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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25441/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, davanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e poi in Cassazione, l'ordinanza provinciale che le imponeva, quale responsabile della contaminazione di un tratto del Rio Roggionotto, di attuare le misure di bonifica, ripristino e messa in sicurezza previste dal codice dell'ambiente. I fatti originano da una segnalazione ARPA di superamento dei limiti di zinco nelle acque; dopo precedenti ordinanze comunali annullate per incompetenza, la Provincia aveva adottato un nuovo provvedimento nel 2014. In Cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle garanzie partecipative del procedimento amministrativo per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi, con errata applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990; 2) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 per mancanza di specifica indicazione delle misure, dei limiti e delle modalità di esecuzione; 3) erronea individuazione dei valori soglia di contaminazione applicabili, sostenendo che dovesse applicarsi la colonna B della tabella e non la colonna A; 4) erronea affermazione della responsabilità della società nonostante la dedotta multifattorialità delle cause inquinanti e l'insussistenza di un nesso causale esclusivo; 5) censura conseguenziale sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la partecipazione procedimentale era stata comunque assicurata in fatto e, in ogni caso, l'omissione della comunicazione iniziale non aveva inciso sul contenuto del provvedimento, difettando l'allegazione di un concreto pregiudizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche va fatta valere con il rimedio speciale della rettificazione davanti al medesimo giudice, non con ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché volti a sollecitare una diversa valutazione di fatto circa la qualificazione dell'area, la scelta dei limiti tabellari applicabili e l'accertamento del nesso causale e della responsabilità, accertamenti riservati al giudice di merito. Ha respinto anche il quinto motivo, essendo correlato all'esito sfavorevole delle censure principali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le garanzie partecipative del procedimento amministrativo devono essere attuate sin dall'inizio; la loro omissione non comporta annullabilità se l'Amministrazione dimostra che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso e se il privato non indica quali elementi partecipativi avrebbero inciso sulla decisione.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il vizio procedimentale meramente formale non determina l'illegittimità del provvedimento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, correttezza, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 277, primo comma, c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 204 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche l'omessa pronuncia va fatta valere con lo specifico ricorso per rettificazione davanti al medesimo giudice, non con ricorso per cassazione.

  • art. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Richiamato dalla ricorrente nel formulare la censura processuale.

  • art. 244 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La provincia, ricevuta la comunicazione di superamento delle concentrazioni soglia, svolte le indagini per identificare il responsabile, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere alla bonifica.

  • Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Per l'area in questione la Corte ha condiviso l'applicazione dei valori della colonna A, ritenendo che l'area agricola fosse assimilabile a un contesto da tutelare con standard più elevati, anche in ragione dell'uso del rio per irrigazione e allevamento.

  • art. 191 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente insieme al principio europeo 'chi inquina paga' per contestare l'ordine di bonifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non comporta annullabilità quando il privato abbia comunque partecipato in modo effettivo al procedimento e non alleghi specificamente quali elementi difensivi o istruttori, se introdotti, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell'atto.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, l'Amministrazione può superare il vizio formale dimostrando che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso anche in presenza della partecipazione del destinatario.
  • L'eccezione di omessa pronuncia su sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche non si fa valere con ricorso per cassazione, ma con lo speciale rimedio della rettificazione previsto dalla disciplina delle acque.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di censura per violazione di legge quando la doglianza mira, in realtà, a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice territoriale circa la qualificazione dell'area, i limiti di contaminazione applicabili e il nesso causale.
  • In materia di bonifica dei siti contaminati, il giudice può confermare l'ordine amministrativo di ripristino quando sia accertato il nesso tra attività produttiva e contaminazione e gli effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento, anche se l'attività è cessata e vi sia stato subentro societario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PAInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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