Sentenza del 23/01/2020 n. 1480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso originario mirava a contestare l'avviso di accertamento che aveva rettificato il reddito IRPEF 2006 del contribuente in maggiori Euro 80.251,00 (da Euro 14.826,00 dichiarati), sulla base di accertamenti bancari che evidenziavano versamenti in contanti per complessivi Euro 35.000,00 a favore della società C. S.r.l., di cui il C. era socio; la CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova che tali versamenti non fossero riferibili a operazioni imponibili. Avverso la sentenza della CTR il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione (sei motivi). Successivamente il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere avvalendosi della definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016, art.6 (convertito nella L. n.225/2016), depositando la documentazione comprovante l'integrale pagamento secondo il piano di rateizzazione approvato e ribadendo la rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n.193/2016, art.6 (convertito nella L. n.225/2016). Non ha statuuto sulle spese del giudizio di legittimità poiché la disciplina delle spese è regolata dalla definizione agevolata; ha altresì rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato in occasione dell'iscrizione a ruolo del ricorso (ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, commi 1-quater e 1-bis). Decisione adottata in camera di consiglio il 5 novembre 2019, depositata il 23 gennaio 2020.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.193 del 2016, art. 6 (convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 2016)
Consente la definizione agevolata della lite tributaria mediante rinuncia al ricorso e pagamento secondo il piano approvato; la presentazione della documentazione comprovante il pagamento determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
D.P.R. n.115 del 2002, art. 13
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Regola il contributo unificato nelle controversie amministrative; in caso di definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016, art.6, estingue il giudizio se il ricorrente rinuncia al ricorso e prova l'integrale pagamento secondo il piano approvato; ciò comporta la cessazione della materia del contendere senza pronuncia sul merito.
- Con la definizione agevolata la disciplina delle spese è normalmente disciplinata dallo stesso istituto e il giudice può non decidere sulle spese processuali ordinarie.
- Il deposito della documentazione di pagamento e la formale rinuncia al ricorso sono passaggi essenziali: senza prove di pagamento il beneficio non si realizza.
- In presenza di definizione agevolata non è generalmente dovuto dal ricorrente un ulteriore contributo unificato oltre a quello già versato all'iscrizione a ruolo, secondo le previsioni del D.P.R. n.115/2002, art.13.
- La definizione agevolata produce effetti sostanziali (estinzione del processo) ma non costituisce un accertamento di merito né genera precedenti favorevoli sulla fondatezza delle posizioni sostanziali delle parti; chi valuta l'adesione dovrebbe considerare il rapporto costo/beneficio e le implicazioni fiscali e procedurali della rinuncia.
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