Sentenza del 14/10/2020 n. 22168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Lazio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti annullando l'avviso di accertamento impugnato. Le spese sono state compensate in considerazione della non univocità della giurisprudenza al tempo del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti impugnavano l'avviso di revisione del classamento emesso ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, denunciando motivazione insufficiente e astratta (si limitava a richiamare atti prodromici e caratteristiche generiche della microzona e del fabbricato) e inversione dell'onere probatorio. La commissione regionale aveva ritenuto l'avviso adeguatamente motivato richiamando la sentenza Cass. n. 21176/2016 e considerandolo una "provocatio ad opponendum"; la Cassazione ha invece ritenuto i primi quattro motivi fondati perché l'atto di riclassamento, anche se adottato per revisione massiva ex comma 335, deve indicare gli elementi concreti (tra quelli previsti dal DPR n. 138/1998) che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità, e non può limitarsi a formule astratte che scaricano sulla fase processuale l'onere di integrazione probatoria.
Norme richiamate
L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335
Consente la revisione massiva del classamento per microzone quando sussista significativo scostamento dei valori medi; tuttavia l'atto di riclassamento adottato sulla base di tale norma non può essere motivato in modo meramente astratto: deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
DPR 23 marzo 1998, n. 138, articoli 8 e 9
Individua i parametri (es. qualità urbana, qualità ambientale della zona, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità) da considerare nella revisione del classamento; la motivazione deve esplicitare quali di tali elementi hanno inciso concretamente.
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 154 e 155
Impone che nella valutazione si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona; richiede dunque valutazione individualizzata anche nell'ambito di revisioni parziali o massive.
L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Stabilisce l'obbligo motivazionale degli atti tributari che deve essere idoneo a consentire al destinatario di esercitare le proprie difese; una motivazione meramente astratta che non chiarisce i fatti fondanti l'atto è incompatibile con questa norma.
L. 7 agosto 2000, n. 241, articolo 3
Principi di trasparenza e partecipazione dell'azione amministrativa che richiedono motivazione adeguata e comprensibile, confermando l'esigenza che l'atto amministrativo esponga le ragioni di fatto e di diritto.
Codice civile, articolo 2697
Riguarda l'onere della prova; la Corte rileva che la teoria della "provocatio ad opponendum" non può ingiustificatamente invertire l'onere probatorio trasferendo sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza dei fatti allegati dall'amministrazione: l'ufficio deve provare i fatti che giustificano il riclassamento.
Cost., articoli 3, 53 e 97 (richiamati)
Sottolineano principi di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento/amministrazione trasparente; la Corte richiama che tali principi impongono una motivazione rigorosa e puntuale degli atti di riclassamento che incidono sul carico fiscale.
Decreto Ministeriale n. 701 del 1994
Indica criteri tecnici e modalità per la formazione delle banche dati catastali e parametri di valutazione; va considerato insieme agli altri parametri tecnici nel procedimento di classamento.
Massime di principio
- Anche quando il classamento è effettuato massivamente per microzone (L. 311/2004, c. 335), l'atto amministrativo deve motivare indicando gli elementi concreti, desumibili dai parametri del DPR n. 138/1998, che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- La motivazione meramente astratta o il riferimento solo ad atti prodromici (cd. "provocatio ad opponendum") non sono sufficienti: il contribuente deve poter conoscere ex ante le ragioni specifiche dell'accertamento per esercitare pienamente le proprie difese.
- L'onere della prova sui fatti che giustificano il nuovo classamento resta principalmente a carico dell'amministrazione e non può essere automaticamente spostato sul contribuente tramite motivazioni generiche.
- In caso di motivazione insufficiente la Corte può cassare e decidere nel merito (se non ci sono accertamenti di fatto da svolgere) accogliendo il ricorso del contribuente e annullando l'atto impositivo.
- Le spese processuali possono essere compensate se, al momento del primo grado o del gravame, la giurisprudenza sulla questione non era univoca.
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