Sentenza n. 4635/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’accertamento del silenzio-assenso e, comunque, per l’accertamento della legittimità del trasferimento della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C- n. 03 per la superficie mq. 20 categoria terza con sede in Vicolo S. Francesco a Ripa 18 Roma di cui alla Delibera C.C. n. 94 del 7.6.94 con effetti costitutivi sul trasferimento della medesima licenza a far data dalla domanda presentata e per il risarcimento dei danni connessi alla perdita di “chances” commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di fatto del trasferimento della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e mancato riconoscimento del silenzio-assenso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio-assenso e, comunque, della legittimità del trasferimento della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C, riferita al locale adibito ad attività di intrattenimento musicale, con effetti costitutivi dalla data della domanda, nonché il risarcimento del danno per perdita di chance commerciali. Ha dedotto l’illegittimità del diniego di fatto e la violazione degli artt. 22 e seguenti della delibera comunale n. 35 del 2010, sostenendo la diretta trasferibilità della licenza. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3-5 della legge n. 689/1981, dell’art. 3 della legge n. 287/1991, dell’art. 27 Cost. e dell’art. 40 c.p. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che non era stata presentata un’effettiva istanza di trasferimento, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle pretese. La somministrazione esercitata nel locale era strutturalmente sussidiaria e accessoria rispetto all’attività prevalente di intrattenimento musicale; pertanto, non si trattava di un’ordinaria e autonoma licenza commerciale trasferibile a un locale destinato esclusivamente alla somministrazione. Il giudice ha richiamato l’art. 3, comma 6, lett. d), della legge n. 287/1991, oggi corrispondente all’art. 78, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 22/2019, secondo cui i criteri ordinari non si applicano alle attività di somministrazione svolte congiuntamente ad altra attività prevalente, tra cui spettacolo, intrattenimento, svago e cultura. La natura accessoria della somministrazione risultava inoltre da precedenti accertamenti e comunicazioni comunali. In ogni caso, la comunicazione PEC del 2022 non costituiva una vera istanza di trasferimento, essendosi limitata a chiedere informazioni sul titolo abilitativo e sulla sua trasferibilità in ambito Trastevere. Mancava, in particolare, l’indicazione dell’ubicazione del nuovo esercizio, richiesta dall’art. 79, comma 7, della legge regionale n. 22/2019; la comunicazione non era quindi idonea ad avviare un procedimento né a far decorrere il termine per il silenzio-assenso. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché riferita a un esercizio legittimo del potere amministrativo, sia per l’assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno da perdita di chance. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, lett. d), l. 287/1991
“i criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte: a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi cinema, teatri, musei (…)”.
La somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività prevalente di intrattenimento musicale è accessoria e non costituisce un’autonoma licenza commerciale trasferibile a locali destinati esclusivamente alla somministrazione.
art. 78, comma 2, lett. a), l.r. 22/2019
La disposizione regionale è indicata come disciplina vigente corrispondente alla precedente previsione dell’art. 3, comma 6, lett. d), della legge n. 287/1991, escludendo dall’applicazione dei criteri ordinari le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività prevalenti di spettacolo, intrattenimento, svago, sport o cultura.
art. 79, comma 7, l.r. 22/2019
L’indicazione dell’ubicazione del nuovo esercizio è requisito essenziale dell’istanza di trasferimento; la sua mancanza impedisce di configurare una domanda idonea ad avviare il procedimento e a far decorrere il termine per il silenzio-assenso.
artt. 22 e ss. delibera comunale n. 35/2010
La disciplina comunale invocata dalla ricorrente non consente il trasferimento di una licenza che, per la sua natura accessoria, non è un’autonoma licenza di somministrazione.
Massime di principio
- La licenza di somministrazione collegata e accessoria a un’attività prevalente di intrattenimento, spettacolo, cultura o altra attività analoga non è equiparabile a un’autonoma licenza commerciale di somministrazione e non può essere trasferita a un locale destinato esclusivamente alla somministrazione.
- Il silenzio-assenso presuppone la presentazione di un’istanza completa degli elementi essenziali previsti dalla disciplina applicabile; una mera richiesta di informazioni sulla natura e trasferibilità del titolo non avvia il procedimento e non fa decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso.
- L’indicazione dell’ubicazione del nuovo esercizio costituisce requisito essenziale della domanda di trasferimento di una licenza di somministrazione; la sua omissione rende la comunicazione inidonea a produrre effetti procedimentali.
- La domanda risarcitoria per perdita di chance commerciali non può essere accolta in assenza della prova degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e del pregiudizio concretamente subito.
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