Regolamento (UE) 2025/2462
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2462 della Commissione, dell’8 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 per quanto riguarda le definizioni, la certificazione delle serie di prodotti TIC, la continuità dell’affidabilità e i documenti sullo stato dell’arte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e integra il quadro EUCC, chiarendo definizioni essenziali e disciplinando in modo più preciso la certificazione di serie di prodotti TIC, le modifiche minori e maggiori, la continuità dell’affidabilità e i casi di nuova valutazione. Rivede inoltre l’elenco dei documenti sullo stato dell’arte e i profili di protezione applicabili o raccomandati, introducendo regole transitorie per evitare discontinuità nei processi in corso. Infine rafforza gli obblighi informativi verso ENISA, semplifica l’identificatore unico del certificato e aggiorna il contenuto della relazione di certificazione e del marchio/etichetta EUCC.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 sul sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC), aggiornando definizioni, regole di certificazione, mantenimento e riesame, documenti sullo stato dell’arte, profili di protezione, traguardo di sicurezza, relazione di certificazione e marchio/etichetta.
Ambito di applicazione
Si applica ai processi di certificazione EUCC disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/482, quindi alla certificazione di prodotti TIC e di profili di protezione nell’ambito del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/881. Coinvolge richiedenti, sviluppatori, titolari del certificato, organismi di certificazione, ITSEF, ENISA e, per gli aspetti di accreditamento, gli organismi di valutazione della conformità. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; talune disposizioni transitorie limitano l’applicazione di specifici documenti sullo stato dell’arte ai processi avviati prima di determinate date.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2462: modifica del sistema EUCC
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/482, che attua il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC) ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. L’obiettivo è affinare il quadro operativo della certificazione, migliorando la gestione delle modifiche ai prodotti certificati, la disciplina dei profili di protezione e la qualità delle informazioni rese pubbliche da ENISA.
Ambito e finalità della modifica
L’atto non istituisce un nuovo schema, ma aggiorna quello esistente. La Commissione evidenzia la necessità di chiarire alcune nozioni centrali per l’affidabilità dei prodotti certificati, di garantire continuità ai processi di certificazione, di allineare i documenti tecnici allo stato dell’arte agli sviluppi tecnologici e di ridurre le ambiguità nelle procedure di riesame e mantenimento.
Nuove definizioni: serie di prodotti, modifica minore e modifica maggiore
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/482 sono introdotte tre definizioni chiave:
- "serie di prodotti": insieme di prodotti TIC di un medesimo richiedente, basati sulla stessa funzione di sicurezza, ma potenzialmente diversi per progettazione, hardware, firmware o software;
- "modifica minore": modifica dell’oggetto della valutazione certificato o del suo ambiente che non incide negativamente sull’affidabilità dichiarata nel certificato EUCC;
- "modifica maggiore": modifica che può incidere negativamente sull’affidabilità espressa nel certificato EUCC.
Queste definizioni sono funzionali alla gestione uniforme delle variazioni post-certificazione e alla scelta tra mantenimento e nuova valutazione.
Certificazione di serie di prodotti
All’articolo 5 viene esplicitato che un organismo di certificazione può consentire la certificazione di una serie di prodotti. La valutazione resta caso per caso, in linea con la logica del sistema EUCC, ma viene riconosciuta la possibilità di certificare insiemi di prodotti progettati su una base funzionale comune.
Obblighi documentali del richiedente e identificatore del certificato
Il richiedente deve fornire all’organismo di certificazione e all’ITSEF tutte le informazioni necessarie, complete e corrette, inclusa, se richiesta, una versione in inglese del traguardo di sicurezza. Questo rafforza la tracciabilità del processo e facilita la comunicazione con ENISA.
L’identificatore unico del certificato è semplificato: comprende il nome del sistema, il numero di identificazione dell’organismo di certificazione, l’anno di rilascio del certificato iniziale e il numero assegnato dall’organismo. Non è più necessario indicare il nome dell’organismo né il mese di rilascio. La logica è quella di mantenere un’identificazione univoca ma meno gravosa.
Mantenimento, modifiche minori e nuove valutazioni
L’allegato IV è riformulato per rendere più precisa la gestione delle modifiche ai prodotti TIC certificati. Dopo l’esame delle modifiche, l’organismo di certificazione deve classificarle come minori o maggiori in base all’impatto sull’affidabilità espressa nel certificato EUCC.
Se le modifiche sono minori:
- non viene rilasciato un nuovo certificato per il prodotto modificato;
- viene redatta una relazione di manutenzione collegata alla relazione di certificazione iniziale.
Se le modifiche sono maggiori, si applicano le regole di nuova valutazione. Per le modifiche nell’ambiente di sviluppo, inclusa l’introduzione di requisiti della famiglia CC ALC_FLR ("Flaw remediation"), l’organismo di certificazione può chiedere all’ITSEF una valutazione parziale delle misure interessate.
Nuova valutazione e esiti per prodotti e profili di protezione
Il regolamento chiarisce gli esiti della nuova valutazione sia per i prodotti sia, mutatis mutandis, per i profili di protezione. Se la nuova valutazione ha esito positivo, il certificato può essere confermato oppure sostituito con un nuovo certificato con scadenza prorogata. Se ha esito negativo, il certificato deve essere revocato; può tuttavia essere rilasciato un nuovo certificato con ambito di applicazione diverso, ove applicabile.
Documenti sullo stato dell’arte: aggiornamento e decorrenza
L’elenco dei documenti sullo stato dell’arte dell’allegato I è aggiornato per riflettere evoluzioni tecnologiche, minacce informatiche, pratiche di settore e norme internazionali. Le modifiche riguardano in particolare:
- requisiti minimi per le valutazioni di smart card e dispositivi simili;
- requisiti minimi di sicurezza dei siti;
- riuso dei risultati degli audit di sito;
- applicazione dei Common Criteria ai circuiti integrati;
- valutazione di prodotti compositi;
- applicazione dei potenziali di attacco;
- certificazione di dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici qualificati;
- accreditamento degli ITSEF e degli organismi di certificazione.
La nuova regola generale dell’articolo 48, paragrafo 4, stabilisce che i documenti sullo stato dell’arte si applicano ai processi di certificazione, inclusa la nuova valutazione, avviati dalla data di applicazione dell’atto modificativo che li introduce, salvo diversa indicazione negli allegati I o II.
Regole transitorie per ADV_SPM.1 e transizione ai Common Criteria:2022
Il documento "ADV_SPM.1 interpretation for CC:2022 transition" è inserito nell’allegato I con applicazione transitoria limitata. Serve a consentire che determinati processi di certificazione basati su specifici profili di protezione continuino a usare la modellizzazione formale ADV_SPM.1 fino all’adeguamento dei profili corrispondenti.
In particolare, il documento si applica:
- ai profili "Security IC Platform PP with Augmentation Packages (v1.0), BSI-CC-PP-0084-2014" e "Java Card System – Closed Configuration (v3.1), BSI-CC-PP-0101-V2-2020" avviati prima del 1° ottobre 2026;
- al profilo "Java Card System – Open Configuration (v3.1), BSI-CC-PP-0099-V2-2020" avviato prima del 29 dicembre 2025.
Profili di protezione certificati e raccomandati
Gli allegati II e III vengono aggiornati per correggere e integrare i riferimenti ai profili di protezione certificati al livello AVA_VAN 4 o 5 e a quelli raccomandati. Il perimetro copre, tra gli altri, dispositivi per la creazione di firme e sigilli a distanza, smart card, circuiti integrati sicuri, eUICC, Java Card, trusted platform module, dispositivi hardware con box di sicurezza, terminali di pagamento, moduli di sicurezza hardware, tachigrafi e trusted execution environment.
Riesame dei certificati dei profili di protezione
L’articolo 19 viene precisato: su richiesta del titolare del certificato o per altri motivi giustificati, l’organismo di certificazione può decidere di riesaminare un certificato EUCC relativo a un profilo di protezione. Il riesame segue l’allegato IV e può richiedere una nuova valutazione da parte dell’ITSEF. Le conseguenze del riesame sono disciplinate in modo coerente con la nuova valutazione dei prodotti.
Relazione di certificazione e traguardo di sicurezza
L’allegato V viene riscritto per rendere più dettagliato il contenuto della relazione di certificazione, che deve essere pubblicata insieme al certificato e al traguardo di sicurezza EUCC. La relazione deve contenere almeno:
- sintesi;
- identificatore del prodotto TIC;
- contatti della valutazione;
- politiche di sicurezza;
- ipotesi e chiarimento dell’ambito;
- informazioni sull’architettura;
- informazioni supplementari sulla cibersicurezza;
- sintesi della valutazione e configurazione valutata;
- risultati e informazioni sul certificato;
- osservazioni e raccomandazioni;
- allegati;
- riferimento al traguardo di sicurezza;
- marchio o etichetta, se disponibile;
- glossario;
- bibliografia.
La sintesi deve riportare, tra l’altro, nome del prodotto, ITSEF, date rilevanti, periodo di validità, identificatore unico del certificato, versione dei Common Criteria applicata, livello AVA_VAN e livello di affidabilità, eventuale profilo di protezione e clausole di esclusione della responsabilità. La relazione deve anche indicare la politica di gestione delle vulnerabilità, la politica di continuità dell’affidabilità e, se applicabile, la gestione delle patch.
Obblighi verso ENISA e pubblicazione in inglese
Gli organismi di certificazione devono fornire a ENISA, oltre alle versioni linguistiche originali, anche la versione inglese delle relazioni di certificazione e dei traguardi di sicurezza senza indebito ritardo. ENISA deve mettere tali informazioni a disposizione almeno in inglese, incluso il traguardo di sicurezza corrispondente a ciascun certificato EUCC.
Marchio ed etichetta EUCC
L’allegato IX disciplina il formato del marchio e dell’etichetta EUCC. In caso di riduzione o ingrandimento, devono essere rispettate le proporzioni originarie; se apposti fisicamente, devono avere un’altezza minima di 5 mm.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e certificazione di serie di prodotti
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/482 sono aggiunte le definizioni di "serie di prodotti", "modifica minore" e "modifica maggiore". All’articolo 5 è previsto che l’organismo di certificazione possa consentire la certificazione di una serie di prodotti. La nozione di serie di prodotti riguarda un insieme di prodotti TIC dello stesso richiedente, concepiti sulla stessa base funzionale ma con possibili variazioni di progettazione, hardware, firmware o software.
Informazioni da presentare per la certificazione
All’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il richiedente deve presentare all’organismo di certificazione e all’ITSEF tutte le informazioni necessarie, complete e corrette, e ogni ulteriore informazione richiesta, compresa una versione in inglese del traguardo di sicurezza.
Identificatore unico del certificato
L’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), è sostituito: l’identificatore unico del certificato comprende denominazione del sistema, numero di identificazione dell’organismo di certificazione, anno di rilascio del certificato iniziale e numero di identificazione assegnato dall’organismo di certificazione. È eliminato il riferimento al nome dell’organismo e al mese di rilascio, per semplificazione e tracciabilità.
Riesame dei certificati dei profili di protezione
L’articolo 19, paragrafo 1, chiarisce che, su richiesta del titolare del certificato o per altri motivi giustificati, l’organismo di certificazione può decidere di riesaminare un certificato EUCC per un profilo di protezione. Il riesame si svolge secondo l’allegato IV; l’organismo definisce la portata del riesame e può chiedere all’ITSEF una nuova valutazione del profilo di protezione certificato se necessario.
Obblighi di pubblicazione in ENISA e lingua inglese
All’articolo 42, paragrafo 1, è aggiunto l’obbligo di pubblicare il traguardo di sicurezza corrispondente a ciascun certificato EUCC. Il paragrafo 2 impone che le informazioni siano messe a disposizione almeno in inglese; gli organismi di certificazione devono trasmettere a ENISA, senza indebito ritardo, le versioni inglesi delle relazioni di certificazione e dei traguardi di sicurezza, oltre alle versioni originali.
Applicazione dei documenti sullo stato dell’arte
L’articolo 48, paragrafo 4, è sostituito stabilendo che, salvo diversa indicazione negli allegati I o II, i documenti sullo stato dell’arte si applicano ai processi di certificazione, compresa la nuova valutazione, avviati dalla data di applicazione dell’atto modificativo che li introduce. Gli allegati I, II, III, IV, V e IX sono sostituiti o modificati per aggiornare il sistema documentale EUCC.
Aggiornamento dei documenti sullo stato dell’arte e regole transitorie
L’allegato I viene aggiornato con nuovi e revisionati documenti tecnici per smart card, dispositivi hardware con box di sicurezza e accreditamento armonizzato degli organismi di valutazione della conformità. Sono previste regole transitorie per il documento "ADV_SPM.1 interpretation for CC:2022 transition", applicabile solo a determinati processi avviati prima del 1° ottobre 2026 o, per il profilo "Java Card System – Open Configuration (v3.1)", prima del 29 dicembre 2025/entrata in vigore, secondo il caso.
Profili di protezione certificati e raccomandati
Gli allegati II e III sono aggiornati per correggere riferimenti incompleti o obsoleti e includere nuovi profili di protezione, in particolare per dispositivi qualificati per la creazione di firme e sigilli a distanza, smart card, circuiti integrati sicuri, eUICC, Java Card, trusted platform module, punti di interazione e terminali di pagamento, moduli di sicurezza hardware, tachigrafi e trusted execution environment.
Riesame dei profili di protezione e rinvio all’allegato IV
L’allegato IV è modificato per chiarire che il procedimento di riesame dei certificati EUCC relativi ai profili di protezione si applica con le necessarie modifiche. Se la nuova valutazione ha esito positivo, il certificato viene confermato o sostituito con uno nuovo con scadenza prorogata; se ha esito negativo, il certificato è revocato e può essere rilasciato un nuovo certificato con ambito diverso.
Contenuto della relazione di certificazione e traguardo di sicurezza
L’allegato V riscrive il contenuto minimo della relazione di certificazione, che deve essere pubblicata insieme al certificato e al traguardo di sicurezza EUCC. Sono elencate in modo dettagliato le sezioni obbligatorie: sintesi, identificatore del prodotto, contatti, politiche di sicurezza, ipotesi e ambito, architettura, informazioni di cybersecurity, sintesi della valutazione, risultati, osservazioni, allegati, riferimento al traguardo di sicurezza, marchio/etichetta, glossario e bibliografia.
Marchio ed etichetta EUCC
L’allegato IX è sostituito: il marchio e l’etichetta EUCC devono rispettare il formato previsto; se ridotti o ingranditi devono mantenere le proporzioni originarie e, se fisicamente presenti, devono avere un’altezza minima di 5 mm.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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