Sentenza n. 194/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 1159 del 21.12.2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 1188/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, n. 1159 del 21 dicembre 2023, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente a percepire il beneficio annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero ad attribuire il beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali o rivalutazione, nonché le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto anche il pagamento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato del Tribunale di Firenze, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo ministeriale nella corresponsione delle somme dovute, la condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico annuale della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
DPCM 23 settembre 2015
Disciplina attuativa del beneficio della Carta elettronica del docente richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso ha consentito di ritenere ammissibile il ricorso per ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato civile per la corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione dalla data di spettanza del beneficio fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la decisione sia passata in giudicato.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato civile che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una prestazione determinata, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di persistente inerzia, anche con facoltà di delega ove stabilita nel dispositivo.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
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