amministrativa ex regolamento (UE) n. 389/2012: richiesta generale di cooperazione amministrativa, messaggio di risposta, messaggio di sollecito e risultati della cooperazione amministrativa. Sono previsti dati su follow-up, termini per i risultati, motivi della richiesta, documenti giustificativi, azioni richieste, contatti e motivi di impossibilità dell’azione.

Messaggi di controllo, evento, interruzione e allarme

Le tabelle disciplinano la relazione sul controllo, la relazione sull’evento, l’interruzione del movimento e l’allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS, con indicazione di elementi quali uffici competenti, data e luogo, tipo e motivo del controllo, prove dell’evento, constatazioni di carenza o eccedenza, destinazione, e codici di motivo dell’allarme o del rifiuto.

Chiusura manuale

Sono introdotti o aggiornati i messaggi di richiesta di chiusura manuale e di risposta sulla chiusura manuale, con campi su ARC, motivi della richiesta o del rifiuto, documenti giustificativi, esito della richiesta e, se del caso, dati sui corpi del movimento per carenze o eccedenze.

Data di applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dal 12 febbraio 2026, per consentire agli Stati membri di adeguarsi e per coordinare l’applicazione con la nuova versione del sistema informatizzato.

Come è indicizzato

Materieaccisecooperazione amministrativasistemi informaticicircolazione delle mercidogane

Testo integrale

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