Cassazione Civile, Ordinanza n. 22918/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un locale in comproprietà, concesso in comodato gratuito a una società terza da tutti i comproprietari. Una delle comproprietarie, titolare di una quota di un quarto, dopo aver manifestato dissenso con raccomandata, ha chiesto agli altri comproprietari il pagamento di un'indennità di occupazione, sostenendo che, dalla data del dissenso, la prosecuzione del comodato e l'uso esclusivo del bene da parte degli altri integrassero un godimento abusivo dell'immobile e giustificassero un'indennità parametrata al valore locativo della quota, richiamando gli artt. 1102 e 1108 c.c. I convenuti hanno resistito eccependo, tra l'altro, l'assenza di un titolo che avesse reso inefficace il comodato, l'insufficienza del recesso unilaterale della sola attrice e la mancanza di una valida revoca. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda, rilevando che l'immobile era stato concesso gratuitamente a un terzo e che la dichiarazione di recesso proveniva da un soggetto titolare solo di una quota minoritaria, dunque non idonea a incidere sul rapporto. In appello, l'attrice ha insistito sul diritto all'indennità di occupazione, ma il Tribunale ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che il gravame non si confrontasse in modo critico con le rationes decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre le tesi già svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c., confermando che l'appello era correttamente dichiarato inammissibile perché privo di una specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione di primo grado. In particolare, il ricorso per cassazione non ha dimostrato che il gravame avesse effettivamente contestato il duplice fondamento della sentenza appellata: da un lato, l'assenza di godimento diretto o di canoni percepiti dai comproprietari, dall'altro, l'inefficacia del recesso unilaterale proveniente dalla sola comproprietaria minoritaria. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul contenuto dell'atto di appello dopo la riforma del 2012, ribadendo che occorre una parte argomentativa idonea a confutare le rationes decidendi, senza formule sacramentali né progetto alternativo di sentenza. Ha inoltre osservato, solo incidentalmente, che il recesso dal comodato di beni comuni può essere atto di ordinaria amministrazione esercitabile anche dal comproprietario, salvo diversa volontà della maggioranza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con l'ulteriore attestazione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come base della pretesa indennitaria per il presunto godimento esclusivo del bene comune; la Corte non ne affronta il merito, perché il ricorso viene deciso sul requisito di specificità dell'appello.
art. 1108 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di gestione del bene comune e prosecuzione del rapporto; la Corte non sviluppa una decisione di merito sulla norma.
art. 1810 c.c.
Evocato in relazione al preteso recesso dal comodato; la Corte rileva che il giudice di merito aveva escluso l'efficacia del recesso proveniente dalla sola comproprietaria minoritaria.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei capi impugnati e delle doglianze, con parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata; non sono richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma un effettivo confronto critico con la motivazione.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
È il parametro formale del motivo di ricorso in cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzioni assolute e definitive.
Cass., Sez. U., n. 27199 del 2017
"gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"
Il principio viene applicato per ribadire che il gravame deve criticare la motivazione della sentenza di primo grado in modo puntuale e non meramente riproduttivo.
Cass. Sez. 3, 13/05/2010, n. 11589
Richiamata incidentalmente per affermare che il recesso del concedente dal comodato di beni comuni è atto di ordinaria amministrazione esercitabile anche dal comproprietario, salvo esclusione da parte della maggioranza.
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Richiamata per affermare che, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato anche se il primo non sia stato versato per una causa potenzialmente venuta meno, come il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'atto di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è ammissibile solo se contiene una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non basta la mera riproposizione delle difese di primo grado.
- La parte argomentativa dell'appello deve confrontarsi con tutti i capi o gli argomenti decisivi della decisione di primo grado: la mancata censura di anche una sola ratio autonoma può giustificare l'inammissibilità.
- Non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, ma è indispensabile un effettivo collegamento critico tra motivi di gravame e motivazione della sentenza appellata.
- Nel comodato di bene comune, il recesso del concedente può costituire atto di ordinaria amministrazione esercitabile dal comproprietario, salvo che la maggioranza dei comproprietari esprima una volontà contraria vincolante per la minoranza.
- La mera allegazione di rapporti personali o partecipativi tra soci della società comodataria e comproprietari non elide, di per sé, l'alterità soggettiva della società rispetto ai soci e non sostituisce la specifica contestazione della ratio decidendi sulla validità o inefficacia del recesso.
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