Cassazione Civile, Ordinanza n. 24796/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo alla TASI 2015 su nove unità immobiliari situate nel Comune di Roma. La società contribuente aveva sostenuto di non avere il possesso o la disponibilità degli immobili, in quanto questi erano stati oggetto di espropriazione in favore del Comune mediante decreto prefettizio, successivamente annullato dal Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto il diritto alla retrocessione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso della società, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello, ritenendo non contestata dal Comune la mancata riconsegna degli immobili e, quindi, il mancato possesso degli stessi da parte della contribuente. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con le norme connesse, sostenendo di avere contestato la tesi della società e lamentando il rovesciamento dell'onere della prova. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la contribuente non aveva fornito la prova dell'effettiva indisponibilità degli immobili. Con il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per carenza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, in quanto fondata su una prova inesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato che Roma Capitale aveva espressamente contestato, nelle controdeduzioni d'appello, l'eccezione della società relativa al mancato possesso degli immobili. In ogni caso, ha chiarito che nel processo tributario il principio di non contestazione deve essere coordinato con la natura indisponibile dei diritti controversi e con la struttura del giudizio tributario, nel quale l'atto impositivo precede il processo e costituisce l'oggetto immediato della controversia. L'ente impositore non è gravato da un onere aggiuntivo di allegazione rispetto ai fatti costitutivi già esposti nell'atto impositivo e la mancata specifica presa di posizione su ogni motivo del contribuente non equivale, di per sé, ad ammissione dei fatti allegati. Il giudice di merito non poteva quindi ritenersi esonerato dalla verifica delle prove sulla base della non contestazione, ma doveva valutare le risultanze istruttorie e accertare l'esistenza dei presupposti impositivi della TASI. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La documentazione catastale prodotta per la prima volta in cassazione è stata ritenuta inammissibile, non rientrando nei documenti depositabili ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
le parti devono prendere posizione sui fatti posti dall'altra parte
Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo tributario, ma deve essere coordinato con la natura indisponibile dei diritti controversi e con la struttura del giudizio tributario. La mancata specifica contestazione non comporta automaticamente l'ammissione dei fatti allegati dal contribuente quando l'ente impositore difenda la pretesa tributaria fondata sull'atto impositivo.
art. 2697 c.c.
La verifica dell'onere della prova deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, senza ritenere provati i fatti esclusivamente in forza di una pretesa non contestazione non configurabile.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri prescritti, non potendo la decisione fondarsi su una prova inesistente o sul presupposto che il fatto sia definitivamente acquisito per non contestazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione delle norme sul principio di non contestazione e sull'onere della prova può essere dedotta con ricorso per cassazione quando la censura non si risolve in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per carenza, perplessità o contraddittorietà della motivazione può essere dedotta in cassazione, ma nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 372 c.p.c.
documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso
Nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo quelli riguardanti la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso; le visure catastali prodotte per la prima volta in cassazione non rientrano in tale eccezione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione è applicabile, ma deve essere adattato alla natura indisponibile dell'obbligazione tributaria e alla struttura del giudizio, nel quale l'atto impositivo costituisce l'oggetto immediato della controversia.
- La mancata specifica presa di posizione dell'ente impositore su ciascun fatto allegato dal contribuente non equivale automaticamente ad ammissione, quando l'amministrazione difenda la legittimità dell'atto impositivo e chieda il rigetto delle contestazioni.
- L'ente impositore non è gravato, nel processo tributario, da un onere aggiuntivo di allegazione rispetto ai fatti costitutivi già esposti nell'atto impositivo; il giudice deve pertanto valutare le prove disponibili e non può decidere sulla base della sola non contestazione.
- Quando la controversia riguarda la sussistenza dei presupposti di un tributo, il giudice di merito deve accertare tali presupposti mediante la valutazione delle risultanze istruttorie e non può ritenere il fatto provato in assenza di una valida applicazione del principio di non contestazione.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti, tramite documenti prodotti per la prima volta in quella sede, nuovi elementi di fatto destinati a incidere sull'accertamento di merito, salvo i documenti relativi alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
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