Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1011

Regolamento delegato (UE) 2019/1011 della Commissione, del 13 dicembre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda talune condizioni di registrazione per promuovere l'uso dei mercati di crescita per le PMI ai fini della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per rendere più accessibile la registrazione dei sistemi multilaterali di negoziazione come mercati di crescita per le PMI. La modifica interviene soprattutto sulla definizione di PMI per gli emittenti di soli titoli di debito, sostituendo il criterio plurimo con un criterio unico basato sul valore nominale delle emissioni di debito, e introduce maggiore flessibilità sugli obblighi di relazioni semestrali. Viene inoltre consentito ai gestori di MTF di imporre una soglia minima di flottante per la prima ammissione alla negoziazione delle azioni, con margine di determinazione della soglia stessa. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dall’11 ottobre 2019.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 per agevolare la registrazione e il funzionamento dei mercati di crescita per le PMI ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di MTF che intendono registrarsi o operare come mercati di crescita per le PMI e agli emittenti i cui strumenti finanziari sono o saranno ammessi alla negoziazione su tali sedi. Incide in particolare sugli emittenti di strumenti diversi dagli strumenti di capitale (emittenti di debito), sui requisiti di qualificazione come PMI e su talune condizioni di ammissione e obblighi informativi sui mercati di crescita per le PMI nell’Unione. Non disciplina i mercati regolamentati in generale, se non per il raffronto richiamato nei considerando e per il coordinamento con le regole già applicabili agli emittenti non-equity.

Modifica delle condizioni di registrazione per i mercati di crescita per le PMI

Il regolamento delegato (UE) 2019/1011 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 con l’obiettivo di favorire l’uso dei mercati di crescita per le PMI nell’ambito della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La finalità dichiarata è rendere più attrattivi questi mercati, ridurre gli oneri regolamentari per gli emittenti e consentire a un numero maggiore di MTF di registrarsi come mercati di crescita per le PMI.

Contesto e finalità della modifica

Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di sostenere il finanziamento delle PMI tramite i mercati dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario. Viene evidenziato che alcuni requisiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/565 erano considerati troppo restrittivi, in particolare per gli emittenti di soli titoli di debito, e che ciò ostacolava la registrazione di taluni MTF come mercati di crescita per le PMI.

Nuova definizione di PMI per gli emittenti di debito

La modifica più rilevante riguarda l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565. Per gli emittenti che non hanno strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione, la qualifica di PMI ai fini della direttiva 2014/65/UE dipende ora esclusivamente dal fatto che il valore nominale delle emissioni di debito nell’anno civile precedente, in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione, non superi 50 milioni di euro.

Questa sostituzione del precedente criterio plurimo mira a evitare che emittenti di debito relativamente piccoli restino esclusi dalla qualifica di PMI solo perché non soddisfano parametri dimensionali tradizionali riferiti a dipendenti, bilancio e fatturato. La scelta legislativa è espressamente presentata come funzionale ad ampliare il numero di sistemi multilaterali di negoziazione in grado di registrarsi come mercati di crescita per le PMI.

Flessibilità sugli obblighi di informativa semestrale

All’articolo 78, paragrafo 2, viene introdotta la possibilità per il gestore di un MTF di esentare gli emittenti senza strumenti di capitale negoziati nell’MTF dall’obbligo di pubblicare relazioni finanziarie semestrali previsto alla lettera g). Se il gestore si avvale di tale facoltà, l’autorità competente non può imporre quell’obbligo ai fini della stessa lettera g).

La riforma risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di evitare oneri ritenuti sproporzionati per gli emittenti di strumenti diversi dagli strumenti di capitale sui mercati di crescita per le PMI.

Condizione di flottante minimo per la prima ammissione delle azioni

Sempre all’articolo 78, paragrafo 2, è aggiunta una nuova lettera j) che consente al gestore dell’MTF di richiedere, come condizione per la prima ammissione alla negoziazione delle azioni, che una quantità minima delle azioni emesse sia effettivamente destinata alla negoziazione sull’MTF.

La soglia è rimessa alla determinazione del gestore e può essere espressa:

  • in valore assoluto, oppure
  • in percentuale del capitale azionario emesso.

La misura mira a favorire liquidità e fiducia degli investitori, contrastando situazioni in cui una quota troppo limitata del capitale risulta flottante sul mercato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dall’11 ottobre 2019. Il differimento dell’applicazione è stato previsto per consentire ai gestori dei mercati di crescita per le PMI già operativi di adeguare le proprie condizioni di registrazione.

Rapporto con il regolamento delegato (UE) 2017/565

Il regolamento non disciplina ex novo i mercati di crescita per le PMI, ma interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) 2017/565, che integra la direttiva 2014/65/UE in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle imprese di investimento. Le modifiche riguardano quindi la cornice regolatoria già esistente per le sedi di negoziazione e per i relativi emittenti, con impatto operativo diretto per i gestori di MTF e per gli emittenti interessati alla quotazione su tali mercati.

Disposizioni principali

Nuova definizione di PMI per emittenti non-equity

Sostituito l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565: l’emittente che non ha strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione è considerato PMI ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE se il valore nominale delle sue emissioni di debito nell’anno civile precedente in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione non supera 50 milioni di euro.

Condizione di flottante minimo per la prima ammissione

All’articolo 78, paragrafo 2, è aggiunta la lettera j), che consente al gestore dell’MTF di imporre agli emittenti che chiedono per la prima volta l’ammissione delle azioni alla negoziazione di destinare alla negoziazione nell’MTF un quantitativo minimo delle azioni emesse. La soglia è fissata dal gestore dell’MTF e può essere espressa in valore assoluto o in percentuale del capitale azionario emesso.

Flessibilità sulle relazioni finanziarie semestrali

All’articolo 78, paragrafo 2, è aggiunto un comma che consente al gestore di un MTF di esentare gli emittenti che non hanno strumenti di capitale negoziati nell’MTF dall’obbligo di pubblicare relazioni finanziarie semestrali di cui alla lettera g). Se il gestore esercita tale opzione, l’autorità competente non impone, ai fini della lettera g), tale obbligo di pubblicazione.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dall’11 ottobre 2019, così da concedere un periodo di adattamento ai gestori dei mercati di crescita per le PMI già operativi.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariemittenti quotatipiccole e medie impresetrasparenza informativaservizi di investimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.