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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Vice Commissario Delegato per gli eventi metereologici del settembre 2022 n. 7 del 27 gennaio 2025, pubblicato sul BUR Marche n. 11 del 6/2/2025, contenente approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo del nuovo “Ponte Garibaldi” nel Comune di Senigallia, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità e variante al piano regolatore del Comune di Senigallia, nonché del verbale della conferenza dei servizi del 12.2.2024 del Vice Commissario delegato, ivi inclusi tutti i pareri ivi acquisiti tra cui: il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino centrale trasmesso a mezzo pec, sconosciuto; i pareri del Comune di Senigallia, Area 10, Area 11, Area 6, Area 9; il parere Regione Marche – Settore ambiente e Genio civile; il parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP); il parere Agenzia Regionale Protezione Ambiente per le Marche (ARPAM), sconosciuto; il parere della Provincia di Ancona espresso in seno alla CdS; il parere di E-distribuzione trasmesso a mezzo pec, sconosciuto; il parere di Viva Servizi S.p.A., sconosciuto; occorrendo dei pareri sconosciuti delle società EDMA Reti Gas a.r.l. e Telecom Italia S.p.A.; dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 17/9/2022, n. 922, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20/9/2022, n. 924 nonché dell’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 23/6/2023, n. 1011; ed occorrendo, della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro e Urbino nonché della successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 di proroga dello stato di emergenza; di ogni altro atto presupposto, propedeutico e conseguenziale ivi incluso il decreto del Ministro della Protezione Civile del 9.3.2023, nella parte in cui dispone il rifacimento del Ponte in questione tra gli interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 giugno 2025: del decreto del Vice Commissario Delegato per gli eventi metereologici del settembre 2022 n. 50 del 1° aprile 2025, non pubblicato, contenente approvazione del progetto esecutivo del nuovo “Ponte Garibaldi” nel Comune di Senigallia; c) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 luglio 2025: degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia e/o sopravvenuta decadenza dei decreti del Vice Commissario Delegato per gli eventi metereologici del Settembre 2022 n. 7 del 27 gennaio 2025 e n. 50 del 1° aprile 2025, con dichiarazione di inibizione dei lavori; d) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2025: del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Sezioni riunite Seconda e Prima prot. n. 56/2025, adottato nell’Adunanza Straordinaria del 23.9.2025 e conosciuto a seguito del deposito nel presente giudizio in data 14.10.25, contenente indicazioni sull’applicazione del Capitolo 5 punto 5.1.2.3 delle N.T.C. 2018.

Giustizia amministrativa202500219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Vice Commissario delegato n. 7 del 27 gennaio 2025, di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo del nuovo Ponte Garibaldi a Senigallia, avente anche valore di dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica; decreto n. 50 del 1° aprile 2025, di approvazione del progetto esecutivo; ulteriori atti presupposti e parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 56/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni hanno contestato la localizzazione e l’approvazione del nuovo Ponte Garibaldi, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della disciplina sui contratti pubblici, sulla conferenza di servizi, sulla variante urbanistica, sulla dichiarazione di pubblica utilità, sulla tutela paesaggistica e archeologica, sulla compatibilità idraulica e sul procedimento emergenziale. Hanno sostenuto che il Comune e la Soprintendenza avessero espresso pareri negativi o comunque non superabili mediante semplici prescrizioni, che fossero state omesse verifiche tecniche e documentali essenziali, che il Vice Commissario non potesse superare il dissenso della Soprintendenza senza rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri e che la normativa emergenziale fosse stata applicata senza motivazione rafforzata. È stata inoltre censurata la conformità del progetto alle N.T.C. 2018, con particolare riguardo al divieto di conseguire il franco idraulico mediante il sollevamento del ponte, nonché la legittimità costituzionale delle proroghe dello stato di emergenza. Con i motivi aggiunti sono stati contestati il mancato recepimento di prescrizioni comunali nel progetto esecutivo, la violazione del PAI e delle misure di salvaguardia conseguenti alla nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, l’inefficacia sopravvenuta dei decreti commissariali e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ritenuto adottato da organo incompetente e illogico. È stata infine proposta un’istanza istruttoria per acquisizioni documentali e verificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti e tre gli atti di motivi aggiunti, compensando le spese per la complessità della vicenda. Ha riconosciuto la legittimazione processuale delle associazioni ricorrenti e quella del Comitato interveniente ad opponendum. Ha ritenuto inammissibili le censure nuove introdotte soltanto nelle memorie non notificate. Le questioni relative alla demolizione del vecchio ponte sono state considerate tardive e comunque irrilevanti, poiché la demolizione risultava autorizzata e il manufatto era stato dichiarato privo di interesse culturale. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati: la scelta della delocalizzazione era stata condivisa dal Comune dopo l’esame di più soluzioni progettuali; i rilievi del Comune e della Soprintendenza sono stati qualificati come pareri favorevoli con prescrizioni, o comunque non come dissensi ostativi; l’area del nuovo ponte non risultava soggetta a vincoli diretti o indiretti incompatibili con l’intervento e il vincolo paesaggistico relativo al corso d’acqua era derogabile ai sensi della disciplina emergenziale. Il TAR ha escluso la necessità dell’intervento del Consiglio comunale, ritenendo che la conferenza di servizi potesse produrre automaticamente l’effetto di variante urbanistica, e ha ritenuto non necessaria la definizione del piano particellare degli espropri già nella conferenza, alla luce della disciplina derogatoria. Ha escluso inoltre la necessità della VAS e ha ritenuto adeguatamente acquisito il contributo della Polizia locale sulla viabilità. La censura relativa al franco idraulico è stata respinta: l’art. 5.1.2.3 delle N.T.C. 2018 vieta in via generale di conseguire il franco idraulico mediante il sollevamento del ponte, non consentendo di distinguere tra sollevamento durante la piena e sollevamento preventivo. È stata respinta anche la questione di costituzionalità sulle proroghe dello stato di emergenza, ritenute riconducibili alla discrezionale valutazione legislativa circa il ripristino delle condizioni ordinarie e coerenti con la necessità di completare gli interventi emergenziali. Le censure sul progetto esecutivo sono state respinte perché le prescrizioni comunali erano tecnicamente recepibili o non essenziali, le modifiche non incidevano sulla localizzazione o sulla struttura dell’opera e il percorso era stato configurato come pedonale, con conseguente non applicabilità della disciplina sulle piste ciclabili. Le doglianze sulla bonifica dei serbatoi sono state ritenute estranee all’approvazione del progetto e basate su mere supposizioni. Quanto al PAI, il TAR ha osservato che l’area era già classificata R4 prima della nuova perimetrazione, che le misure di salvaguardia non erano applicabili in modo ostativo e che sia l’Autorità di bacino sia il Genio civile avevano espresso parere favorevole, con prescrizioni non dimostrate come violate. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato ritenuto facoltativo, non presupposto degli atti impugnati e quindi non autonomamente impugnabile; le censure contro la sua competenza sono state comunque giudicate infondate. L’istanza istruttoria è stata rigettata perché documentazione e verificazione risultavano superflue.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto alla luce della complessiva motivazione degli atti commissariali, nonostante il richiamo alla disciplina derogatoria emergenziale.

  • art. 25 d.lgs. 1/2018

    La disciplina dello stato di emergenza consente interventi derogatori, purché inseriti nel quadro emergenziale e adeguatamente motivati.

  • art. 3 O.C.D.P.C. n. 922/2022

    La disciplina emergenziale consente deroghe alle norme ordinarie, comprese quelle in materia di tutela culturale e paesaggistica, nei limiti stabiliti dall’ordinanza.

  • art. 6 O.C.D.P.C. n. 922/2022

    Il meccanismo di rimessione al Consiglio dei Ministri non operava poiché il parere della Soprintendenza non è stato qualificato come dissenso ostativo.

  • art. 4 O.C.D.P.C. n. 1011/2023

    La disciplina emergenziale è stata ritenuta applicabile all’intervento e idonea a consentire le deroghe previste.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua deve essere coordinato con il procedimento di autorizzazione paesaggistica e può essere derogato quando la disciplina emergenziale consente la deroga all’art. 146.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La deroga emergenziale all’art. 146 escludeva, secondo il TAR, la necessità del parere paesaggistico della Soprintendenza per l’intervento.

  • art. 5.1.2.3 N.T.C. 2018

    Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena.

    La disposizione è stata interpretata come divieto generale di conseguire il franco idraulico tramite sistemi di sollevamento del ponte, non limitato al solo azionamento durante la piena.

  • art. 7, comma 6, lett. b), N.T.A. PAI

    Nelle aree R3/R4 sono consentiti interventi relativi a infrastrutture viarie in attraversamento che non determinino pericolosità idraulica, previo parere dell’autorità idraulica competente.

  • art. 9 N.T.A. PAI

    Sono ammesse infrastrutture viarie pubbliche o di interesse pubblico e relative strutture accessorie, nel rispetto delle condizioni previste dal piano.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    La pretesa inefficacia del titolo per contrasto sopravvenuto con il PAI è stata esclusa perché l’intervento risultava già compatibile con la disciplina applicabile.

  • art. 65, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Non è stato ravvisato un contrasto ostativo tra l’intervento e la disciplina di bacino.

  • art. 83 d.P.R. 380/2001

    Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici conserva competenze consultive in materia di norme tecniche e può rendere pareri interpretativi sulle N.T.C.

  • art. 8-bis d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La proroga dello stato di emergenza è stata ritenuta non manifestamente irragionevole né estranea alla necessità di completare gli interventi di prevenzione e ricostruzione.

  • art. 77 Cost.

    Non è stata ravvisata l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza nella proroga legislativa dello stato di emergenza.

Massime di principio

  • Nell’ambito di uno stato di emergenza, la disciplina derogatoria può incidere sulle competenze e sui procedimenti ordinari soltanto in relazione agli interventi inseriti fra quelli necessari al superamento dell’emergenza; il finanziamento mediante contabilità speciale è un effetto successivo e tecnico e non costituisce, di per sé, la fonte della deroga.
  • La conferenza di servizi prevista dalla disciplina emergenziale può approvare un progetto con effetti di variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità senza la successiva approvazione del Consiglio comunale, quando la normativa applicabile attribuisce direttamente tali effetti al provvedimento conclusivo della conferenza.
  • Un parere favorevole condizionato è legittimo se le prescrizioni sono tecnicamente recepibili nella successiva fase di sviluppo progettuale; prescrizioni che incidano in modo radicale sulla localizzazione o sulla struttura dell’opera non possono essere trattate come semplici adeguamenti esecutivi.
  • Il divieto contenuto nell’art. 5.1.2.3 delle N.T.C. 2018 di ottenere il franco idraulico mediante il sollevamento del ponte durante la piena deve essere inteso come divieto generale di utilizzare sistemi di sollevamento per assicurare il franco idraulico di una nuova opera, non come autorizzazione al sollevamento preventivo prima della piena.
  • La sopravvenuta riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico non rende automaticamente inefficace un’opera già approvata quando l’area interessata era già assoggettata, nella sostanza, alla medesima classificazione di rischio e l’intervento risulta compatibile con la disciplina del PAI vigente.
  • Un parere consultivo richiesto dall’amministrazione dopo l’adozione del provvedimento impugnato, al fine di supportare la difesa processuale e non quale atto presupposto dell’azione amministrativa, non è autonomamente impugnabile per carenza di lesività immediata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàOccupazione illegittima e acquisizione sananteAree protette, fauna e floraVincoli e piani paesaggistici
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAmbienteBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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