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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2540

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2540 della Commissione, del 9 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del piano per la valutazione inter pares

Normativa europea32025R2540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2540 stabilisce le modalità operative del sistema di valutazione inter pares delle NCCA previsto dal regolamento (UE) 2019/881. Definisce un calendario quinquennale a rotazione, i criteri per la selezione dei rappresentanti, la metodologia di valutazione, i tempi per la relazione finale e le regole di riservatezza e gestione sicura delle informazioni. L’ENISA assume un ruolo di supporto tecnico e di coordinamento, mentre la Commissione ed ECCG intervengono nella pianificazione, nella selezione e nell’approvazione delle sintesi pubbliche.

Definisce il calendario, la composizione, la metodologia e le regole procedurali delle valutazioni inter pares delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza nell’ambito del regolamento (UE) 2019/881.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza (NCCA) degli Stati membri e, in quanto rilevante per il SEE, anche alle NCCA di Liechtenstein, Norvegia e Islanda incluse nel calendario dell’allegato I. Disciplina il meccanismo di valutazione inter pares previsto dall’articolo 59 del regolamento (UE) 2019/881, con effetti su Commissione, ENISA ed ECCG per quanto riguarda pianificazione, selezione dei valutatori, svolgimento, riservatezza e pubblicazione delle sintesi. Non contiene esclusioni soggettive generali, ma prevede la partecipazione di osservatori solo con consenso e la possibilità di rinvio in circostanze eccezionali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2540 della Commissione sul piano per la valutazione inter pares delle NCCA

Il regolamento attua l’articolo 59 del regolamento (UE) 2019/881, disciplinando in modo uniforme il meccanismo di revisione tra pari delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza (NCCA). La finalità è assicurare omogeneità, prevedibilità e coerenza nella valutazione delle pratiche nazionali in materia di certificazione e vigilanza, con il supporto tecnico dell’ENISA e il coinvolgimento dell’ECCG.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che le valutazioni inter pares devono essere svolte da due NCCA di altri Stati membri e dalla Commissione, con la possibilità per ENISA di partecipare come osservatore e di produrre modelli operativi. Il sistema mira a garantire standard equivalenti per i certificati europei di cibersicurezza e per le dichiarazioni UE di conformità, oltre a favorire il mutuo apprendimento tra autorità, l’individuazione di buone pratiche e la gestione sicura delle informazioni trattate durante le verifiche. È inoltre richiamato il profilo dell’interoperabilità ai sensi del regolamento (UE) 2024/903, per cui è stata svolta la relativa valutazione e la relazione deve essere pubblicata sul portale "Europa interoperabile".

Ambito soggettivo e calendario applicativo

Il regolamento riguarda le NCCA degli Stati membri e, per quanto indicato nell’allegato I, anche le NCCA di Liechtenstein, Norvegia e Islanda. Ogni NCCA è sottoposta a valutazione inter pares secondo un calendario prestabilito e poi con periodicità quinquennale. Le prime scadenze fissate nell’allegato I vanno dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030, con gruppi di Stati membri distribuiti per anno. Se uno Stato membro ha designato più NCCA, le valutazioni si svolgono in parallelo; se una NCCA è designata da un altro Stato membro, si applica il calendario dello Stato membro designante o di quello della NCCA designata, a seconda dei compiti di vigilanza interessati.

Pianificazione, rotazione e partecipazione degli osservatori

Ogni valutazione è svolta da due NCCA di altri Stati membri e dalla Commissione. Il regolamento istituisce un sistema di rotazione, imponendo che le NCCA di ciascuno Stato membro partecipino ad almeno due valutazioni per periodo. ENISA, in cooperazione con Commissione ed ECCG, propone e aggiorna l’elenco delle NCCA tenute a svolgere valutazioni e chiede annualmente alle NCCA di indicare l’interesse a partecipare l’anno successivo. Se le candidature sono superiori alle necessità, Commissione ed ENISA selezionano i partecipanti previa consultazione; se sono insufficienti, la Commissione seleziona le NCCA dopo consultazione dell’ECCG, tenendo conto dell’obbligo minimo di partecipazione.

Le NCCA di altri Stati membri possono intervenire come osservatrici con uno o più rappresentanti, ma solo con il consenso della NCCA valutata, delle NCCA valutatrici e della Commissione. Anche un rappresentante ENISA può partecipare come osservatore. Gli osservatori hanno accesso alle stesse informazioni degli altri membri del gruppo, ma non svolgono attività di valutazione.

Requisiti dei valutatori e gestione dei conflitti di interesse

Ciascuna NCCA valutatrice designa un rappresentante, potendo nominarne più di uno se necessario per coprire le competenze richieste. Il rappresentante deve avere almeno due anni di esperienza presso la NCCA o aver preso parte ad almeno due valutazioni come osservatore, avere una conoscenza sufficiente del quadro di certificazione della cibersicurezza, possedere una buona conoscenza pratica dell’inglese e, possibilmente, della lingua o delle lingue del Paese valutato, e agire in modo indipendente dalla NCCA sottoposta a valutazione.

I potenziali conflitti di interesse devono essere comunicati preventivamente alla Commissione, alle altre NCCA e a ENISA. La NCCA sottoposta a valutazione può opporsi alla nomina di specifici rappresentanti entro due settimane dalla comunicazione dei nomi e dei recapiti. In caso di ritardi indebiti dovuti a circostanze eccezionali, la Commissione, dopo consultazione di ENISA ed ECCG, decide sulla composizione del gruppo. Le NCCA valutatrici scelgono inoltre un capogruppo responsabile del coordinamento della valutazione.

Metodologia della valutazione

La valutazione inter pares verte sugli aspetti elencati nell’allegato II e, in particolare, su quattro blocchi tematici: separazione tra funzioni di certificazione e vigilanza; vigilanza e applicazione delle regole di conformità dei prodotti, servizi, processi TIC e servizi di sicurezza gestiti; monitoraggio e applicazione degli obblighi dei fabbricanti o fornitori che effettuano autovalutazione; monitoraggio, autorizzazione e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità.

La procedura deve sempre includere:

  • un questionario di autovalutazione;
  • l’esame della documentazione pertinente;
  • colloqui online o in presenza, o entrambi;
  • una visita in loco.

La durata della visita in loco non può superare tre giorni lavorativi, salvo diverso accordo complessivo sulla durata della valutazione in funzione di dimensioni e complessità della NCCA valutata. La lingua di lavoro è l’inglese, salvo diverso accordo, e la relazione deve essere redatta almeno in inglese. La NCCA valutata deve collaborare pienamente, mettendo a disposizione le informazioni e i documenti necessari; il questionario di autovalutazione e l’ultima relazione sintetica annuale devono essere trasmessi almeno 21 giorni prima della visita in loco, mentre gli ulteriori documenti richiesti devono essere forniti entro 7 giorni. Prima della stesura della relazione, il gruppo discute con la NCCA valutata i risultati preliminari.

Relazione, osservazioni e pubblicazione

Entro 21 giorni dalla valutazione il gruppo redige un progetto di relazione contenente i dettagli sugli attori coinvolti, i risultati e le conclusioni, con eventuali raccomandazioni di miglioramento. Il progetto è trasmesso alla NCCA valutata, che ha 14 giorni per formulare osservazioni. Le osservazioni sono valutate e, se possibile, integrate nella relazione finale; in caso di disaccordo, la risposta della NCCA è allegata alla relazione.

La relazione finale, comprensiva della sintesi pubblicabile, è inviata all’ECCG entro due mesi dallo svolgimento della valutazione. L’ECCG esamina la relazione e approva la sintesi, che viene pubblicata sul sito web dedicato ai sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. La sintesi può includere anche la risposta della NCCA valutata, previo accordo con quest’ultima. I dati personali eventualmente raccolti devono essere anonimizzati prima che la relazione sia diffusa al di fuori del gruppo di valutazione.

Riservatezza e sicurezza delle informazioni

Tutte le parti coinvolte devono garantire la riservatezza delle informazioni ottenute, con particolare tutela dei diritti di proprietà intellettuale, delle informazioni commerciali riservate e dei segreti commerciali, dell’efficace attuazione del regolamento, degli interessi di sicurezza pubblica e nazionale e dell’integrità dei procedimenti penali o amministrativi. Il gruppo deve adottare misure di trattamento sicuro delle informazioni e, una volta predisposte relazione finale e sintesi, deve eliminare o distruggere tutti i documenti raccolti o prodotti, salvo tali elaborati finali.

ENISA può, insieme all’ECCG, predisporre orientamenti sulle comunicazioni sicure e riservate, tenendo conto delle migliori pratiche esistenti delle NCCA.

Sviluppo delle capacità e ruolo di ENISA

Il regolamento attribuisce a ENISA il compito di analizzare i risultati aggregati delle valutazioni inter pares per individuare insegnamenti e buone pratiche utili allo sviluppo delle capacità delle NCCA e al mantenimento dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. Tale analisi può tradursi in attività formative o in ulteriori orientamenti, elaborati in cooperazione con l’ECCG.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Calendario e periodicità delle valutazioni inter pares

Le valutazioni inter pares delle NCCA si svolgono secondo il calendario dell’allegato I, con completamento entro la data indicata e successiva ripetizione ogni cinque anni. L’allegato I ripartisce gli Stati membri e alcuni paesi SEE in finestre temporali fino al 31 dicembre 2030. La Commissione, in cooperazione con l’ECCG, valuta le richieste motivate di rinvio presentate da una NCCA per circostanze eccezionali. Se uno Stato membro ha più NCCA, tutte sono sottoposte a valutazione in parallelo; se una NCCA è designata da un altro Stato membro per compiti di vigilanza, si applica il calendario dello Stato membro designante o di quello della NCCA designata. L’ENISA pubblica il calendario e l’elenco aggiornato delle NCCA partecipanti; ciascuna NCCA sostiene i propri costi.

Sistema di rotazione e partecipazione come osservatori

Ogni valutazione è effettuata da due NCCA di altri Stati membri e dalla Commissione, mentre le NCCA degli Stati membri partecipano almeno a due valutazioni in ciascun periodo dell’allegato I. Le NCCA di altri Stati membri possono partecipare come osservatrici con uno o più rappresentanti, previo consenso della NCCA valutata, delle NCCA valutatrici e della Commissione. Un rappresentante ENISA può anch’esso partecipare come osservatore. Gli osservatori hanno accesso alle stesse informazioni degli altri membri del gruppo, ma non svolgono compiti di valutazione. ENISA, con Commissione ed ECCG, propone e aggiorna l’elenco delle NCCA valutatrici e raccoglie annualmente l’interesse per le valutazioni dell’anno successivo; in caso di candidature eccedenti o insufficienti, Commissione ed ENISA selezionano i partecipanti secondo le regole dell’articolo 2.

Composizione del gruppo e requisiti dei rappresentanti

Ciascuna NCCA valutatrice designa per tempo un rappresentante, potendo designarne più di uno se necessario per garantire le competenze richieste. Il rappresentante deve avere almeno due anni di esperienza presso la NCCA oppure aver partecipato ad almeno due valutazioni come osservatore, possedere conoscenza sufficiente del quadro di certificazione della cibersicurezza, avere buona conoscenza pratica dell’inglese e, possibilmente, di una o più lingue dello Stato membro valutato, e operare indipendentemente dalla NCCA sottoposta a valutazione. I rischi di conflitto di interessi devono essere comunicati prima dell’avvio. La NCCA valutata può opporsi alla nomina di determinati rappresentanti entro due settimane, fornendo motivazione; in caso di ritardi indebiti dovuti a circostanze eccezionali, la Commissione decide sulla composizione del gruppo dopo consultazione di ENISA ed ECCG. Le NCCA valutatrici scelgono inoltre un capogruppo per il coordinamento.

Metodologia della valutazione inter pares

La valutazione esamina gli aspetti indicati nell’allegato II, che riguardano in particolare la separazione tra attività di certificazione e di vigilanza, la vigilanza e l’applicazione delle norme sui certificati europei di cibersicurezza, il monitoraggio e l’applicazione degli obblighi dei fabbricanti o fornitori che effettuano autovalutazione e il monitoraggio/autorizzazione/vigilanza degli organismi di valutazione della conformità. La valutazione comprende almeno un questionario di autovalutazione, l’esame della documentazione, colloqui online o in presenza e una visita in loco. La durata può essere concordata in anticipo, ma la visita in loco non supera tre giorni lavorativi. La lingua di lavoro è l’inglese salvo diverso accordo; la relazione va redatta almeno in inglese. La NCCA valutata deve cooperare, fornire accesso a informazioni e documenti e trasmettere il questionario e l’ultima relazione sintetica annuale almeno 21 giorni prima della visita; gli ulteriori documenti richiesti vanno inviati entro 7 giorni. Prima della relazione finale, il gruppo discute i risultati preliminari con la NCCA valutata.

Relazione finale, osservazioni e pubblicazione della sintesi

Entro 21 giorni dalla valutazione il gruppo redige un progetto di relazione con dettagli sugli attori coinvolti, risultati e conclusioni, includendo se necessario raccomandazioni di miglioramento. Il progetto è trasmesso alla NCCA valutata per osservazioni entro 14 giorni; le osservazioni sono valutate e, se possibile, integrate, mentre in caso di disaccordo la risposta della NCCA è allegata alla relazione finale. La relazione finale, con sintesi pubblicabile, è trasmessa all’ECCG entro due mesi dalla valutazione. L’ECCG esamina la relazione e approva la sintesi, che è pubblicata sul sito web sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza; la sintesi include anche la risposta della NCCA valutata, se concordato con quest’ultima. I dati personali raccolti devono essere anonimizzati prima della diffusione esterna alla cerchia del gruppo di valutazione.

Riservatezza e trattamento sicuro delle informazioni

Tutte le parti coinvolte devono rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti, tutelando in particolare i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali, l’efficace attuazione del regolamento, gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale e l’integrità dei procedimenti penali o amministrativi. Il gruppo di valutazione deve trattare le informazioni in modo sicuro e, una volta redatte relazione finale e sintesi, eliminare o distruggere tutti i documenti raccolti o prodotti, salvo la relazione finale e la sintesi. ENISA può elaborare, in collaborazione con l’ECCG, orientamenti sulle comunicazioni sicure e riservate.

Sviluppo delle capacità e analisi dei risultati

ENISA analizza i risultati aggregati delle valutazioni inter pares per individuare insegnamenti tratti e buone pratiche, contribuendo allo sviluppo delle capacità delle NCCA e al mantenimento dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. L’analisi può includere formazione e ulteriori orientamenti elaborati in collaborazione con l’ECCG.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecibersicurezzacertificazionecooperazione amministrativainteroperabilità digitaleriservatezza

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