Cassazione Penale, Sentenza n. 40563/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) contestava la condanna al pagamento delle spese processuali sostenendo che, avendo ottenuto l'applicazione 'su richiesta' di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 231/2001, e ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., la sanzione risultava sotto la soglia corrispondente a due anni di reclusione e pertanto l'ente doveva essere esentato dalle spese ai sensi dell'art. 445 c.p.p. Bufo proponeva cinque motivi: (I) nullità per pubblicazione solo del dispositivo e motivazione non depositata contestualmente; (II) incompatibilità del giudice per pronunce precedenti sulla stessa vicenda; (III) 'patteggiamento' parziale perché la pena è stata applicata solo su alcune imputazioni; (IV) errata qualificazione giuridica e mancato riconoscimento di attenuanti; (V) applicazione ex officio della pena accessoria interdittiva senza motivazione ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto Vendite Giudiziarie limitatamente alla condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, annullando senza rinvio quella parte della sentenza. Ha ritenuto che la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell'ente, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 231/2001, non comporti la condanna dell'ente al pagamento delle spese giudiziali. Ha inoltre chiarito che la nomina del commissario giudiziale, quale misura sostitutiva dell'interdizione, non è una sanzione interdittiva ai fini della disciplina sulle sanzioni e sulle spese. Per quanto riguarda Bufo, la Corte ha dichiarato inammissibile il suo ricorso: ha rigettato tutti i motivi come manifestamente infondati o inammissibili, ha confermato i principi richiamati (anche sul deposito della motivazione, sulla legittimità della separazione delle imputazioni, e sui limiti di impugnazione in sede di patteggiamento), e ha condannato Bufo al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 63, d.lgs. n. 231/2001
"l'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale... si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili"
L'accesso dell'ente al rito 'su richiesta' non è automaticamente vincolato all'opzione del soggetto fisico; la sanzione pecuniaria irrogata all'ente con patteggiamento non comporta la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'esonero della persona fisica dal pagamento delle spese quando la sanzione pecuniaria, ragguagliata, è inferiore a due anni; la Corte estende il criterio interpretativo alla sanzione pecuniaria irrogata all'ente con patteggiamento (per escluderne l'obbligo di pagarle)
art. 135, cod. pen.
Norma sul "ragguaglio" delle sanzioni pecuniarie in termini di pena detentiva; utilizzata per confrontare la misura della sanzione pecuniaria con la soglia dei due anni ai fini dell'esonero dalle spese, ma la Corte ritiene non coerente trattare l'ente meno favorevolmente rispetto alla persona fisica
art. 444, cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); la Corte ricorda i limiti dei motivi impugnabili contro sentenze di cui al comma 2-bis dell'art. 448
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Definisce l'ambito dei motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta; la Corte precisa che doglianze relative a profili estranei all'accordo delle parti possono essere ammesse (es. spese dell'ente)
art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Riguarda la motivazione per l'applicazione delle pene accessorie; la Corte distingue tra le pene accessorie obbligatorie previste da art. 29 c.p. e quelle facoltative di cui all'art. 317-bis c.p., limitando l'obbligo motivazionale a queste ultime
art. 29, cod. pen.
Prevede l'irrogazione obbligatoria di alcune pene accessorie (in relazione a determinate soglie di pena); la Corte ritiene corretta l'applicazione obbligatoria dell'accessorio ai sensi di tale norma senza richiedere motivazione ex art. 445, comma 1-ter c.p.p.
art. 317-bis, cod. pen.
Prevede determinate pene accessorie la cui applicazione facoltativa richiede motivazione secondo art. 445, comma 1-ter c.p.p.; la Corte distingue queste dalle pene accessorie obbligatorie di cui all'art. 29 c.p.
art. 34, art. 18 e art. 37, cod. proc. pen.
Richiamate in tema di separazione delle imputazioni, astensione/ricusazione del giudice e relative tutele: la separazione è ammessa e l'eventuale incompatibilità è rimessa ai rimedi di astensione/ricusazione, non alla nullità del processo
Massime di principio
- Quando un ente (responsabilità ex d.lgs. 231/2001) ottiene l'applicazione 'su richiesta' di una sanzione pecuniaria, la Corte tende a escludere che l'ente sia automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali, per evitare un trattamento meno favorevole rispetto alla persona fisica.
- La nomina di un commissario giudiziale è una misura sostitutiva dell'interdizione e non va considerata come ulteriore sanzione interdittiva ai fini dell'applicazione delle regole sulle sanzioni e sulle spese.
- I motivi di impugnazione contro la sentenza di patteggiamento sono limitati dall'art. 448 c.p.p.; questioni estranee all'accordo pattuizio possono essere ammesse, mentre contestazioni di valutazioni probatorie o di riconoscimento delle attenuanti, non evidenti direttamente dal capo d'imputazione o dalla motivazione sintetica, sono di norma inammissibili.
- Il mancato deposito contestuale della motivazione della sentenza di applicazione di pena su richiesta non determina la nullità della sentenza: l'effetto pratico riguarda la decorrenza dei termini di impugnazione e non viola automaticamente il diritto di difesa se la parte ha avuto effettiva conoscenza del contenuto.
- La separazione delle imputazioni è legittima e non determina un 'patteggiamento parziale' illecito; anzi, evita che l'imputato debba scegliere tra ottenere decisione liberatoria su taluni capi o mantenere l'accesso al rito favorevole per altri.
- L'applicazione obbligatoria di pene accessorie prevista da norme sostanziali (es. art. 29 c.p.) non è soggetta al medesimo obbligo motivazionale previsto per le pene accessorie facoltative di cui all'art. 317-bis c.p.
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