Regolamento (UE) 2025/2475
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2475 della Commissione, dell'8 dicembre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza in materia di rischio operativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico delle segnalazioni di vigilanza previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per adeguarlo alle modifiche del CRR introdotte dalla riforma Basilea III. Le principali novità riguardano nuovi modelli e contenuti informativi per il rischio operativo, oltre alla proroga di disposizioni transitorie sul rischio di mercato. Viene inoltre introdotta una nuova segnalazione trimestrale per le imprese madri nell’UE relativa alle filiazioni soggette alla deroga dell’articolo 314, paragrafo 3, del CRR.
Modifica le norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni di vigilanza degli enti, con particolare riguardo al rischio operativo e alle disposizioni transitorie sul rischio di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione prudenziale previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, inclusi gli enti imprese madri nell’UE per la nuova segnalazione trimestrale sulle filiazioni di cui all’articolo 314, paragrafo 3, del CRR. L’intervento riguarda l’ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini del SEE. Sul piano temporale, introduce aggiornamenti applicabili alla disciplina transitoria già prevista, prorogando fino al 31 dicembre 2026 taluni obblighi connessi al rischio di mercato e rinviando al 1° gennaio 2027 l’abrogazione di specifiche parti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Modifica delle segnalazioni di vigilanza per il rischio operativo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2475 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per adeguare le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni di vigilanza alle modifiche del quadro prudenziale introdotte dal CRR come aggiornato dal regolamento (UE) 2024/1623. Il provvedimento recepisce inoltre l’esigenza di mantenere, senza modifiche sostanziali, alcuni obblighi transitori sul rischio di mercato fino alla fine del 2026.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama la riforma Basilea III e le conseguenti modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013, che hanno reso necessari ulteriori modelli di segnalazione per garantire coerenza tra le informazioni fornite dagli enti e il nuovo quadro dei requisiti prudenziali. Il regolamento si fonda su progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ABE, previa consultazione pubblica e analisi di impatto.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli enti soggetti agli obblighi di segnalazione prudenziale del CRR e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. In particolare, introduce una nuova informativa trimestrale per gli enti imprese madri nell’UE relativamente alle filiazioni soggette alla deroga di cui all’articolo 314, paragrafo 3, del CRR. L’intervento si colloca nel perimetro delle segnalazioni a fini di vigilanza e non modifica il regime sostanziale dei requisiti prudenziali, ma ne aggiorna la rappresentazione informativa.
Nuovi modelli per il rischio operativo
L’articolo 1 sostituisce il modello C 16.01 e inserisce i modelli C 16.02, C 16.03 e C 16.04 nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/3117. Il nuovo assetto informativo consente di dettagliare:
- il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo;
- la componente dell’indicatore di attività, inclusi i dati su interessi, leasing, dividendi, servizi, ricavi e costi da commissioni, e componenti finanziarie;
- la ripartizione delle perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo;
- le informazioni sulle filiazioni soggette alla deroga dell’articolo 314, paragrafo 3, del CRR, con identificazione del soggetto giuridico e del codice LEI.
Obbligo trimestrale per le imprese madri nell’UE
Con la nuova lettera c) dell’articolo 7, gli enti imprese madri nell’UE devono trasmettere su base trimestrale le informazioni richieste dal modello C 16.04. Si tratta di un adempimento specifico connesso alla sorveglianza delle filiazioni cui si applica la deroga prevista dal CRR.
Disposizioni transitorie sul rischio di mercato
Il regolamento proroga il regime transitorio già previsto dal regolamento (UE) 2024/3117 per le segnalazioni inerenti ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, fino al 31 dicembre 2026 gli enti continuano a presentare tali informazioni secondo l’articolo 5, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, ai fini del calcolo dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del CRR.
Rapporti con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
L’articolo 25 viene riscritto per coordinare la graduale disapplicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Tale regolamento cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2025, salvo alcune disposizioni espressamente mantenute in vita, tra cui l’articolo 5, paragrafo 12, l’allegato I, modelli da 18 a 24, e l’allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. L’articolo 15 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 soltanto per le esigenze della disciplina transitoria sul rischio di mercato; l’abrogazione integrale è differita al 31 dicembre 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle segnalazioni sul rischio operativo
Sostituisce il modello C 16.01 e introduce i nuovi modelli C 16.02, C 16.03 e C 16.04 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. I nuovi modelli riguardano rispettivamente: requisiti di fondi propri per il rischio operativo, componente dell’indicatore di attività (OPR BIC), ripartizione delle perdite/spese/accantonamenti e informazioni sulle filiazioni soggette all’articolo 314, paragrafo 3, del CRR.
Nuova segnalazione trimestrale delle imprese madri nell’UE
Aggiunge all’articolo 7, lettera c), l’obbligo per gli enti imprese madri nell’UE di segnalare su base trimestrale le informazioni richieste nel modello C 16.04 relative alle filiazioni soggette alla deroga di cui all’articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Proroga del regime transitorio per il rischio di mercato
Modifica l’articolo 5, paragrafo 4, stabilendo che, per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del CRR, fino al 31 dicembre 2026 gli enti continuano a presentare le informazioni sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 5, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Rinvio dell’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Sostituisce l’articolo 25, prevedendo che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2025, salvo specifiche disposizioni (articolo 5, paragrafo 12, allegato I, modelli da 18 a 24, e allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7). Inoltre, l’articolo 15 di tale regolamento continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 limitatamente ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento modificativo, mentre l’abrogazione integrale del regolamento 2021/451 è rinviata al 31 dicembre 2026.
Contenuto dei nuovi modelli di segnalazione
L’allegato riporta la struttura dettagliata dei modelli C 16.01, C 16.02, C 16.03 e C 16.04, con colonne e voci per la scomposizione dell’indicatore di attività, delle componenti interessi/leasing/dividendi, servizi, componenti finanziarie, perdite e impatti connessi al rischio operativo, nonché le informazioni identificative delle filiazioni (nome del soggetto giuridico, codice LEI, valori ILDC, IC, AC, DC).
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