Regolamento (UE) 2025/2508
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2508 del Consiglio, dell'8 dicembre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, modificando l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. In particolare, sopprime una voce e sostituisce le voci relative a otto persone, aggiornandone identificativi, funzioni e motivazioni dell'inserimento. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'elenco delle persone soggette a misure restrittive nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 relativo alla Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione, in quanto regolamento obbligatorio e direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive autonome previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005, limitatamente all'allegato I bis, sezione "A. Persone", con aggiornamento di specifiche posizioni nominative: soppressione di una voce e sostituzione di otto voci. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l'elenco dei soggetti designati in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo.
Modifica dell'elenco di soggetti sanzionati nella RDC
Il regolamento di esecuzione aggiorna le misure restrittive autonome dell'Unione connesse alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, intervenendo sul regolamento (CE) n. 1183/2005. Il provvedimento recepisce l'esito di un riesame delle designazioni contenute nell'allegato I bis e ne modifica l'elenco delle persone soggette a sanzioni.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si colloca nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione adottate in risposta alla situazione nella RDC. I considerando chiariscono che, a seguito del riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, è stato ritenuto opportuno aggiornare alcune voci dell'elenco e sopprimerne una. L'obiettivo è quindi quello di mantenere allineato l'elenco alle valutazioni più recenti su soggetti considerati responsabili o coinvolti nel conflitto, nelle violazioni dei diritti umani o nel sostegno a gruppi armati.
Ambito di intervento
L'intervento normativo è circoscritto all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, sezione "A. Persone". Non viene modificato l'impianto generale del regime sanzionatorio, ma esclusivamente la composizione dell'elenco nominativo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti nell'ordinamento dell'Unione dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche puntuali all'elenco
L'allegato del regolamento dispone che:
- la voce 41 della sezione "A. Persone" sia soppressa;
- le voci 12, 20, 28, 36, 40, 42, 43 e 44 siano sostituite con nuove schede nominative.
Le schede sostitutive aggiornano, per ciascun soggetto, dati anagrafici, alias, funzioni, legami associativi e motivazioni della designazione, includendo le rispettive date di inserimento nell'elenco. In particolare, vengono richiamati ruoli di vertice o di responsabilità in gruppi armati o strutture connesse al conflitto nella RDC, come M23/ARC, Twirwaneho e AFC/M23, nonché posizioni istituzionali o para-istituzionali rilevanti ai fini del sostegno al conflitto.
Motivazioni ricorrenti delle designazioni
Le motivazioni riportate nell'allegato evidenziano, a seconda dei casi, condotte quali:
- istigazione alla violenza e incitamento all'odio o alla discriminazione;
- sostegno al conflitto armato, all'instabilità e all'insicurezza nella RDC;
- coinvolgimento nella pianificazione, direzione o esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
- reclutamento, uso o addestramento di minori;
- attacchi contro civili e forze armate;
- insediamento o gestione di amministrazioni parallele nella RDC orientale;
- sfruttamento o commercio illeciti di risorse naturali, inclusi minerali.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I bis
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione "A. Persone" dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Soppressione di una voce
Nell'allegato, alla sezione "A. Persone", la voce 41 è soppressa.
Sostituzione di otto voci nominative
Sempre nella sezione "A. Persone", le voci 12, 20, 28, 36, 40, 42, 43 e 44 sono sostituite con nuove formulazioni che aggiornano dati identificativi, ruoli, motivazioni e date di inserimento nell'elenco per Justin Bitakwira, Charles Sematama, Justin Gacheri Musanga, Bertrand Bisimwa, Eugène Nkubito, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi, Francis Kamanzi e Joseph Musanga Bahati.
Motivi delle designazioni aggiornate
Le nuove motivazioni confermano, a seconda dei casi, il sostegno al conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, la responsabilità per gravi violazioni o abusi dei diritti umani, il reclutamento e l'uso di minori, l'incitamento alla violenza, la costituzione di amministrazioni parallele e lo sfruttamento o commercio illeciti di risorse naturali.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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