Regolamento (UE) 2025/2515
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2515 della Commissione, dell'8 dicembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone autorizzate o sospese per l’ingresso di determinate merci avicole provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L’intervento deriva dalla comparsa di nuovi focolai di HPAI e dalla successiva valutazione delle misure di contenimento adottate dalle autorità dei tre paesi, incluse zone di restrizione e abbattimento totale. Vengono quindi sospese alcune zone e, per altre già sospese, viene ripristinata l’autorizzazione all’importazione. Le modifiche operano sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e si applicano con urgenza.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le zone da cui è autorizzato o sospeso l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano specificamente Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone colpite o interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione richiama il quadro della normativa di sanità animale dell’Unione e, in particolare, la necessità di proteggere lo stato sanitario animale nell’Unione bilanciando tale esigenza con la continuità degli scambi.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La base sostanziale dell’atto è il regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo o territorio negli elenchi previsti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi e le regole generali negli allegati da I a XXII.
La Commissione riferisce che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno notificato recenti focolai di HPAI nel pollame e che, a seguito di tali eventi, le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse e delle misure di contenimento adottate, la Commissione procede a sospendere o ripristinare l’autorizzazione all’ingresso per specifiche zone.
Ambito di applicazione materiale e territoriale
L’atto riguarda le partite di:
- pollame e materiale germinale di pollame;
- carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
L’ambito territoriale è limitato alle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti elencate negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. Le modifiche sono puntuali e si riferiscono alle zone specificamente identificate con codici CA, GB e US, non all’intero territorio nazionale dei tre paesi.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti. Per alcune zone già elencate, le righe sono sostituite con nuove date di riferimento; per altre zone, nuove voci vengono aggiunte in conseguenza dei focolai più recenti.
Per il Canada, sono modificate le zone CA-2.271, CA-2.273, CA-2.275, CA-2.276, CA-2.279, CA-2.284 e CA-2.287, e sono aggiunte le zone CA-2.309 fino a CA-2.317. Per il Regno Unito, sono modificate le zone GB-2.395, GB-2.396 e GB-2.398, e sono aggiunte le zone GB-2.428 fino a GB-2.436. Per gli Stati Uniti, sono modificate le zone US-2.1044, US-2.1049, US-2.1050, US-2.1053, US-2.1056 fino a US-2.1060, e sono aggiunte le zone US-2.1136 fino a US-2.1170.
Nell’allegato V, parte 2, sono poi inserite le descrizioni geografiche dettagliate delle nuove zone, con indicazione di coordinate, comuni o contee coinvolti e, per il Canada, delle zone di protezione e sorveglianza di 3 km e 10 km. Per il Regno Unito e gli Stati Uniti le nuove zone sono descritte come aree circolari di raggio 10 km centrate su coordinate geografiche specifiche.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono replicate le modifiche già introdotte per l’allegato V, ma riferite alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le voci per Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono aggiornate con le stesse zone e con le medesime date di applicazione o sospensione.
Per le zone interessate, la tabella riporta le categorie POU, RAT e GBM, con indicazione dei periodi di restrizione o delle date di riferimento. L’effetto pratico è che le restrizioni sanitarie si estendono anche a queste categorie di prodotti di origine avicola provenienti dalle aree colpite o ancora sottoposte a limitazioni.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori italiani e dell’Unione che importano da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, il regolamento comporta la necessità di verificare caso per caso la zona di origine della partita e la corrispondente voce vigente negli allegati del regolamento (UE) 2021/404. In assenza di corrispondenza con una zona autorizzata, l’ingresso nell’Unione non è consentito.
La dinamica dell’atto è quindi quella tipica della sorveglianza veterinaria UE: la Commissione aggiorna rapidamente gli elenchi in funzione dell’evoluzione epidemiologica, con effetti immediati sugli operatori commerciali e sugli adempimenti doganali e veterinari connessi.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, 232, paragrafo 1, lettera b), e 232, paragrafo 3, lettera b). La finalità è adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per talune partite avicole, in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria.
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. Le modifiche incidono sulla parte 1, sezione B, e sulla parte 2 dell’allegato V, nonché sulla parte 1, sezione B, dell’allegato XIV.
Sospensione dell’ingresso per nuove zone colpite da HPAI
Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono aggiunte nuove zone o aggiornate zone già elencate, con conseguente sospensione dell’ingresso nell’Unione per le merci interessate dalle zone colpite dai nuovi focolai. Le tabelle indicano le zone e le date di conferma dei focolai, nonché le aree di restrizione associate (3 km e 10 km, ove riportate).
Ripristino dell’autorizzazione per zone precedentemente sospese
Per alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, già oggetto di precedente sospensione, la Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti a consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione delle partite interessate. Le modifiche agli allegati riflettono quindi anche il ritorno all’autorizzazione per tali zone.
Tipologie di merci interessate
Nell’allegato V sono interessati il pollame e il materiale germinale di pollame, mentre nell’allegato XIV sono interessate le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Nell’allegato XIV compaiono anche le categorie POU, RAT e GBM, in coerenza con la struttura dell’allegato modificato.
Entrata in vigore e applicazione urgente
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 17 evidenzia la necessità di applicazione urgente per evitare inutili perturbazioni degli scambi con i paesi terzi interessati.
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