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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2476

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2476 della Commissione, dell’8 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione

Normativa europea32025R2476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco UE dei vettori aerei sottoposti a divieto operativo o a restrizioni operative, mantenendo sostanzialmente invariata la situazione per i principali paesi terzi interessati. Dopo aver esaminato le informazioni provenienti da Stati membri, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi e organizzazioni internazionali, la Commissione conclude che, per Angola, Armenia e Kirghizistan, non vi sono per ora elementi sufficienti per modificare gli elenchi. Le valutazioni dettagliate confermano invece la permanenza nell'allegato A di numerosi vettori di vari Stati terzi e nell'allegato B di Iran Air e Air Koryo con le relative limitazioni. Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006 e si applica immediatamente dopo la pubblicazione.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, mediante sostituzione degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 474/2006, cioè ai vettori soggetti a divieto operativo nell'Unione (allegato A) e ai vettori soggetti a restrizioni operative nell'Unione (allegato B). Produce effetti nei confronti degli operatori certificati dalle autorità competenti dei paesi terzi elencati negli allegati e, per riflesso, incide sulle autorità di vigilanza, sugli Stati membri e sulle operazioni di trasporto aereo nell'Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina, invece, in generale il trasporto aereo intra-UE se non nella misura in cui coinvolga vettori inclusi negli elenchi di sicurezza.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2476 aggiorna il sistema UE di sicurezza aerea previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005, sostituendo gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. La Commissione motiva l'intervento sulla base delle informazioni ricevute da Stati membri, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi, organizzazioni internazionali ed EUROCONTROL, nonché delle consultazioni con i vettori interessati e con il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.

Quadro generale e metodo di valutazione

La Commissione richiama il processo di scambio informativo e di consultazione svolto con i vettori e con le autorità nazionali competenti, evidenziando la possibilità per gli interessati di accedere alla documentazione, presentare osservazioni scritte ed essere ascoltati. Il regolamento si inserisce nel meccanismo di aggiornamento periodico dell'elenco UE dei vettori aerei non conformi agli standard di sicurezza internazionali applicabili.

Vettori dell'Unione e attività di monitoraggio

Per i vettori dell'Unione, il testo segnala che le autorità nazionali hanno adottato misure correttive ed esecutive a seguito delle ispezioni di rampa e delle ispezioni di standardizzazione svolte dall'Agenzia e dalle autorità aeronautiche nazionali. Gli Stati membri ribadiscono la disponibilità a intervenire qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza derivanti dalla non conformità ai pertinenti standard.

Angola

Per l'Angola, la Commissione ricostruisce la posizione storica di TAAG Angola Airlines e degli altri vettori certificati nel paese, ricordando i precedenti inserimenti e rientri negli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006. Nel 2025 TAAG è stata sottoposta a sorveglianza intensificata nell'ambito del regolamento (UE) n. 452/2014, in seguito a gravi problemi irrisolti di conformità in materia di operazioni, aeronavigabilità, sicurezza e qualità. Nonostante un piano di azioni correttive accettato dall'Agenzia, la Commissione considera insufficienti le informazioni fornite dall'autorità angolana ANAC sulla sua organizzazione, sul suo funzionamento e sulla supervisione dei vettori certificati; pertanto non modifica l'elenco per i vettori certificati in Angola.

Armenia

Per l'Armenia, la valutazione dell'Unione svolta nel settembre 2025 presso il comitato per l'aviazione civile armeno e presso Armenia Airways e Shirak Avia mostra progressi, ma anche persistenti carenze. La Commissione osserva miglioramenti nel quadro legislativo, nell'organizzazione della vigilanza e nell'aeronavigabilità, ma rileva che permangono lacune nella notifica delle differenze ICAO, nelle norme FTL per gli elicotteri, nella catena di comando, nelle modalità di certificazione e nella gestione operativa. I piani di azioni correttive presentati dall'autorità armena non dimostrano, secondo la Commissione, una completa analisi delle cause profonde né la piena efficacia delle misure correttive; di conseguenza il divieto operativo per i vettori certificati in Armenia resta in vigore.

Kirghizistan

Per il Kirghizistan, il regolamento descrive un percorso di riforma avviato dal 2023, sostenuto da assistenza tecnica dell'Agenzia. La SCAA ha presentato progressi legislativi, rafforzamento del personale, formazione, miglioramento dell'infrastruttura informatica e avvio di esercizi preparatori di ricertificazione dei vettori. Tuttavia, la Commissione rileva che il nuovo quadro normativo non era ancora pienamente applicabile al momento della riunione tecnica e che non esistono ancora prove verificate sufficienti per concludere che tutte le carenze di sicurezza siano state risolte. Il divieto operativo viene quindi mantenuto; una visita di valutazione in loco dell'Unione potrà essere considerata solo dopo la piena applicabilità della nuova disciplina e la ricertificazione dei vettori.

Allegato A: divieto operativo

L'allegato A contiene l'elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell'Unione. Vi figurano, tra gli altri, vettori di Zimbabwe, Venezuela, Iran, Iraq, Afghanistan, Angola, Armenia, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Sudan, Suriname e Tanzania. Per alcuni Stati è riportato l'elenco completo dei vettori certificati dall'autorità nazionale competente; per altri sono elencati singoli operatori con numero di COA e codice ICAO.

Allegato B: restrizioni operative

L'allegato B mantiene restrizioni operative per due vettori: Iran Air, limitatamente agli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747, e Air Koryo, per l'intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati con le marche P-632 e P-633. Le restrizioni riguardano quindi non l'intero vettore in modo assoluto, ma specifiche categorie di aeromobili o specifici esemplari.

Utilizzo di aeromobili presi a noleggio con equipaggio

La nota a margine degli allegati prevede una possibile deroga operativa: i vettori inseriti negli allegati possono essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se impiegano aeromobili wet-leased da un vettore non soggetto a divieto operativo, sempreché siano rispettati tutti i pertinenti standard di sicurezza.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata coerente con l'esigenza di tutela della sicurezza e dell'informazione ai viaggiatori richiamata dal regolamento (CE) n. 2111/2005.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato A e dell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. Ne deriva l'aggiornamento dell'elenco UE dei vettori soggetti a divieto operativo e a restrizioni operative.

Esiti della valutazione su Angola, Armenia e Kirghizistan

Dai considerando risulta che la Commissione, pur avendo svolto consultazioni, audizioni, visite in loco e analisi tecniche, ritiene che non sussistano per il momento motivi per modificare l'elenco per i vettori certificati in Angola, Armenia e Kirghizistan. Gli Stati membri sono invitati a continuare a verificare la conformità effettiva di tali vettori, dando priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Conferma del divieto operativo per molte categorie di vettori

L'allegato A mantiene il divieto operativo per i vettori indicati singolarmente o per tutti i vettori certificati dalle autorità di specifici Stati: Afghanistan, Angola con eccezioni limitate, Armenia, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Sudan, Suriname e Tanzania. Per alcuni Stati sono elencati singoli operatori con codici COA e codici ICAO.

Restrizioni operative per Iran Air e Air Koryo

L'allegato B conferma restrizioni operative mirate per Iran Air, limitatamente agli aeromobili di tipo Fokker F100 e Boeing B747, e per Air Koryo, limitatamente all'intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati con le marche P-632 e P-633.

Utilizzo di aeromobili wet-leased

La nota comune agli allegati prevede che i vettori elencati possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettati tutti i pertinenti standard di sicurezza.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando finale richiama gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 per giustificare l'applicazione immediata delle decisioni adottate nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereosicurezza aereavettori aereimercato internorelazioni con paesi terzi

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