Cassazione Penale, Sentenza n. 11789/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva convalidato il decreto del Questore del 31.10.2022 imponendo l'interdizione dagli impianti sportivi per 7 anni e l'obbligo di presentazione presso il Commissariato durante le partite del S.S.C. Napoli. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente motivazione circa la necessità e urgenza della misura; 2) violazione del diritto di difesa perché la convalida è stata adottata il 15.11.2022 e depositata il 16.11.2022 senza indicazione dell'orario, con possibile violazione del termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto (notificato il 14.11.2022 alle ore 10:00)
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo assorbente e decisivo il secondo motivo. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 48 ore previsto dall'art. 6 L. 401/1989 è funzionale al "contraddittorio cartolare" e tutela il diritto di difesa; la convalida intervenuta prima del decorso del termine (o comunque non verificabile per l'omessa indicazione dell'ora di deposito/redazione) è viziata. Per l'incertezza sulla tempestività della convalida la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 31.10.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, disponendo gli adempimenti di cancelleria
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6, comma 1, lett. c)
Individua tra le misure interdittive l'obbligo di presentazione presso le autorità di pubblica sicurezza per soggetti ritenuti pericolosi nello svolgimento o disturbo di manifestazioni sportive; la norma è la base normativa del decreto impugnato
Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6, comma 3
Prevede il termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore entro il quale il PM può chiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie: tale termine è finalizzato al contraddittorio e tutela il diritto di difesa
Cass. Sez. 3, n.6440 del 27/01/2016 (Michelotto)
Giurisprudenza consolidata che conferma la funzione del termine dilatorio come garanzia del diritto di difesa e l'illegittimità della convalida anteriore al decorso delle 48 ore
Cass. Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
Ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui la convalida deve rispettare il termine dilatorio per garantire il contraddittorio cartolare
Cass. Sez. U., n.4441 del 29/11/2005 (Zito)
Principio secondo cui, in materia di libertà personale e misure interdittive, non si possono fare assunzioni sulla regolarità formale degli atti giudiziari; l'incertezza formale rilevante determina la caducazione della misura
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore è essenziale e finalizzato al contraddittorio cartolare: la convalida non può intervenire prima del suo decorso.
- L'omessa indicazione dell'ora di notifica o di deposito che impedisca di verificare il rispetto delle 48 ore crea un'incertezza tale da rendere la convalida viziata e giustificare l'annullamento senza rinvio.
- Il diritto di difesa comprende la possibilità, durante il periodo dilatorio, di depositare memorie e deduzioni utili al Giudice per la convalida; tale fase non è meramente formale ma sostanziale.
- L'annullamento per vizio procedurale può essere limitato alle parti del provvedimento affette dal vizio (es. obbligo di presentazione) se il resto della misura non risulta viziato.
- Non è consentito fondarsi su presunzioni di regolarità formale quando si tratta di misure che limitano la libertà personale; ogni incertezza va risolta a favore della tutela delle garanzie difensive.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare l'ora di notifica, far valere tempestivamente il diritto al contraddittorio e contestare subito qualsiasi deposito o convalida effettuata prima della scadenza delle 48 ore.
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