Cassazione Penale, Sentenza n. 14722/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 388 c.p. per aver omesso di rendere, entro 15 giorni dall'invito dell'ufficiale giudiziario, la dichiarazione prevista dall'art. 492 c.p.c. relativa all'indicazione di "ulteriori" beni pignorabili in procedura di pignoramento presso terzi (Poste Italiane e Banca Carige) promossa da Francesco Palmigiani. In appello la difesa aveva contestato che l'invito fosse stato effettivamente rivolto nella forma necessaria e che, trattandosi di pignoramento presso terzi, l'ufficiale giudiziario potesse formulare l'invito in modo efficace solo dopo aver valutato le dichiarazioni dei terzi; inoltre veniva rilevata l'inefficacia della dichiarazione resa il 15/9/2013 in ragione dell'esecuzione, in corso, di un pignoramento mobiliare del 14/9/2013 con la parte relativa all'invito barrata dall'ufficiale giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; pur rilevando che il reato risultava ormai prescritto, ha esaminato i motivi e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto che mancasse il presupposto del reato: l'invito dell'ufficiale giudiziario non risultava effettivamente e concretamente rivolto alla ricorrente nelle modalità necessarie (era una formula generica riportata nell'atto di pignoramento presso terzi e, successivamente, nel pignoramento mobiliare la parte relativa all'invito era stata barrata), per cui non poteva farsi luogo alla responsabilità penale per omissione dichiarativa.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Delitto di omessa o falsa dichiarazione del debitore in esecuzione; la condotta punibile è l'omessa dichiarazione entro il termine dall'invito dell'ufficiale giudiziario. La Corte ha verificato che per la consumazione occorre l'effettivo e specifico invito rivolto al debitore.
art. 492 cod. proc. civ.
Disciplina l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore a indicare "ulteriori beni" pignorabili; la giurisprudenza ammette che l'invito possa essere rivolto in qualsiasi momento ma la Corte ha precisato che, nel pignoramento presso terzi, l'invito è normalmente significativo solo dopo che l'ufficiale abbia valutato le dichiarazioni del terzo e l'effettiva insufficienza dei beni pignorati.
art. 543 cod. proc. civ.
Norma richiamata nel ricorso in combinato disposto con l'art. 492 c.p.c.; attiene alla disciplina dell'esecuzione forzata. La Corte ha esaminato l'interpretazione combinata per valutare il momento e l'efficacia dell'invito.
Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019 (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019
Precedente di legittimità che afferma l'ampia portata dell'art. 492 c.p.c.: l'invito può essere rivolto in ogni momento e mira a favorire la ricostruzione del patrimonio del debitore. La Corte, però, ha specificato i limiti pratici di tale principio nel caso del pignoramento presso terzi.
art. 578 cod. proc. pen.
Regola la competenza della Cassazione a decidere sugli effetti civili quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha richiamato la norma per chiarire che, anche in presenza di prescrizione, i motivi di ricorso devono essere esaminati ai fini civili.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Principio relativo all'onere della prova dell'innocenza per le statuizioni civili; richiamato per spiegare i limiti del giudizio quando il reato è prescritto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione nel processo abbreviato (richiamato come limite procedurale nei motivi di ricorso).
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di cui all'art. 388 c.p. occorre che l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore sia effettivamente e specificamente rivolto: un'inclusione meramente formulaica dell'invito nell'atto può non essere sufficiente.
- Nel pignoramento presso terzi l'ufficiale giudiziario può valutare l'insufficienza dei beni e, quindi, decidere l'invito al debitore solo dopo aver esaminato le dichiarazioni del terzo; l'invito anticipato, prima di tale valutazione, è generalmente residuale e rischia di essere inefficace.
- Se sussistono contestazioni sulla correttezza o sull'effettività dell'invito, il debitore deve tutelarsi con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi; questioni di merito sulla congruità dell'invito non esonerano però il giudice dall'accertare l'effettivo esercizio dell'obbligo dichiarativo.
- La mera prescrizione del reato non esclude l'obbligo della Cassazione di esaminare i motivi impugnatori ai fini degli effetti civili, ma se il fatto non sussiste la sentenza penale va annullata con la pronuncia di non luogo a procedere/assoluzione.
- In presenza di più procedimenti di esecuzione (pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare) è essenziale valutare la sequenza temporale e le modifiche dei verbali (es. parti barrate) per stabilire se l'invito è stato realmente e validamente rivolto al debitore.
- I difensori dovrebbero documentare e contestare tempestivamente la forma e il contenuto dell'invito e far valere la mancata efficacia dell'atto ai fini penali, richiedendo l'accertamento in sede civile/di opposizione agli atti esecutivi quando necessario.
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