Cassazione Civile, Ordinanza n. 40571/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal diniego del riconoscimento dello status di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato in favore di un dipendente pubblico aggredito da un pregiudicato mentre svolgeva un servizio connesso alla rilevazione del tasso alcolemico. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 82, comma 1, L. n. 388 del 2000; violazione dell'art. 1 L. n. 266 del 2005; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; violazione del D.P.R. n. 461 del 2001 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 243 del 2006, sostenendo in particolare che non vi fosse pregiudizialità tecnica tra accertamento della causa di servizio e riconoscimento dello status di vittima del dovere. La Corte di merito aveva invece escluso che l'aggressione, avvenuta con pugni al volto mentre l'interessato veniva condotto in ufficio per il prelievo alcolemico, rientrasse nelle attività o nelle particolari condizioni ambientali/operative previste dalla legge per l'automatica attribuzione dei benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la corte territoriale non aveva affatto impostato la decisione su una pregiudizialità tecnica tra causa di servizio e status di vittima del dovere, ma aveva correttamente verificato in concreto che le circostanze dell'aggressione non rientravano né nelle attività tipizzate come pericolose né nella nozione di missione svolta in particolari condizioni ambientali od operative di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005. Ha inoltre ribadito che la censura di motivazione apparente richiede l'allegazione specifica del fatto storico decisivo e che, nel caso concreto, la valutazione di merito era immune da vizi logici ed estranea al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 82, comma 1, L. n. 388 del 2000
Norma posta a base della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere; la Corte ha confermato che, nel caso concreto, non ricorrevano i presupposti applicativi.
art. 1 L. n. 266 del 2005
La Corte ha valorizzato il comma 564, rilevando che l'equiparazione richiede infermità o decesso in occasione o a seguito di missioni svolte in particolari condizioni ambientali o operative, non ravvisate nella fattispecie.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione consentiva il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato tale standard.
D.P.R. n. 461 del 2001
Richiamato insieme al D.P.R. n. 243 del 2006 per contestare l'assenza di pregiudizialità tecnica; la censura è stata disattesa.
art. 6 D.P.R. n. 243 del 2006
Invocato dal ricorrente quanto al coordinamento tra causa di servizio e status di vittima del dovere; la Corte ha confermato che non vi era pregiudizialità tecnica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico decisivo non valutato, il dato da cui risulta, il momento del dibattito processuale in cui è stato introdotto e la sua decisività; in mancanza, la doglianza è infondata.
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente alcun controllo sulla logicità ed esattezza del ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Il riconoscimento dello status di vittima del dovere presuppone che l'evento lesivo sia avvenuto nello svolgimento di attività rientranti tra quelle previste dalla legge o in particolari condizioni ambientali o operative, intese come esposizione a rischi o fatiche maggiori rispetto al rischio ordinario connesso al servizio.
- Non è sufficiente, per ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere, il mero verificarsi di un'aggressione durante il servizio: occorre che l'evento si collochi entro il perimetro legale delle attività o delle condizioni particolari richieste dalla disciplina speciale.
- L'accertamento in fatto sulla riconducibilità dell'evento alle condizioni legali per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, se logicamente motivato, è insindacabile in cassazione.
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